Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6975 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 03/03/2022), n.6975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26773-2019 proposto da:

I.S., e A.R., rappresentati e difesi

dall’Avvocato GIORGIO POLVERINO e dall’Avvocato CHIARA POLVERINO,

per procura in calce all’atto introduttivo del giudizio;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI AMALFI;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI

SALERNO del 27/8/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.1. I coniugi G.- A., nella qualità di contitolari del diritto di enfiteusi perpetua sulla (OMISSIS) di (OMISSIS), concesso in dominio utile con contratto del (OMISSIS), hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, il Comune di Amalfi chiedendo l’affrancazione del bene;

1.2. il Comune di Amalfi ha resistito alla domanda senza contestare la giurisdizione del giudice ordinario;

1.3. il Comune di Amalfi, nel corso del giudizio, con determina n. 132 del 2019, ha provveduto a determinare unilateralmente la misura aggiornata del canone annuale, pari ad Euro. 28.750,00, provvedendo al suo deposito nel corso del giudizio e chiedendo, sia pure in via subordinata, la quantificazione del capitale di affranco in una somma pari a quindici volte la misura del canone aggiornato;

1.4. gli attori hanno impugnato tale determina innanzi al tribunale amministrativo regionale invocando, in ogni caso, la sua disapplicazione ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 5;

1.5. il Comune, dal suo canto, ha sostenuto la necessità della sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sul rilievo che l’esito del procedimento di impugnazione della determina innanzi al giudice amministrativo sarebbe in rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto al giudizio innanzi al giudice ordinario;

1.6. il tribunale di Salerno, con l’ordinanza del 27/8/2019, dichiaratamente comunicata in pari data, ha ritenuto che “la definizione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della questione inerente la rideterminazione unilaterale del canone enfiteutico come effettuata dal Comune di Amalfi (provvedimento appunto impugnato dinanzi al Tar Salerno) sia pregiudiziale alla decisione del ricorso per l’affrancazione” ed ha, per l’effetto, disposto, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del processo;

2.1. gli attori, con ricorso notificato in data 11/9/2019, hanno impugnato, con regolamento di competenza, la citata ordinanza, articolando un motivo;

2.2. i ricorrenti, in particolare, hanno censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sul rilievo che la definizione da parte del tribunale amministrativo regionale della questione inerente la validità della rideterminazione unilaterale del canone enfiteutico, così come effettuata dal Comune di Amalfi con provvedimento impugnato innanzi al giudice amministrativo, fosse pregiudiziale rispetto alla decisione del giudice ordinario sulla domanda di affrancazione proposta dagli attori;

2.3. così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, il tribunale non ha considerato che la domanda di affrancazione proposta dagli attori (sulla quale la giurisdizione del giudice ordinario non è stata in alcun modo contestata dal Comune) presuppone l’accertamento della misura del canone (il capitale di affranco dev’essere, infatti, calcolato sulla base del canone) e che il Comune, con il provvedimento impugnato innanzi al giudice amministrativo, ha preteso di determinare unilateralmente la misura del canone enfiteutico aggiornato e, quindi, la misura dello stesso capitale di affranco, in tal modo sottraendo al tribunale l’intera materia del contendere, laddove, al contrario, il giudice ordinario ha giurisdizione sull’intera materia controversia devoluta alla sua cognizione e, quindi, il potere di disapplicare, a norma della L. n. 2248 del 1865, art. 5, l'(apparente) provvedimento amministrativo che la pubblica amministrazione abbia emesso, come la determina del Comune che gli attori hanno impugnato, in carenza assoluta di attribuzione ovvero agendo iure privatorum: “nel rapporto tutto privatistico di enfiteusi la PA agisce iure privatorum, per cui già in via astratta non ha alcun potere di incidere autoritativamente sulle prestazioni contrattuale (specificamente sull’aggiornamento del canone sicché la determina, che ha inteso procedere a siffatto aggiornamento, va considerata “come attività materiale o, se si vuole, tamquam non esset”; il giudizio di impugnazione avverso tale determina, quindi, hanno aggiunto i ricorrenti, non può mai essere in rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto al giudizio di affrancazione, dovendo, piuttosto, il giudice civile procedere alla disapplicazione della determina del Comune, ove la ritenga illegittima, ovvero, se configurata come mera attività materiale, ritenendola tamquam non esset;

2.4. in definitiva, hanno concluso i ricorrenti, l’ordinanza di sospensione è illegittima perché: – ha assunto un rapporto di pregiudizialità necessaria in realtà inesistente; – la determina comunale di aggiornamento del canone, in quanto assunta in carenza assoluta di attribuzione, costituisce un mero atto materiale e va, dunque, considerata tamquam non esset; – in via subordinata, il tribunale avrebbe dovuto disapplicare la determina ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 5;

3.1. il Comune è rimasto intimato;

4.1. la Corte, acquisiti gli atti del giudizio di merito, ritiene che il ricorso sia fondato;

4.2. come il Pubblico Ministero ha evidenziato, infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest’ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo: ed infatti, si è affermato, l’art. 295 c.p.c., delinea una specifica ipotesi di sospensione ex lege laddove giustifica in relazione al rischio di possibili giudicati contrastanti la sospensione necessaria del processo, richiedendo quindi non solo l’indispensabilità logica dell’antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l’indispensabilità giuridica, nel senso che l’antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati, ipotesi che ricorre nel caso in cui la causa pregiudicante abbia ad oggetto una situazione sostanziale che rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto della causa pregiudicata, essendo pertanto la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato… E’ ben vero che la norma non prevede la peculiare ipotesi di pregiudizialità tra causa civile e giudizio amministrativo, ma tale ipotesi non può ritenersi a priori esclusa, laddove l’accertamento compiuto dal Giudice amministrativo sia suscettivo di produrre l’efficacia di giudicato tra le stesse parti della causa civile pregiudicata, in tal senso essendo necessario che il giudizio amministrativo abbia ad oggetto situazioni giuridiche di diritto soggettivo che si inseriscono quali elementi della fattispecie costituiva del diritto controverso nel giudizio civile: deve infatti ribadirsi il principio secondo cui la sospensione necessaria del processo, a norma dell’art. 295 c.p.c., presuppone non soltanto che tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica, nel senso che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto dell’altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell’ottica di una sollecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell’art. 111 Cost., prevale sull’opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati… La indicata condizione ricorre solo nel caso che il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo nell’ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive, mentre, qualora davanti al giudice amministrativo sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, non può disporsi la sospensione del giudizio civile, ancorché connesso con quello amministrativo, potendo il giudice ordinario disapplicare i provvedimenti a tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti dei detti provvedimenti…” (Cass. n. 20491 del 2018; conf., Cass. SU n. 12901 del 2013, secondo cui la sospensione necessaria del processo civile, in pendenza di un giudizio amministrativo tra le stesse parti, la cui decisione sia ritenuta pregiudiziale rispetto al primo, è ammissibile, pur mancandone la corrispondente previsione nel vigente testo dell’art. 295 c.p.c., se imposta dall’esigenza di evitare un conflitto tra giudicati e non anche se il possibile contrasto riguardi i soli effetti pratici delle rispettive pronunce, potendosi astrattamente configurare solo laddove il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora, innanzi allo stesso, sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest’ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo nell’ambito del giudizio a tutela di diritti soggettivi; Cass. n. 1607 del 2018; Cass. n. 9558 del 2012);

4.3. nel caso di specie, l’impugnazione proposta innanzi al giudice amministrativo ha per oggetto l’accertamento della validità, o meno, del provvedimento con il quale il Comune convenuto ha determinato la misura del canone di enfiteusi, controvertendosi, quindi, in materia non devoluta alla giurisdizione amministrativa in termini di esclusività, sulla mera sussistenza dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo denunciati dai privati; questa Corte, del resto, ha affermato che se un enfiteuta impugna dinanzi al giudice amministrativo la delibera del Comune concedente con la quale è stato unilateralmente rivalutato il canone (L. n. 1138 del 1970, art. 6) e agisce altresì dinanzi al giudice ordinario per la determinazione dello stesso (stessa L., art. 12), tra le due controversie non sussiste pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sul rilievo, tra l’altro, che il giudice ordinario, se ritiene che tale delibera è illegittima e che incide sul diritto soggettivo in controversia, può disapplicarla ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 5 (cfr. Cass. n. 7685 del 1997);

4.4. il ricorso e’, dunque, fondato e l’impugnata ordinanza dev’essere, pertanto, cassata, con rimessione delle parti innanzi al tribunale di Salerno, nel termine di legge, per la prosecuzione del giudizio, anche ai fini delle pronuncia sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’impugnata ordinanza, rimettendo le parti innanzi al tribunale di Salerno, entro il termine di legge, per la prosecuzione del giudizio, anche ai fini delle pronuncia sulle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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