Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6974 del 23/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 23/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6974
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.R., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAFFARO N. 72, presso lo studio dell’avvocato ASPROMONTE GIUSEPPE,
che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso e da
ultimo domiciliato d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
EUROPOL GUARDIE – CORPO DI VIGILANZA S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEL CORSO 160, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRINI RAFFAELLO,
che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7100/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/11/2005 r.g.n. 1759/04;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/02/2010 dal Consigliere Dott. ROSELLI Federico;
udito l’Avvocato ASPROMONTE GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIVETTI Marco, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione
voglia, provvedendo in camera di consiglio, rigettare il ricorso per
manifesta infondatezza, conclusioni confermate anche dal Dott. DESTRO
Carlo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con sentenza del 14 novembre 2005 la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da D.R. contro la datrice di lavoro s.r.l. Europol guardie di vigilanza onde ottenere la dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento intimatogli per essersi due volte addormentato mentre era in servizio di guardia, nonche’ la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, con le conseguenti pronunce patrimoniali;
che la Corte d’appello riteneva la sussistenza dei fatti addebitati sulla base delle prove testimoniali e documentali;
che la giusta causa di licenziamento era da ravvisare poiche’ i fatti rientravano nell’espressa previsione del contratto collettivo;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione il D. mentre la s.p.a. Europol guardie resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e vizi di motivazione mentre col secondo motivo invoca la L. n. 604 del 1966, art. 5, artt. 2697 e 2119 c.c.;
che entrambi i connessi motivi sono inammissibili perche’ intesi ad una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella operata dai giudici di merito, con valutazioni sovrane e irripetibili nel giudizio di legittimita’;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 15,00 oltre ad Euro duemila/00 per onorario, nonche’ spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010