Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6974 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2842/2016 proposto da:

T.A., T.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FILIPPO EREDIA 12, presso lo studio dell’avvocato CARLO TESTA, che

li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5337/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5337 del 28 settembre 2015 rigettava l’appello proposto da T.A. e T.S., avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva ritenuto prescritta la domanda di rescissione dai medesimi proposta in relazione all’atto di compravendita della nuda proprietà compiuto dalla loro dante causa in favore della convenuta.

Rilevavano i giudici di appello che era condivisibile quanto opinato dal Tribunale in punto di inidoneità della mera consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario per la notifica ad interrompere la prescrizione, occorrendo avere riguardo ai fini dell’interruzione al diverso momento in cui l’atto stesso sia giunto alla conoscenza legale della controparte.

Nel caso in esame, a fronte di un atto di compravendita impugnato risalente al (OMISSIS), a nulla valeva che l’atto fosse stato passato per la notifica in data 6 maggio 2004, atteso che la consegna alla destinataria era avvenuta solo il successivo 14 maggio.

Inoltre era disatteso anche il secondo motivo di appello con il quale si invocava l’applicabilità alla fattispecie del più ampio termine prescrizionale previsto alla legge penale, così come previsto dall’art. 1449 c.c..

Gli appellanti, infatti, ritenevano che la condotta della convenuta fosse idonea anche a concretare il reato di circonvenzione di incapace in danno della alienante, ma la Corte distrettuale disattendeva tale tesi in quanto il fatto prospettato non integrava tutti gli elementi sia oggettivi che soggettivi della norma incriminatrice, e ciò sia perchè il delitto di cui all’art. 643 c.p., richiede la volontà di approfittare subdolamente della persona in stato di inferiorità mentale (elemento questo che non è richiesto dall’istituto della rescissione, che si accontenta della mera consapevolezza dello stato di bisogno), sia perchè non vi era prova che V.C., nonna degli attori, si trovasse in uno stato di infermità o deficienza psichica, tali da determinare un decadimento dei centri di resistenza e di controllo.

Avverso tale sentenza T.A. e T.S. hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi.

V.L. non ha svolto difese in questa fase.

Ad avviso del Collegio il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

E, invero, appare sicuramente applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24822/2015, espressamente richiamata dai ricorrenti, con la quale si è ritento di offrire una soluzione al dibattuto tema della applicabilità del principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato anche al diverso fine della interruzione della prescrizione.

Con tale pronuncia si è quindi affermato che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario.

In relazione alla rescissione, deve poi reputarsi che ricorra appunto un’ipotesi in cui il diritto alla caducazione del contratto non possa farsi valere se non con l’esercizio dell’azione in sede giudiziale, essendo esclusa la possibilità di un diverso esercizio del diritto.

In tal senso valga il richiamo ai numerosi precedenti di legittimità che, sebbene specificamente riferiti all’azione di annullamento, hanno avuto modo di ribadire che il diritto potestativo di annullamento del contratto può essere esercitato solo con l’azione giudiziale di annullamento del negozio, ma non è suscettibile di esercizio mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora, consistendo nella soggezione della controparte all’altrui impugnativa e non in un obbligo di prestazione cui la controparte deve adempiere, reputandosi quindi la costituzione in mora con atto stragiudiziale inidonea ad interrompere il termine prescrizionale (Cass. n. 121/2016; coni. Cass. n. 25648/2010, con riferimento più ampio a tutti i diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all’iniziativa; Cass. n. 8417/2016).

La situazione corrispondente all’esercizio di un diritto potestativo mirante ad una pronuncia di caducazione del contratto, a fronte del quale la controparte versa in una condizione di mera soggezione, ricorre appunto anche nel caso di azione di rescissione, sicchè, in applicazione del principio espresso dalla Sezioni Unite nella citata pronuncia, la regola della scissione degli effetti della notifica deve valere anche al diverso fine dell’interruzione della prescrizione.

La Corte di merito non si è attenuta al suesposto principio e pertanto la sentenza gravata, in accoglimento del motivo proposto deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma affinchè provveda ad un nuovo esame della controversia.

L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso, posto che il secondo motivo mira a beneficiare del più ampio termine prescrizione legato alla possibilità di configurare nei fatti addebitati alla intimata anche gli estremi del reato di circonvenzione di incapace, laddove il terzo motivo mira a ribadire la sussistenza nel merito degli estremi della rescissione, e ciò sebbene la domanda nel merito non sia stata esaminata dalla Corte distrettuale, avendo ritenuto assorbente la rilevata prescrizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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