Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6974 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6974 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA
sul ricorso 27918-2011 proposto da:
SUN ALLIANCE ITALIA 00627150105 in persona del legale
rappresentante Dott.

FABRIZIO MOSCONE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del
2015

ricorso;
– ricorrente –

2523
contro

TASSI

EDMONDO

ASSICURAZIONI

SPA,

TSSDND64M15H501L,
EFFEGI

SNC,

1

GENERALI

STRINATI

DINO

Data pubblicazione: 11/04/2016

STRDNI39E29B627X, MARTINI GIOVANNA MRTGNN38L61H282I,
STRINATI PATRIZIA STRPRZ67R64H501W, PORAZZINI
SABATINO, FABRI FABIO, BARBAGLIA VALENTINO, CALUISI
MARIO, DI CARA MARCO, DI PERNA MICHELE VITO, BATTISTI
CIRO, COCUCCIONI UGO, GRIFONI PAOLO, D’ALFONSI

– intimati –

Nonché da:
MARTINI GIOVANNA MRTGNN38L61H282I, STRINATI PATRIZIA
STRPRZ67R64H501W, STRINATI DINO STRDNI39E29B627X,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 197,
presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA
NAPOLEONI, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati CARLO FRUTTI, LETIZIA CAROSELLA giusta
procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrenti incidentali contro

SUN ALLIANCE ITALIA 00627150105, TASSI EDMONDO
TSSDND64M15H501L, GENERALI ASSICURAZIONI SPA, EFFEGI
SNC, PORAZZINI SABATINO, FABRI FABIO, BARBAGLIA
VALENTINO, CALUISI MARIO, DI CARA MARCO, DI PERNA
MICHELE VITO, BATTISTI CIRO, COCUCCIONI UGO, GRIFONI
PAOLO, D’ALFONSI MASSIMO, SETTIMI FRANCESCO, STURIALE
DANIELA, VIRGILI ENZO, ROMANI ORIETTA;
– intimati –

2

MASSIMO, SETTIMI FRANCESCO;

Nonché da:
TASSI

EDMONDO

TSSDND64M15H501L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 145, presso
lo studio dell’avvocato STEFANIA BALLARINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA CIFONE

ricorso incidentale;
– ricorrente incídentale contro
SUN

ALLIANCE

ASSICURAZIONI

ITALIA
SPA,

00627150105,

EFFEGI

SNC,

GENERALI

STRINATI

DINO

STRDNI39E29B627X, MARTINI GIOVANNA MRTGNN38L61H282I,
STRINATI PATRIZIA STRPRZ67R64H501W, PORAZZINI
SABATINO, FABRI FABIO, BARBAGLIA VALENTINO, CALUISI

MARIO, DI CARA MARCO, DI PERNA MICHELE VITO, BATTISTI
CIRO, COCUCCIONI UGO, GRIFONI PAOLO, D’ALFONSI
MASSIMO, SETTIMI FRANCESCO, STURIALE DANIELA, VIRGILI
ENZO, ROMANI ORIETTA;

Intimati

nonchè da

VIRGILI ENZO, ROMANI ORIETTA, STURIALE DANIELA, tutti
in proprio e quali, rispettivamente, amministratore,
socio liquidatore, e socio della EFFEGI S.N.C. DI
VIRGILE ENZO & C., domiciliati ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI RANALLI

3

K

giusta procura speciale a margine del controricorso e

giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

SUN ALLIANCF ITALIA 00627150105 in persona del legale
rappresentante RICCARDO GAMBA, elettivamente

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente nonché contro
TASSI

EDMONDO,

GENERALI

ASSICURAZIONI

S.P.A.,

STRINATI DINO, MARTINI GIOVANNA, STRINATI PATRIZIA,
PORAZZINI SABATINO, FABRI FABIO, BARBAGLIA VALENTINO,
CALUISI MARIO, DI CARA MARCO, DI PERNA MICHELE VITO,
BATTISTI CIRO, COCUCCIONI UGO, GRIFONI PAOLO,
D’ALFONSI MASSIMO, SETTIMI FRANCESCO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1975/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2011, R.G.N.
4491 e 6807/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito l’Avvocato CARLO FRUTTI;

4

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROT che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, inammissibilità del
ricorso incidentale Effegi, assorbiti i ricorsi

incidentali Tassi e Strinati;

5

R.G.N. 27918/11
Udienza del 16 dicembre 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 19.2.1996 si ribaltò un autobus di proprietà di Francesco Settimi e
condotto da Massimo D’Alfonsi.
A causa del sinistro morì Marco Strinati, ed altre persone rimasero ferite.

Martini e Patrizia Strinati) convennero dinanzi al Tribunale di Rieti il
conducente ed il proprietario del veicolo, nonché la Sun Alliance,
assicuratore della r.c.a..
Quest’ultima si costituì e, allegando che la polizza era stata stipulata
soltanto dopo il sinistro, chiamò in causa l’agente per il tramite del quale fu
stipulata la polizza (la Effegi s.n.c.) e la società Generali s.p.a., sul
presupposto che al momento del sinistro quest’ultima, e non la Sun Alliance,
coprisse il mezzo contro i rischi della r.c.a..
Nei confronti dei chiamati in causa la Sun Alliance chiese di essere tenuta
indenne in caso di accoglimento della domanda attorea.

3. Nelle more del giudizio Edmondo Tassi e Sabatino Porazzini, trasportati
sul bus al momento e feriti in conseguenza del sinistro, convennero
anch’essi in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti il proprietario, il conducente
e l’assicuratore del bus. In questo giudizio intervennero altri otto trasportati,
anch’essi rimasti feriti.

4. Riuniti i due giudizi, con sentenza 4.3.2002 n. 252 il Tribunale di Rieti
accolse le domande dei danneggiati nei confronti dei responsabili civili e
della Sun Alliance.

5. La sentenza venne appellata in via principale dalla Sun Alliance; in via
incidentale dagli eredi Strinati, da Edmondo Tassi e dagli altri intervenuti.

6. La Corte d’appello di Roma con sentenza 4.5.2011 n. 1975 (per quanto
ancora rileva):
-) ritenne che la polizza Sun Alliance fosse stata stipulata dopo il sinistro;

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3

2. Nel 1997 i genitori e la sorella della vittima (Dino Strinati, Giovanna

R.G.N. 27918/11
Udienza del 16 dicembre 2015

– ) ritenne inopponibile ai danneggiati tale circostanza, e condannò dunque
la Sun Alliance al risarcimento;
– ) condannò la Effegi s.n.c. a tenere indenne Sun Alliance di quanto pagato
ai danneggiati.

-) in via principale dalla Sun Alliance, con ricorso basato su un motivo;
-) in via incidentale da Enzo Virgili, Orietta Romani e Daniela Sturiale, tutti
dichiarando di agire sia in proprio che quali amministratori e soci della Effegi
s.n.c., con ricorso fondato su tre motivi;
– ) in via incidentale dagli eredi Strinati, con ricorso fondato su due motivi;
-) in via incidentale da Edmondo Tassi, con ricorso fondato su un motivo.
La Sun Alliance ha resistito con controricorso al ricorso incidentale proposto
da Enzo Virgili, Orietta Romani e Daniela Sturiale.
La Sun Alliance, gli eredi Strinati ed Edmondo Tassi hanno depositato
memoria.

8. Con ordinanza 4.2.2015 questa Corte ha disposto il rinvio del ricorso a
nuovo ruolo, al fine di consentire la rinnovazione della notifica dell’avviso
d’udienza al difensore dei controricorrenti Enzo Virgili, Orietta Romani e
Daniela Sturiale.
fissato il ricorso per l’udienza del 4.6.2015, in tale data questa Corte ha
dovuto nuovamente disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di
consentire la rinnovazione della notifica dei ricorsi proposti dagli eredi
Strinati e dalla Sun Alliance a Francesco Settimi, proprietario del bus e
litisconsorte necessario.

9. Con atto denominato “di integrazione del contraddittorio”, Edmondo Tassi
ha notificato il proprio controricorso e ricorso incidentale anche alla Effegi
s.n.c. ed ai suoi soci, nonché al proprietario (Francesco Settimi) ed al
conducente del bus (Massimo D’Alfonsi).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.

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7. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione:

R.G.N. 27918/11
Udienza del 16 dicembre 2015

1.1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso
proposto dalla Sun Alliance Italia per contraddire al ricorso proposto da
Enzo Virgili, Orietta Romani e Daniela Sturiale.
Il ricorso incidentale di questi ultimi, infatti, è stato notificato alla Sun
Alliance il 9.3.2012, mentre il controricorso di quest’ultima è stato

quindi, il termine di cui all’art. 370 c.p.c..

1.2. Ancora in via preliminare va rilevato come il ricorso incidentale
proposto dagli eredi Strinati, invocando la violazione da parte della Corte
d’appello del giudicato interno, deve essere esaminato per primo, ai sensi
dell’art. 276, comma 2, c.p.c.. E’ infatti ovvio che, se fosse fondato,
l’esistenza d’un giudicato interno sull’obbligo assicurativo in capo alla Sun
Alliance renderebbe inammissibile il ricorso proposto da quest’ultima.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale Strinati.
2.1. Col primo motivo di ricorso incidentale Dino Strinati, Giovanna Martini e
Patrizia Strinati invocano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360,
n. 4, c.p.c..
Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure:
(a)

con la prima censura si lamenta che la Corte d’appello avrebbe

pronunciato ultra perita,

per avere acquisito d’ufficio i documenti del

procedimento penale, dai quali ha tratto la prova della retrodatazione della
polizza stipulata dalla Sun Alliance;
(b) con la seconda censura si lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato
l’art. 2909 c.c., per avere affrontato la questione dell’esistenza e validità del
contratto stipulato dalla Sun Alliance, senza che quest’ultima nulla avesse
mai tempestivamente eccepito al riguardo, e sulla quale si era pertanto
formato il giudicato.

2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

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g

consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica solo il 10.5.2012: oltre,

R.G.N. 27918/11
Udienza del 16 dicembre 2015

La Corte d’appello ha infatti condannato la Sun Alliance al risarcimento del
danno nei confronti dei prossimi congiunti di Marco Strinati, salvo regresso
verso la Effegi: dunque la sentenza d’appello non ha loro nuociuto.
Essi dunque da una ipotetica sentenza di rinvio, la quale dichiarasse valido
ed efficace il contratto stipulato dalla Sun Alliance, non trarrebbero alcun
vantaggio ulteriore rispetto a quello loro accordato dalla sentenza

garanzia.

3. Il secondo motivo del ricorso incidentale Strinati.

3.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano la
sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai
sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione
dell’art. 116 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n.
5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22
giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Tornano a dedurre, al riguardo, che la Corte d’appello non avrebbe
esaminato l’eccezione di “giudicato”, e che in ogni caso avrebbe errato nel
ritenere provato che la polizza Sun Alliance fu rinnovata dopo il sinistro.

3.2. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già indicate al § 2.2..

4. Il motivo unico del ricorso Sun Alliance.

4.1, Con l’unico motivo del proprio ricorso la Sun Alliance lamenta che la
sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai
sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. Si lamenta, in particolare, la violazione degli
artt. 1421, 1882, 1895, 1917 c.c.; 7 e 18 I. 24.12.1969 n. 990.
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere
obbligata la Sun Alliance al risarcimento del danno nei confronti del terzo
danneggiato, poiché al momento del sinistro il responsabile non aveva
stipulato alcun contratto valido con la Sun Alliance. A sostegno di questa
deduzione la ricorrente articola una tesi così riassumibile:

Pagina

9

mi.

impugnata, che ha dichiarato ad essi inopponibile rinoperatività della

R.G.N. 27918/11
Udienza del 16 dicembre 2015

(a) al momento del sinistro il contratto non esisteva, secondo quanto
rilevato dalla stessa Corte d’appello, e dunque non se ne potevano invocare
gli effetti;
(12) non è consentito stipulare un’assicurazione della responsabilità civile a
copertura di sinistri già avvenuti: essa sarebbe infatti nulla per inesistenza

(c) l’esistenza del contrassegno assicurativo poteva essere invocata dalle
vittime solo se esposto al momento del sinistro: il che nella specie non era
avvenuto.

4.2. Gli eredi Strinati hanno eccepito l’inammissibilità del motivo, sul
presupposto che la Sun Alliance nei gradi di merito non avrebbe contestato
l’autenticità del contrassegno, né chiesto in via riconvenzionale
l’accertamento della nullità/inesistenza del contratto di assicurazione.
In conseguenza di ciò si sarebbe formato, secondo i controricorrenti, il
giudicato sulla questione della esistenza e validità del rapporto assicurativo.

4.3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale è infondata.
Dall’esame degli atti, consentito dal tipo di eccezione sollevata, risulta che:
(-) in primo grado la Sun Alliance negò “di essere l’assicuratore r.c.a.”
dell’autobus, e soggiunse di avere “motivo di ritenere” che la polizza fu
stipulata dopo il sinistro;
(-) i danneggiati produssero un certificato ed un contrassegno provenienti
dalla Sun Alliance, dai quali risultava che il sinistro si era verificato nel
periodo di copertura;
(-) il giudice di primo grado dichiarò “non contestata” l’autenticità del
certificato assicurativo;
(-) la Sun Alliance impugnò tale statuizione, sostenendo che il certificato
“pur materialmente vero” costituiva un falso ideologico, perché rilasciato
dopo il sinistro e retrodatato ad epoca anteriore;
(-) la Corte d’appello dichiarò falso il certificato, ma inopponibile la falsità ai
terzi danneggiati.

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40

del rischio, ex art. 1895 c.c.;

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Udienza del 16 dicembre 2015

Questa essendo la dinamica processuale, ne discende che l’eccezione di
giudicato è infondata, in quanto:
(a) la Sun Alliance sin dalla comparsa di risposta ha allegato che la polizza
era stata stipulata dopo il sinistro, e dunque ne ha negato l’esistenza al
momento del sinistro;

impugnazione su tale capo di sentenza.
Ne consegue che la questione della esistenza e validità della polizza
assicurativa, contestata in primo grado, rimase sub iudice anche in grado di
appello mercé l’interposto gravame, onde nessun giudicato può essersi
formato.

4.4. Nel merito il ricorso proposto dalla Sun Alliance è infondato, sebbene la
motivazione della sentenza impugnata debba essere, sul punto, emendata.

4.4.1. La stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile
automobilistica produce due ordini di effetti.
Nei rapporti tra l’assicurato e l’assicuratore, il contratto è

fonte delle

rispettive obbligazioni. Se dunque manca, l’assicurato non ha diritto
all’indennizzo.
Nei rapporti tra il danneggiato e l’assicuratore, invece, il contratto è mero
presupposto di fatto per il sorgere dell’obbligazione diretta del secondo nei
confronti del primo, la cui fonte è la legge. Da ciò consegue che il diritto del
danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile, non scaturendo
dal contratto, non ne segue le sorti, e sussiste anche quando la polizza,
purché esistente, sia inefficace (ad es., ex art. 1899 c.c.) o non operante
(ad es., per la presenza di clausole delimitatrici del rischio assicurato).

4.4.2. Al fine di favorire la vittima nel compito di individuare l’esistenza e le
generalità dell’assicuratore del responsabile, l’art. 7, comma 2, I.
24.12.1969 n. 990 (applicabile ratione temporis, oggi abrogato e trasfuso
nell’art. 127 cod. ass.) imponeva all’epoca dei fatti a chiunque mettesse in
circolazione un veicolo soggetto all’obbligo di assicurazione:

Pagìna.14

m/L

(b) il Tribunale affermò l’esistenza della polizza, e la Sun Alliance propose

R.G.N. 27918/11
Udienza del 16 dicembre 2015

– di avere con sé il certificato assicurativo;
– di esporre il contrassegno assicurativo.
Il medesimo art. 7 I. 990/69 prevedeva che il certificato, una volta emesso,
producesse l’effetto di rendere incontestabile rispetto ai terzi danneggiati
l’esistenza dell’assicurazione, la sua efficacia e l’obbligo dell’assicuratore di

stesso.
Il certificato dunque aveva (ed ha tuttora, per quanto “dematerializzato” ex
art. 31 d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito nella 1. 24.2.2012, n. 27) una duplice
funzione:
– di pubblicità, in quanto finalizzato a dimostrare ai terzi l’avvenuta stipula
del contratto;
– di incontestabilità, in quanto una volta emesso l’assicuratore perde la
possibilità di revocarne o contestarne il contenuto.
Sul piano dell’inquadramento giuridico, il certificato costituisce una
dichiarazione di scienza a

contenuto confessarlo,

resa dall’assicuratore

verso la generalità dei terzi. Al pari della confessione, dunque, il contenuto
del certificato non può essere contestato dall’assicuratore, a meno che non
provi che esso fu rilasciato per errore di fatto, ovvero estorto con violenza
(art. 2732 c.c.).

4.4.3. E’ alla luce di questi criteri che deve ora stabilirsi cosa accada
nell’ipotesi di certificato assicurativo non coerente con la polizza sottostante.
A tal fine occorre distinguere l’ipotesi in cui il certificato non sia in alcun
modo riconducibile alla sfera volitiva dell’assicuratore o delle persone del cui
operato questi debba rispondere, da quella in cui sussista tale riconducibilità.
La prima ipotesi sussiste quando al certificato non corrisponda alcun
contratto sottostante; ovvero sia stato artefatto dopo il suo rilascio da
persone estranee alla struttura aziendale dell’assicuratore.
In questo caso manca il presupposto legale (art. 1173 c.c.) perché sorga
l’obbligazione dell’assicuratore verso il danneggiato, e quest’ultimo potrà
avanzare le sue pretese soltanto nei confronti del responsabile civile e
dell’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada.

Paffinaitt

Qvv-

indennizzare i sinistri avvenuti entro i limiti temporali indicati sul certificato

R.G.N. 27918/11
Udienza del 16 dicembre 2015

4.4.4. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi quando un contratto
assicurativo esista, ma:
(a)

il certificato esponga un periodo di copertura difforme da quello

risultante dalla polizza, perché così è stato emesso dalla persona a ciò

(b) il certificato sia coerente con la polizza, ma l’uno e l’altra siano stati
retrodatati rispetto alla loro effettiva sottoscrizione, per volontà dei
contraenti o dei loro rappresentanti legittimati.
Ricorrendo tali evenienze, nei rapporti interni tra assicurato ed assicuratore
si applicherà ovviamente la regola plus valet quod agitur, quam quod
simulate concipitur, ed il contratto sarà efficace dalle ore 24.00 del giorno in
cui è stato pagato il premio, secondo la regola generale di cui all’art. 1899
c.c..
Nei rapporti tra assicuratore e danneggiato, invece, il primo resterà
obbligato al risarcimento del danno, in quanto:
-) un contratto di assicurazione (presupposto legale dell’obbligazione
dell’assicuratore) esiste;
-) la natura confessoria del certificato assicurativo consente all’assicuratore
di contestarne i contenuti solo quando quel documento sia rilasciato per
errore o estorto con violenza: ma né l’una, né l’altra di tali ipotesi
sussistono allorché proprio l’intermediario assicurativo, che dell’assicuratore
abbia la rappresentanza (circostanza mai stata in discussione nel presente
giudizio), rilasci il certificato mendace. In tal caso, infatti, gli atti
dell’intermediario producono effetti direttamente nei confronti
dell’assicuratore, e sono a lui imputabili.

4.5. Occorre ora esaminare se le superiori conclusioni siano infirmate dai
due argomenti in iure spesi dalla ricorrente Sun Alliance, ovvero:
(a) al momento della stipula del contratto il rischio era inesistente perché il
sinistro si era già verificato (art. 1895 c.c.), e dunque il contratto era nullo e
non se ne potevano invocare gli effetti;

Pagina

43

tvu

legittimata;

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Udienza del 16 dicembre 2015

(b) al momento del sinistro il mezzo su cui era trasportata la vittima non
esponeva il contrassegno e non aveva a bordo il certificato, e dunque il
terzo danneggiato non poteva invocare il principio dell’apparenza.

4.5.1. Quanto alla prima deduzione della Sun Alliance, va rilevato in primo

parti abbiano fatto decorrere la copertura da un momento anteriore alla
stipula non dà luogo a nullità del contratto, ma solo a non indennizzabilità di
quel sinistro.
La nullità del contratto per inesistenza del rischio, ex art. 1895 c.c., sussiste
infatti quando nessun rischio può mai verificarsi: ad esempio, allorché si
assicuri la responsabilità derivante dalla circolazione di un veicolo non più
esistente perché demolito.
Salva questa particolare ipotesi, il rischio che il proprietario d’un veicolo a
motore venga chiamato a rispondere dei danni causati dalla circolazione del
suo mezzo non cessa sol perché si sia già verificato un sinistro. Il contratto
stipulato dalla Sun Alliance nel nostro caso non era dunque nullo ex art.
1895 c.c., perché il rischio assicurato poteva ulteriormente verificarsi.
E, per quanto detto, mentre la nullità del contratto di assicurazione della
r.c.a. può essere opposta al terzo danneggiato, l’inefficacia non può esserlo;
all’epoca dei fatti, perché io disponeva l’art. 19 I. 990/69, ed oggi ex art.
144 cod. ass..
Nei sensi che precedono questa Corte ritiene di discostarsi dal contrario
precedente costituito da Sez. 3, Sentenza n. 8460 del 17/10/1994, Rv.
488110, non condivisibile sia perché non distinse il rapporto assicurativo da
quello ex lege tra assicuratore e danneggiato; sia perché non considerò che
il rischio nell’assicurazione di responsabilità è un rischio con carattere di
ripetitività, sicché non basta l’avverarsi d’un solo sinistro prima della stipula,
per ritenere nullo l’intero contratto.

4.5.2. La Sun Alliance ha poi dedotto (p. 12 del ricorso) che il principio
dell’apparenza (in virtù del quale prevale, per il terzo danneggiato, la
copertura assicurativa risultante dal certificato, rispetto a quella effettiva)

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44

r

luogo che nell’assicurazione della responsabilità civile la circostanza che le

R.G.N. 27918/11
Udienza del 16 dicembre 2015

non potrebbe essere invocato nel caso di specie, perché al momento del
sinistro il bus condotto da Massimo D’Alfonsi non esponeva alcun
contrassegno assicurativo, né il conducente era in possesso di alcun
certificato assicurativo.
Anche questa deduzione non ha pregio, per due ragioni.
La prima ragione è che il principio di apparenza (in virtù del quale, data una

prevale quest’ultima quando sia stata colposamente creata o tollerata dalla
persona che non ne beneficia) può venire in rilievo nei casi di falsa
rappresentanza (ad es., certificato rilascio da agente privo di potere
rappresentativo), ma non nel caso in cui l’intermediario a ciò abilitato rilasci
un certificato inveritiero, ma sotteso da un contratto realmente esistente.
In questo caso, per quanto già detto, l’assicuratore confessa verso il terzo
danneggiato il proprio obbligo risarcitorio, e tale confessione non può essere
revocata se non nei casi previsti dall’art. 2932 c.c..
La seconda ragione è che a seguire la tesi della Sun Alliance (secondo cui il
rilascio di certificati assicurativi inveritieri non obbligherebbe l’assicuratore
verso il terzo danneggiato, se essi siano esibiti dopo il sinistro) si
perverrebbe a conseguenze paradossali. Se davvero così fosse, infatti nel
caso di incoerenza tra l’efficacia della polizza e la decorrenza della copertura
indicata nel certificato occorrerebbe distinguere due ipotesi:
(a) se il certificato mendace o inveritiero è rilasciato prima del sinistro (ad
esempio, nel caso di emissione del certificato nonostante non sia stato
pagato alcun premio), tale circostanza sarebbe inopponibile al terzo
danneggiato;
(b) se il certificato mendace è rilasciato dopo il sinistro, e retrodatato ad
epoca anteriore, tale circostanza sarebbe opponibile al terzo danneggiato.
Questa conclusione tuttavia non può essere condivisa.
Infatti, tanto nell’ipotesi in cui il certificato sia rilasciato senza pagamento
del premio, quanto nell’ipotesi in cui sia emesso un certificato retrodatato, ci
troviamo pur sempre al cospetto di due contratti di assicurazione validi, ma
inefficaci. Nel primo caso l’inefficacia discende dall’art. 1899 c.c.; nel
secondo caso l’inefficacia discende dall’art. 1901 c.c., e sarebbe

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divergenza tra la situazione di diritto reale e quella di diritto apparente,

R.G.N. 27918/11
Udienza del 16 dicembre 2015

irragionevole che due fattispecie identiche producano effetti giuridici
antitetici.
Se infatti medesimo è il vizio sussistente nelle due ipotesi (inefficacia del
contratto), costituisce un mero accidente, giuridicamente insignificante, la
circostanza che il terzo danneggiato venga a conoscenza dell’esistenza del

custodito a bordo del veicolo), ovvero in un secondo momento (perché
esibito all’autorità di polizia per evitare il sequestro del mezzo, come
avvenuto nel caso di specie).
Quel che unicamente rileva, per escludere gli effetti confessori del certificato,
non è se il certificato esistesse o meno al momento del sinistro, ma se il
terzo danneggiato, con l’uso dell’ordinaria diligenza, potesse o meno
avvedersi della sua falsità od incoerenza rispetto ai patti di polizza.
Circostanza che, nel caso di specie, mai ha formato oggetto di contesa.

4.6. Il ricorso va dunque rigettato in virtù del seguente principio di diritto:
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un
certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il
sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è
opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall’agente
per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso
l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del
terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele
e di regresso nei confronti dell’assicurato.

5. Il ricorso incidentale della Effegi e soci.
5.1. Il ricorso incidentale proposto dalla Effegi e dai suoi soci ed
amministratori non può essere esaminato nel merito, perché inammissibile.

5.2. Il ricorso principale proposto dalla Sun Alliance è stato infatti notificato
alla Effegi il 17.11.2011, presso la Cancelleria della Corte d’appello di Roma.
La Effegi (ed i soci) hanno proposto un ricorso “autonomo” notificato alla
Sun Alliance il 16.2.2012.

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certificato assicurativo direttamente al momento del sinistro (perché

R.G.N. 27918/11
Udienza del 16 dicembre 2015

Or bene, è noto che la proposizione dell’impugnazione principale determina,
nei confronti di tutti coloro ai quali l’atto venga notificato, l’onere, a pena di
decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei
termini previsti per l’impugnazione incidentale e, quindi, nel caso di ricorso
per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione

Nel caso di specie, pertanto, la Effegi avrebbe dovuto proporre il proprio
ricorso entro il termine del 27.12.2011, inutilmente spirato.

5.3. Quanto al ricorso proposto in proprio da Enzo Virgili, Orietta Romani e
Daniela Sturiale, esso è inammissibile – oltre che per la ragione appena
indicata – anche perché delle due l’una:
– se hanno inteso impugnare nella veste di successori della società (che
affermano essere stata sciolta), essi si trovano nella stessa posizione
processuale della società stessa, e quindi subiscono le preclusioni per essa
maturate;
– se hanno inteso agire quali coobbligati insieme alla società, la loro
impugnazione è inammissibile, perché costituirebbe un intervento in causa,
non consentito in questa sede.

í-6. Il ricorso incidentale di Edmondo Tassi.
6.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale Edmondo Tassi lamenta che la
sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai
sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione degli
artt. 115, 116 e 345 c.p.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi
dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’acquisire
d’ufficio gli atti penali: sia perché così facendo ha violato l’art. 345 c.p.c.;
sia perché in ogni caso da quegli atti non era desumibile la prova che la
polizza Sun Alliance fosse stata rinnovata dopo il sinistro.

6.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., per
le medesime ragioni già indicate supra, al § 2.2..

Pagina

4f

(ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 17/10/2007, Rv. 599244).

R.G.N. 27918/11
Uchenza del 16 fficembre 2015

7. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra
le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.
P.q.m.

(-) rigetta il ricorso proposto da Sun Alliance;
(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Effegi s.n.c., Dino Strinati,
Giovanna Martini e Patrizia Strinati;
(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Enzo Virgili, Orietta Romani
e Daniela Sturiale, sia in proprio che quali amministratori e soci della Effegi
s.n.c.;
H dichiara inammissibile il ricorso proposto da Edmondo Tassi;
(-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addi 16 dicembre 2015.

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

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