Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6974 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 11/03/2020), n.6974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6322-2018 proposto da:

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204,

presso lo studio dell’avvocato LUCA ZITIELLO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCESCO MOCCI, LUDOVICA D’OSTUNI;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GUIDONI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 296/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- M.V. ha convenuto avanti al Tribunale di Roma la s.p.a. Banca Popolare di Bergamo (nel corso di svolgimento del giudizio poi divenuta s.p.a. Unione di Banche Italiane), instando per l’accertamento della violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di informazione e di adeguatezza in relazione a un investimento in bond argentini; e pure proponendo conseguenti domande “di nullità del contratto di vendita”, di “annullamento e/o risoluzione del contratto quadro e del contratto di acquisto dei titoli, nonchè di risarcimento del danno”.

2.- Con sentenza depositata in data 27 aprile 2009, il Tribunale di Roma ha respinto le richieste attoree.

3.- M.V. ha impugnato il provvedimento avanti alla Corte di Appello di Roma. Che la ha accolta con sentenza depositata in data 20 gennaio 2007.

4.- La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che la Banca avrebbe dovuto fornire la prova di avere dato all’investitore “una specifica e particolareggiata informazione sulla natura del titolo e sulle caratteristiche di questo, della rendita prevista e del profilo di rischio conseguente, in rapporto alle concrete condizioni economiche e finanziarie, sia pure sinteticamente espresse, dell’Ente emittente… in adempimento all’obbligazione informativa derivante dalla normativa di settore”.

“Tale prova non è stata però fornita dalla Banca”, ha proseguito la sentenza. Nè tale prova “può ritenersi raggiunta per effetto dell’apposizione sull’ordine di acquisto della seguente dicitura: “autorizzazione a eseguire l’ordine non adeguato. Con riferimento a quanto precisatoci, Vi comunichiamo che abbiamo preso atto che a Vostro avviso l’ordine non è adeguato per oggetto. Tuttavia, vi autorizzazione a eseguirlo””.

Postii questi punti di fondo, la Corte romana ha poi stabilito che “la sentenza di primo grado va riformata”; va dichiarata la “responsabilità contrattuale della Banca”, ai sensi dell’art. 1453 c.c., in relazione a tale investimento; va risolto, di conseguenza, “l’ordine di acquisto dei bond argentini del 9.2.2001”; “va conseguentemente accolta la domanda di risarcimento del danno”.

5.- Avverso questa pronuncia, la s.p.a. UBI propone ricorso, articolando tre motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, M.V..

6.- Entrambe le parti hanno anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Con il primo motivo, il ricorrente assume la violazione delle norme degli artt. 1453,1703 e 1731 c.c., per “errata qualificazione degli ordini di borsa come contratti autonomi ed errata applicazione dei rimedi in caso di inadempimento contrattuale”.

Ad avviso del ricorrente, gli “ordini di borsa” vanno correttamente qualificati come “mere istruzioni impartite dal cliente all’intermediario” e sono perciò “privi di natura negoziale in quanto atti meramente esecutivi del contratto di negoziazione che disciplina l’intero rapporto”. Ciò “determina l’inapplicabilità dei rimedi civilistici in tema di inadempimento contrattuale”.

“In particolare, stante la natura non negoziale degli ordini di borsa, deve ritenersi che non fosse possibile per il giudice

dichiarare la risoluzione dell’ordine di acquisto de quo, trattandosi appunto, la risoluzione, di un istituto previsto in tema di contratti (o di atti unilaterali a contenuto negoziale) e come tale non applicabile ai soli atti esecutivi di un contratto”, quale è il contratto di negoziazione.

8.- Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso la figura della risoluzione parziale dei contratti (cfr. già la pronuncia di Cass., 23 gennaio 1959, n. 176; più di recente v., in via segnata, Cass., 13 dicembre 2010, n. 25157; Cass., 23 maggio 2017, n. 12937).

“Nei rapporti contrattuali di carattere complesso, con prestazioni dotate di individualità funzionale e/o giuridica o comunque con prestazioni non intrinsecamente inscindibili” si è rilevato in proposito – “l’inadempimento di una delle prestazioni o di una parte delle prestazioni ben può non venire a incidere sull’interesse del contraente non inadempiente a conservare le utilità che il relativo contratto gli ha già procurato o che comunque è idoneo a procurargli”. In situazioni del genere, qualora il contraente inadempiente potesse opporre a quello non inadempiente la “necessità” della risoluzione totale, “verrebbe illegittimamente a spostarsi la facoltà di scelta, di cui all’art. 1453 c.c., dalla parte adempiente a quella inadempiente o ad alterarsi la stessa portata della disposizione normativa”.

Ora, il contesto della motivazione svolta dalla Corte territoriale – propriamente basata sull’inadempimento informativo della Banca in relazione a un investimento in bond argentini indica con chiarezza che la sentenza ha fatto sostanzialmente propri i suaccennati rilievi.

Risulta pertanto non pertinente con i detti contenuti il motivo sviluppato dal ricorrente, che si focalizza invece sulla natura (contrattuale o meno) degli ordini di acquisto. Ferma l’incontestata natura negoziale del “contratto di negoziazione”, che sta alla base del rapporto di servizi di investimenti, infatti, la risoluzione parziale del medesimo si misura comunque sull’oggetto degli specifici inadempimenti che siano stati posti in essere dalla parte contrattuale non adempiente e convenuta in risoluzione.

9.- Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello ha errato nel ritenere violati, da parte della Banca, gli obblighi informativi e di adeguatezza imposti dalla normativa TUF. La stringa riportata sull’ordine di acquisto (per il testo della quale v. sopra, nel n. 4, secondo capoverso) comporta pieno assolvimento dell’obbligo di “segnalazione dell’inadeguatezza dell’operazione”. “L’ordine scritto deve contenere unicamente l’esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”: non anche le avvertenze.

10.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso infatti non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La quale non ha affermato, come sembra assumere il richiedente, che le avvertenze da fornire al cliente debbono necessariamente essere incorporate in uno scritto; ha stabilito, invece, che le indicazioni contenute in quel dato scritto non integravano adempimento delle obbligazioni poste da legge e regolamento sul capo degli intermediari.

D’altro canto, va pure riscontrato che la decisione della Corte territoriale imputa alla Banca la violazione degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dell’investimento in questione (cfr. sopra, primo capoverso del n. 4). Per contro, la stringa riportata sull’ordine (e così pure, nella sostanza, il motivo di ricorso) si ferma sul diverso tema dell’adeguatezza dell’operazione.

11.- Col terzo motivo, il ricorrente assume nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia in merito all’istanza di ammissione di prova testimoniale al fine di dimostrare l’adempimento agli obblighi di cui agli art. 21 TUF, 28 e 29 Re. Intermediari.

Ad avviso del ricorrente, “qualora la prova testimoniale del dipendente alla filiale fosse stata ammessa”, la “Banca avrebbe potuto dare prova di avere correttamente informato la signora M.”.

12.- Il motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al giudice del merito “spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento” e “scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova”. Ciò senza che lo stesso giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, sia tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (cfr., di recente, Cass., 28 giugno 2019, n. 17588, ove pure l’indicazione di numerosi riferimenti ulteriori).

13.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. che liquida nella somma di Euro 2.600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15/0 e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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