Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6974 del 03/03/2022
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 03/03/2022), n.6974
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso n. 29644-2015, proposto da:
ITALCABLES s.p.a., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,
via M. Prestinari, n. 13, presso lo studio dell’avv. Paola Ramadori,
rappresentata e difesa dall’avv. Domenico D’Arrigo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
iegis;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2219/67/2015 della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, depositata il
18.05.2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 27
gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Francesco Federici.
Fatto
RILEVATO
che:
A seguito di verifica condotta nei confronti della Italcable s.p.a. relativamente all’anno d’imposta 2005, l’Agenzia delle entrate notificò alla società (e alla A. s.p.a.) avviso di accertamento, con cui, rideterminando il reddito d’impresa, richiese il pagamento di Euro 1.652.664,00 a titolo di ires, irrogando sanzioni per il medesimo importo. Con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che un complesso di operazioni di cessioni, di scissioni e costituzione di nuove società, messe in atto tra la ricorrente, la Companhia Previdente s.a., società portoghese controllante al 100% la società ricorrente, la Italcables s.r.l. di nuova costituzione, e la A. s.p.a., fossero estranee a finalità economico-imprenditoriali, dettate invece da un disegno elusivo di risparmio d’imposte. Nel concreto l’Amministrazione finanziaria riteneva che le suddette operazioni fossero finalizzate al trasferimento di un immobile, in proprietà della Italcables s.p.a., alla A. s.p.a., evitando la cessione diretta, fiscalmente più onerosa, mediante la meno dispendiosa tassazione di plusvalenze di carattere finanziario.
La società (e la A. s.p.a.) che contestava l’addebito dell’ufficio, adì la Commissione tributaria provinciale di Brescia, che con sentenza n. 38/12/2012 accolse il ricorso. L’appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, fu invece accolto, con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo.
La Italcables s.p.a. ha censurato con cinque motivi la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione. Si è costituita la Agenzia delle entrate con controricorso, che ha contestato le avverse ragioni del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. All’udienza del 27 gennaio 2022 la causa è stata trattata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Agli atti risulta che la A. s.p.a., destinataria di un avviso di accertamento per la medesima operazione e parte del giudizio dinanzi al giudice di merito, ha impugnato la stessa decisione, ed il procedimento risulta iscritto ai R.G. con n. 29872/2015. Si rende pertanto necessaria la riunione dei ricorsi e la loro trattazione congiunta.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente con il procedimento iscritto nel R.G. con n. 29872/2015.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022