Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6973 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 25/03/2011), n.6973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C.C., ((OMISSIS)) rappresentata

e difesa dagli avv.ti La Rocca Gaetano e Gabriele Pafundi ed elett.te

dom.ta presso lo studio del secondo in Roma, Viale Giulio Cesare n.

14;

– ricorrente –

contro

C.A. (n. ad (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 511/2004

depositata il 6 maggio 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

dicembre 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito l’avv. Pafundi per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10 novembre 1986 il sig. R.G. convenne davanti al Tribunale di Trapani la sig.ra C.A.. Espose di avere, assieme a sua moglie sig.ra M.C. C., acquistato dalla convenuta, con atto del 18 agosto 1976, un appezzamento di terreno confinante con altre proprieta’ della venditrice, concordando nella medesima scrittura che, fino alla realizzazione di altra strada larga otto metri, gli acquirenti avrebbero avuto diritto di accedere all’immobile mediante una strada larga quattro metri adiacente al suo lato sud; di avere poi, con atto del 16 agosto 1978, acquistato sempre dalla C.A. un altro appezzamento, contiguo al precedente, concordando che avrebbe avuto diritto di passaggio solo dopo la realizzazione della nuova strada larga otto metri; che la venditrice non aveva adempiuto all’obbligo di costruire detta strada. Chiese quindi la condanna della convenuta a costruirla.

La convenuta resistette eccependo di non essere obbligata alla costruzione della strada e che l’attore aveva rinunciato, con l’atto del 1978, al diritto di passaggio temporaneo acquisito con l’atto del 1976.

Con citazione del 12 ottobre 1987 anche la sig.ra M. C.C. convenne davanti al medesimo Tribunale la sig.ra C.A., riproponendo la domanda gia’ formulata dal marito e chiedendo, altresi’, il ripristino del passaggio mediante la strada larga quattro metri, che la convenuta aveva ostruito.

Il Tribunale, riuniti i giudizi introdotti dai due coniugi, respinse la domanda del marito ed accolse quella della moglie. Argomento’ dalla natura personale, e non reale, del diritto di passaggio riconosciuto agli attori dalla convenuta con l’atto del 5 agosto 1976, nonche’ dell’avvenuta rinunzia a tale diritto da parte del R., ma non anche da parte di sua moglie.

La Corte di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado respingendo anche la domanda della sig.ra M.C..

Ha infatti qualificato il suo diritto come vera e propria servitu’, statuendone tuttavia l’estinzione per effetto del venir meno della utilitas a seguito della costruzione, sul fondo dominante, di un edificio avente accesso esclusivamente dalla pubblica via (OMISSIS), sul lato ovest, e privo di aperture sul lato sud prospiciente, appunto, il fondo servente: sicche’ il transito, oggetto della servitu’, sulla strada che attraverso il fondo della C. A. collegava la pubblica via (OMISSIS) ad altra porzione del terreno di proprieta’ dell’appellante, non favoriva in alcun modo l’accesso al predetto edificio.

La sig.ra M.C. ha quindi proposto ricorso per un solo, complesso motivo, cui non ha resistito l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 1074 c.c. e vizio di motivazione, si deduce:

a) che, a mente della disposizione di legge invocata, il puro e semplice venir meno dell’utilitas non comporta l’estinzione della servitu’ se non decorso il termine di prescrizione ventennale; dunque avevano errato i giudici di appello nello statuire l’estinzione senza che fosse maturato il ventennio, considerata l’epoca in cui il diritto era sorto e la data di inizio della causa;

b) che neppure poteva dirsi venuta meno l’utilitas, dato che l’utilita’ di una servitu’ di passaggio ben puo’ sussistere anche allorche’ il fondo dominante abbia altri e piu’ comodi accessi.

1.1. – Il motivo e’ fondato sotto entrambi i profili. Quanto al profilo a), perche’ quando, ai sensi dell’art. 1074 c.c. venga a cessare l’utilitas della servitu’ o la concreta possibilita’ di usarne, il vincolo rimane allo stato di quiescenza, ma non si estingue se non per effetto della prescrizione nel termine di cui all’art. 1073 c.c. (cfr., da ult. Cass. 1854/2006, 10018/1997, 7220/1997); quanto al profilo b) perche’ – premesso che il percorso attraverso il fondo della C.A. consentiva comunque il raggiungimento della Via (OMISSIS) e quindi, indirettamente, l’ingresso dell’edificio della ricorrente che si apriva su quella via – l’utilitas di una servitu’ di passaggio sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e piu’ comodi accessi (Cass. 4036/1994, 1352/1967).

2. – Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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