Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6973 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GRAND HOTEL IL MORESCO S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati PACIFICO PASQUALE, PUCA DOMENICO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., S.R.L. ISCHIA GRANDI ALBERGHI I.G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6222/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/11/200 r.g.n. 4645/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 5.5.1999 C.M. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli la societa’ Ischia Grandi Alberghi s.r.l. (IGA) ed esponeva: di essere stata assunta a tempo indeterminato in data 24.4.1997 e addetta all’Hotel Excelsior, azienda di proprieta’ della societa’ Partenope s.r.l. e in affitto alla IGA, con inquadramento al (OMISSIS) livello del CCNL turismo; di essere stata licenziata in data 7.10.1997, con decorrenza 27.10 successivo, in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza. Tanto premesso chiedeva al giudice adito di dichiarare la nullita’ del licenziamento e di condannare la IGA al pagamento delle mensilita’ maturate dalla data dell’illegittimo recesso.

La societa’ IGA si costituiva e rilevava che l’azienda Hotel Excelsior nel mese di marzo 1998 era stata riconsegnata alla proprietaria Partenope s.r.l. la quale, con contratto del (OMISSIS), l’aveva concessa in affitto alla societa’ Grand Hotel Il Moresco s.r.l. Riferiva altresi’ di aver dato comunicazione al nuovo gestore del personale in servizio presso l’Hotel Excelsior all’ottobre 1997 e di aver inoltrato a quest’ultimo la richiesta di ripristino del rapporto pervenutale in data 2.4.1998 da parte della C.. Chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in causa la s.r.l. Grand Hotel Il Moresco, che era subentrata nei rapporti di lavoro a norma dell’art. 2112 c.c..

La societa’ Grand Hotel Il Moresco si costituiva e premesso che il licenziamento era stato intimato dalla soc. IGA cinque mesi prima che la chiamata in causa prendesse in gestione l’azienda Hotel Excelsior, e rilevato che nei suoi confronti non era stata avanzata alcuna domanda, chiedeva che venisse accertata la sua completa estraneita’ alla vicenda.

Il Tribunale, espletata l’istruzione, con sentenza del 12.3.2004, dichiarava la nullita’ del licenziamento, condannava la soc. IGA al risarcimento del danno in favore della C. nella misura delle retribuzioni maturate dall’aprile 1998 all’ottobre 2003 e dichiarava la nullita’ della domanda proposta nei confronti della s.r.l. Grand Hotel Il Moresco.

La s.r.l. IGA proponeva appello principale insistendo per il rigetto della domanda. C.M. spiegava appello incidentale condizionato all’accoglimento di quello della IGA, chiedendo la reintegrazione in servizio presso la s.r.l. G.H. Il Moresco e la condanna di quest’ultima al pagamento di tutte le mensilita’ dalla data del licenziamento fino alla riammissione in servizio. La s.r.l.

G.H. Il Moresco chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 21.11.2005, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullita’ del licenziamento e condannava la s.r.l. G.H. Il Moresco al risarcimento del danno in favore della C. nella misura delle retribuzioni dovute dall’aprile 1998 alla data della sentenza.

A sostegno della decisione la Corte territoriale osservava:

a) che il licenziamento era nullo perche’ intimato in periodo di gravidanza con la conseguente continuita’ giuridica del rapporto di lavoro;

b) che l’attivita’ della societa’ IGA non poteva ritenersi cessata in periodo di sospensione dovuta a chiusura stagionale, tenuto conto della prevista riattivazione nella stagione primaverile successiva;

c) che alla lavoratrice, che nell’aprile 1998 aveva fatto domanda di riammissione in servizio, era dovuto il risarcimento del danno consistente nella corresponsione delle retribuzioni maturate a decorrere dalla comunicazione del licenziamento nel periodo aprile/ottobre di ogni anno;

d) che il mutamento di gestione dell’Hotel Excelsior doveva essere inquadrato nello schema del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c., tenuto conto della contestualita’ con la quale l’azienda era stata dalla IGA restituita alla Partenope e da questa riaffittata alla G.H. Il Moresco;

e) che le domande originarie proposte dalla C. nei confronti di IGA, in forza della chiamata in causa, dovevano ritenersi estese automaticamente alla G.H. Il Moresco;

f) che a norma dell’art. 2112 c.c. le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro della C., sorte successivamente al trasferimento di azienda nel marzo 1998, gravavano sul solo cessionario.

Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. Grand Hotel Il Moresco ha proposto ricorso con tre motivi. Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 420, 416 e 106 c.p.c., la ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia tenuto conto del fatto che la sig.ra C. ha avanzato domanda esclusivamente nei confronti della s.r.l. IGA e che nessuna domanda, neppure di garanzia, e’ stata avanzata nei confronti dell’esponente nell’atto di chiamata in causa da parte della s.r.l. IGA. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 2112 c.c., la ricorrente sostiene che, essendo stato il licenziamento disposto dalla s.r.l. IGA in data 27.10.1997, e quindi prima dell’affitto dell’azienda alla G.H. Il Moresco, del risarcimento del danno derivante da tale illecito debba rispondere esclusivamente la societa’ IGA. Con il terzo motivo, denunciando omessa e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato che la sospensione dell’attivita’ alberghiera dell’Hotel Excelsior dalla fine di ottobre al marzo dell’anno successivo non costituiva cessazione dell’attivita’. Sostiene la ricorrente che nella specie andava applicato il disposto della L. n. 1204 del 1971, art. 2, lett. b, che prevede una deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice in maternita’ allorche’ venga a cessare l’attivita’ aziendale, in quanto la chiusura dell’azienda alberghiera nell’ottobre del 1997 costituiva una vera e propria cessazione di attivita’ che legittimava il licenziamento. Inoltre la Corte non aveva considerato che la sig.ra C. aveva impugnato il licenziamento e non la mancata riassunzione nell’aprile del 1998.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che quando la chiamata del terzo da parte del convenuto sia effettuata al solo scopo di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo viene indicato come unico obbligato nei confronti dell’attore in luogo del convenuto, si ha una estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa (cfr. Cass. n. 23308/2007, n. 13374/2007, n. 13131/2006). E’ quindi irrilevante che la C. non abbia proposto alcuna domanda direttamente nei confronti della soc. Il Moresco, poiche’ al chiamato in causa si e’ automaticamente estesa la domanda dalla donna proposta nei confronti della societa’ Ischia Grandi Alberghi. D’altro canto del tutto correttamente la societa’ IGA nell’atto di chiamata in causa della societa’ Il Moresco si e’ limitata ad indicare quest’ultima come unica obbligata e non ha esercitato alcuna azione di garanzia, che non rientra nell’ambito della estensione automatica della domanda (vedi Cass. n. 23308/2007).

Il secondo motivo di ricorso e’ parimenti infondato. La Corte di Appello ha fondatamente inquadrato la vicenda dell’Hotel Excelsior nello schema del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c., che e’ ravvisabile ogni qualvolta vi sia una continuita’ nell’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale ed una immutabilita’ del complesso aziendale con la sola sostituzione della persona dell’imprenditore. Nella specie la gestione dell’Hotel Excelsior e’ passata dalla societa’ Ischia Grandi Alberghi alla societa’ Il Moresco, a nulla rilevando il momentaneo ritorno dell’azienda alla proprietaria societa’ Partenope, vista la sostanziale contestualita’ con la quale si sono verificati la cessazione dell’affitto alla IGA e il nuovo affitto dell’azienda alla societa’ Il Moresco. Ne consegue che del tutto legittimamente il giudice di appello ha applicato nella vicenda in esame le norme che regolano il subingresso del cessionario nei soli debiti del cedente sorti prima della cessione.

A questo fine va esaminato il terzo motivo di ricorso, che non e’ meritevole di accoglimento. Il licenziamento della C. intimato durante il periodo di astensione obbligatoria per maternita’ e’ certamente nullo ai sensi della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 1 applicabile ratione temporis. Non e’ infatti invocabile il disposto dell’art. 2, comma 3, lett. b della legge citata, secondo cui il divieto di licenziamento non si applica in caso di cessazione dell’attivita’ dell’azienda, atteso che la chiusura dell’Hotel Excelsior nel periodo invernale (novembre/marzo) comporta una mera sospensione dell’attivita’ alberghiera destinata a riprendere in primavera e non e’ equiparabile alla cessazione dell’attivita’ dell’azienda, ossia alla estinzione della complesso organizzato ed alla dissoluzione delle sue componenti. La nullita’ del licenziamento ha comportato come inevitabile conseguenza la continuita’ giuridica del rapporto di lavoro della C. ed il suo passaggio dalla cedente Ischia Grandi Alberghi alla cessionaria Il Moresco a norma dell’art. 2112 c.c. Ha comportato ulteriormente che nell’aprile 1998 la societa’ Il Moresco, subentrata alla IGA nella gestione dell’albergo, era tenuta a richiamare in servizio la C. e che la societa’ Il Moresco, non avendo provveduto alla riassunzione, e’ obbligata, per fatto a lei direttamente imputabile, e successivo alla cessione di azienda, a corrispondere alla C. a titolo di risarcimento danni le retribuzioni maturate dall’aprile all’ottobre di ciascun anno, a partire dall’aprile 1998.

La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione delle norme di legge sopra citate, cosi’ come interpretate dalla giurisprudenza di legittimita’, e le censure della ricorrente si rivelano prive di fondamento.

Il ricorso, di conseguenza, deve essere rigettato.

Nulla per le spese di questo giudizio, atteso che gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

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