Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6973 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 03/03/2022), n.6973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 19293-2015, proposto da:

D.L.C., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Lisa

Sorrenti, con domicilio digitale come da pec da Registri di

Giustizia;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore p.t.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 839/06/2014 della Commissione tributaria

regionale della Calabria depositata il 7.05.2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 27

gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Francesco Federici.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.L.C. propose ricorso per la cassazione della sentenza n. 839;06/2014, depositata il 7.05.2014 dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria che, in riforma della decisione di primo grado, aveva confermato l’atto impositivo impugnato. Il contenzioso traeva origine calla notificazione della cartella di pagamento emessa D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione relativa all’Irpeg ed all’Ilor per l’anno d’imposta 1984. Contestando il maggior debito fiscale il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, esitato nella sentenza n. 589/02/1997, che ne aveva accolto le ragioni. L’Agenzia delle entrate aveva appellato la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte aveva accolto le ragioni dell’ufficio, confermando l’atto impositivo.

Il contribuente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione.

L’Agenzia delle entrate ha depositato irritualmente un “atto di costituzione” al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza pubblica. Nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2022 la causa è stata trattata e decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per l’illegittima notificazione dell’atto d’appello presso la segreteria della Commissione tributaria, trattandosi, secondo la sua prospettazione, di una modalità non consentita.

Per un corretto esame del motivo si rende necessario acquisire la documentazione relativa alla modalità di notifica dell’atto d’appello dell’Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria. A tal fine va disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, con rinvio della trattazione della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria; demanda alla Cancelleria di questa Corte gli adempimenti di rito; rinvia a nuovo ruolo ia trattazione della causa.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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