Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6971 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 24/09/2010, dep. 25/03/2011), n.6971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA PLANET SPORT, rappresentato

e difeso dagli Avvocati D’ANGELANTONIO CLAUDIO e Alberto Riva per

procura speciale a margine del ricorso, e elettivamente domiciliato

in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 39, presso lo studio del primo;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PARMA, in persona del Prefetto pro tempore;

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Fornovo di Taro n.

243/2005, depositata in data 10 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Claudio D’Angelantonio;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10 ottobre 2005, il Giudice di pace di Fornovo al Taro ha accolto, limitatamente alla sanzione applicata, l’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Parma nei confronti S.P., in proprio e quale legale rappresentante della Planet Sport Associazione Sportiva, per il pagamento di una sanzione amministrativa relativa alla violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata il 4 aprile 2004 e oggetto di un verbale di contestazione notificato il 14 ottobre 2004.

Il Giudice di pace, per quanto in questa sede rileva, ha rigettato il motivo di opposizione con il quale l’opponente, in proprio e nella qualità, aveva dedotto la violazione dell’art. 201 C.d.S., per essere il verbale di accertamento stato notificato oltre il termine di 150 giorni dalla violazione. In particolare, il Giudice di pace ha ritenuto che il termine di 150 giorni decorresse dal momento in cui, all’esito della notifica eseguita presso l’indirizzo risultante dalla banca dati della ex M.C.T.C., era stato necessario eseguire una nuova visura presso il P.R.A., dalla quale era emerso l’esatto indirizzo della destinataria del verbale. Secondo il giudice di pace, infatti, la dizione dell’art. 201 C.d.S., secondo cui qualora l’effettivo trasgressore sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata entro 150 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo o comunque dalla data in cui la P.A. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione, doveva essere interpretata nel senso che l’Amministrazione è libera di effettuare la prima verifica o presso i pubblici registri o presso l’archivio nazionale, sicchè, nel caso in cui dalla prima banca dati non risulti una indicazione utile alla identificazione, inizia a decorre un ulteriore termine di 150 giorni, rimanendo irrilevante la circostanza che, in ipotesi, nell’altra banca dati le indicazioni esatte fossero contenute già al tempo dell’accertamento.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso S. P., in proprio e quale legale rappresentante della Planet Sport Associazione Sportiva; non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Attivata la procedura per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la Procura Generale concludeva chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale del 12 novembre 2009, la Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha. depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S..

Il ricorrente sostiene essere pacifico e risultante dagli atti che, alla data dell’accertamento della violazione (4 aprile 2004), dal P.R.A. risultava che il veicolo era intestato all’Associazione sportiva Planet Sport con sede in (OMISSIS), e che tuttavia il verbale è stato notificato il 14 ottobre 2004, e cioè oltre il termine di 150 giorni fissato dal citato articolo 201. La P.A., sostiene il ricorrente, non poteva invocare a proprio favore il fatto che in una delle due banche dati interpellate non risultavano e- lementi idonei alla identificabilità del trasgressore, giacchè la dizione alternativa contenuta nella disposizione richiamata imporrebbe alla P.A. di interpellare entrambe le banche dati e potrebbe invocare la decorrenza del termine da una data successiva a quello dell’accertamento solo se non fosse possibile identificare i responsabili facendo ricorso ad entrambe le banche dati.

Il motivo è fondato.

L’art. 201 C.d.S., comma 1, come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 4, (ratione temporis applicabile), dispone che, qualora la violazione alle norme relative alla circolazione stradale non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, all’effettivo trasgressore. Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

La semplice lettura della disposizione che deve essere applicata nel caso di specie induce a ritenere che non sia predicabile la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, e cioè che la indicazione esatta della residenza della persona fisica ovvero della sede di una persona giuridica o, come nella specie, di un’associazione non riconosciuta, in una delle banche dati menzionate dalla norma (pubblici registri, e in particolare P.R.A., ovvero archivio nazionale dei veicoli), non varrebbe a far ritenere conoscibile per la pubblica amministrazione il luogo ove eseguire la notificazione del verbale. Secondo il Giudice di pace, invero, la pubblica amministrazione sarebbe libera di accedere all’una o all’altra banca dati e se, per avventura, il primo accesso avvenisse presso la banca dati non aggiornata, il termine entro il quale deve essere eseguita la notificazione non decorrerebbe da quel momento, ma solo dal momento in cui la stessa pubblica amministrazione, avendo effettuato la notificazione nel luogo errato, venisse a conoscenza della non attualità dell’indicazione anagrafica.

Al contrario, la lettera della legge contiene una formulazione disgiuntiva, sicchè è sufficiente la presenza della corretta annotazione in una sola delle menzionate banche dati per determinare la conoscibilità, da parte dell’amministrazione, del luogo presso il quale eseguire la notificazione. In sostanza, è sufficiente che l’esatto luogo ove eseguire la notificazione emerga da una delle due banche dati perchè tale luogo sia conoscibile per la pubblica amministrazione, la quale, quindi, non potrà addurre a sostegno della tempestività della seconda notificazione in un luogo risultante dal P.R.A. o dall’archivio nazionale dei veicoli la circostanza che nel primo dei due registri consultati fosse indicato un luogo errato. L’annotazione anche in uno solo dei registri rende dunque conoscibile il luogo ove deve essere eseguita la notificazione del verbale. La possibilità residuale della conoscibilità aliunde dell’esatto luogo ove eseguire la notificazione, cui si riferisce l’ultima parte della disposizione prima richiamata, è destinata ad operare nel caso in cui l’annotazione di detto luogo non sia riportata nè nel P.R.A. nè nell’archivio nazionale, e tuttavia vi siano a disposizione della pubblica amministrazione altri elementi che consentano di conoscere il luogo esatto.

Nè a carico del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 196 C.d.S., può essere fatto carico di provvedere ad una duplice annotazione del mutamento rilevante al fine di renderne effettiva la conoscibilità da parte della pubblica amministrazione, ovvero di sollecitare il soggetto preposto alla gestione dell’una banca dati ad effettuare la comunicazione al gestore dell’altra, atteso che la disciplina dettata dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione in materia evidenzia l’esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.

Si deve solo aggiungere che per pubblici registri, ai quali fa riferimento l’art. 201 C.d.S., comma 1, deve intendersi innanzitutto il pubblico registro automobilistico e che solo se il trasgressore ha dato al P.R.A. un indirizzo insufficiente, e la notifica della contestazione non va a buon fine, questo fatto non può imputarsi alla pubblica amministrazione (Cass. n. 22400 del 2009).

Tale conclusione deve essere confermata anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24851 del 2010, che il Collegio ha potuto esaminare essendosi a tal fine riconvocato. Con questa sentenza, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla decorrenza del termine per la notificazione dell’accertamento ai sensi dell’art. 201 C.d.S., nel caso in cui l’interessato abbia fatto annotare la variazione anagrafica nei registri comunali. Con riferimento a tale fattispecie, la Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione, con indicazione dei dati attinenti ai veicoli di appartenenza, soltanto nei registri comunali e non anche nel pubblico registro automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza nei registri comunali e non può conseguentemente ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con detta indicazione, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel pubblico registro automobilistico o nell’archivio nazionale veicoli. Principio, questo, che si fonda sulla esistenza di un onere di collaborazione tra amministrazioni pubbliche e che il Collegio ritiene debba operare anche nella presente fattispecie, nella quale, come rilevato, dalla sentenza impugnata emerge che proprio il dato anagrafico risultante dal P.R.A. era quello esatto, essendo la notificazione colà eseguita, dopo un primo tentativo effettuato al diverso indirizzo risultante dall’archivio nazionale dei veicoli, andata a buon fine.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione proposta dal ricorrente e l’annullamento del verbale opposto, in proprio e nella qualità, stante la tardività della notificazione del verbale eseguita oltre il termine di centocinquanta giorni dalla violazione, laddove il dato esatto del luogo ove eseguire la notificazione risultava dal P.R.A. ed era quindi pienamente conoscibile per la pubblica amministrazione.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da S. P., in proprio e nella qualità, con conseguente annullamento del verbale opposto. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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