Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6971 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1494/2016 proposto da:

S.F., P.C., domiciliati in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi

DOMENICO FABIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SG.MA.CA., C.M., elettivamente domiciliati in

GIARRE (n), VIA NINO MARTOGLIO, 30, presso lo studio dell’avvocato

MARIANGELA CORBO, che li rappresenta e difende giusta procura

notarile in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1159/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In un primo giudizio il Tribunale di Catania, accogliendo la domanda dei coniugi C. – Sg. dichiarava che i convenuti P. e S. non vantavano alcun diritto di attraversamento con mezzi meccanici del fondo degli attori, disattendendo altresì la domanda di usucapione della relativa servitù.

In un altro giudizio intentato invece da R.V. e V.R.M. nei confronti dei citati C. e Sg., lo stesso Tribunale, dopo avere accolto la domanda nunciatoria finalizzata ad ottenere la sospensione dei lavori di rifacimento della stradella su cui gravava la servitù vantata dai ricorrenti, all’esito del giudizio di merito, rigettava la domanda degli attori volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di comproprietà sulla stradella, riconoscendo però il solo diritto di servitù pedonale, ma non carrabile. Nel giudizio però spiegavano intervento anche la P. e lo S., e la loro domanda era accolta dal Tribunale che riteneva avesse natura possessoria, atteso che risultava pacifico che prima dei lavori di cui alla domanda nunciatoria, gli interventori esercitavano il passaggio con veicoli sulla strada oggetto di causa.

La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza in questa sede impugnata, riuniti gli appelli separatamente proposti avverso le due sentenze, escludeva che sulla scorta dell’istruttoria espletata potesse trovare accoglimento la domanda di usucapione proposta dalla P. e dallo S., non potendosi ricavare elementi in tal senso dalle deposizioni dei testi escussi. In merito invece all’appello proposto dai titolari del fondo servente, avverso l’accoglimento della domanda avanzata nelle forme dell’intervento nel secondo giudizio, la Corte distrettuale rilevava che era errata la qualificazione del Tribunale quale domanda possessoria, emergendo a contrario dalla lettura dell’atto di intervento che si trattava di richiesta di accertamento della comproprietà della stradella, questione sulla quale si era già pronunciato il Tribunale con la prima sentenza che, con statuizione non oggetto di impugnazione, aveva invece riconosciuto la proprietà esclusiva in capo agli odierni controricorrenti.

P.C. e S.F. hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di cinque motivi, e gli intimati hanno resistito con controricorso.

I motivi di ricorso che possono essere congiuntamente esaminati per la loro intima connessione, denunziano l’omesso esame di fatti e circostanze decisive per il giudizio oggetto di discussione tre le parti nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi della previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed in relazione alle medesime circostanze illustrate con i primi due motivi, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c..

Orbene, trattandosi di fattispecie assoggettata ratione temporis alla novella di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come operata dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, si manifesta con evidenza l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso che continua a denunziare l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sulla scorta della norma ormai abrogata.

Quanto invece alla censura formulata ai sensi della novellata previsione, vale richiamare che a mente dell’autorevole interpretazione che della norma è stata offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui (cfr. Cass. 8054/2014) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, escludendosi che possa quindi denunziarsi tale omissione ai sensi della norma in esame, il motivo non risulta in alcun modo suscettibile di accoglimento.

L’articolazione della censura si sostanzia a ben vedere unicamente nella indicazione di una serie di elementi probatori, peraltro nemmeno adeguatamente riprodotti in ricorso, e ciò in evidente violazione del principio di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6, che non sarebbero stati adeguatamente considerati dal giudice di merito, quali il titolo di acquisto del preteso fondo dominante (che secondo quanto emerge dalla assolutamente laconica ricostruzione dei ricorrenti non fa menzione alcuna del diritto di servitù vantato), ovvero le deposizioni testimoniali (delle quali nemmeno si riporta con esaustività il contenuto).

Ebbene manca l’indicazione di quale sarebbe il fatto storico decisivo la cui disamina sarebbe stata omessa dal giudice di merito, risolvendosi le doglianze unicamente nella richiesta di rivalutare quegli stessi elementi istruttori già esaminati dal giudice di merito (quali appunto le deposizioni testimoniali), assumendosi per converso la sussistenza della prova del preteso possesso ultraventennale utile ad usucapire sulla scorta di affermazioni apodittiche e prive di riscontri oggettivi (quali ad esempio il ritenere con certezza che i danti causa dei ricorrenti esercitassero la servitù di passaggio carrabile sin dal 1986 ed anche avvalendosi di mezzi meccanici e di trasporto).

Il contenuto complessivo della censura esclude quindi la ricorrenza di un vizio denunziabile ai sensi della novellata previsione, trattandosi a ben vedere di istanze che non avrebbero potuto trovare seguito dinanzi a questa Corte nemmeno nella vigenza della norma ormai abrogata.

L’evidenziata infondatezza dei primi due motivi rende altrettanto evidente l’infondatezza degli altri motivi, che gli stessi ricorrenti legano alla bontà dei precedenti motivi di ricorso, dovendosi quindi escludere la violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendo nemmeno indicata quale domanda o parte della domanda non sia stata decisa dal giudice di merito, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., la cui violazione la stessa parte prospetta come conseguenza di una non adeguata valutazione del materiale istruttorio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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