Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6971 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 12/03/2021), n.6971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRISCARI G. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 22920 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.P.E., nella qualità di socia della cancellata

società AUTOTIP s.a.s.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, n. 63/04/2013, depositata in data 22 luglio

2013, non notificata;

e sul ricorso riunito iscritto al numero 23023 del ruolo generale

dell’anno 2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.B. in qualità di socio accomandatario della cancellata

AUTOTIP s.a.s.

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, n. 62/04/2013, depositata in data 22 luglio

2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 settembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– quanto al procedimento RG n. 22920/14, con sentenza n. 63/04/13 depositata in data 22 luglio 2013 e non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di S.P.E., nella qualità di socia di AUTOTIP s.a.s., avverso la sentenza n. 26/01/2010 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, nella detta qualità, avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), ai fini Iva, per l’anno di imposta 2003, con il quale l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Sulmona, sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza, aveva contestato nei confronti di AUTOTIP s.a.s., esercente attività di commercio di autoveicoli, l’illegittima applicazione del regime del margine in materia di IVA, relativamente ad alcune operazioni di rivendita di autoveicoli usati acquistati da fornitori comunitari i quali avevano presentato in dogana Modelli Intra CEE dai quali era emerso che le transazioni in questione erano state trattate come normali cessioni intracomunitarie e non già assoggettate al regime agevolato del c.d. margine;

-quanto al procedimento RG n. 23023/14, con sentenza n. 62/04/13 depositata in data 22 luglio 2013 e non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Autotip s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 28/01/2010, della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il medesimo avviso di accertamento n. (OMISSIS);

– in entrambe le sentenze di appello, la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha ritenuto legittima l’applicazione del regime del margine, avendo la contribuente provato che il cedente fosse soggetto Iva nel proprio paese, che le vetture compravendute, per chilometraggio e tempo di immatricolazione, rispondessero ai requisiti dei beni usati ai sensi del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 e, infine, che il cedente avesse dichiarato su ogni fattura di avere assoggettato al “regime del margine” la precedente operazione di acquisto; tale dimostrazione, sebbene di natura formale, era da ritenersi sufficiente, tenuto conto che la contribuente non aveva potuto disporre di alcun altro strumento informativo e l’Ufficio aveva fondato l’accertamento su dati, ricavati aliunde (modelli Intra presentati in dogana da parte dei cedenti comunitari) mai pervenuti nella disponibilità della contribuente;

– in entrambi i procedimenti, avverso le sentenze della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsi per cassazione affidati a due motivi; in entrambi i giudizi, rimangono intimati S.P.E., in qualità di socia della cancellata società AUTOTIP s.a.s. e Poiilucci Bruno, in qualità di socio accomandatario della cancellata AUTOTIP s.a.s.;

– i ricorsi sono stati fissati in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente va disposta la riunione del procedimento R.G. n. 23023/2014 a quello RG n. 22920/14, traendo origine i giudizi dall’impugnativa del medesimo avviso di accertamento n. (OMISSIS);

– in entrambi i procedimenti, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 convertito dalla L. n. 85 del 1995 nonchè art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 1, per avere il giudice a quo ritenuto legittima l’applicazione da parte del contribuente del regime del margine in materia di IVA, relativamente ad una pluralità di operazioni di rivendita di autoveicoli usati acquistati da società cedenti estere comunitarie;

– in particolare, l’Agenzia delle entrate contesta la ratio decidendi della sentenza impugnata – con la quale, come indicato in narrativa, il giudice di appello ha ritenuto sufficiente ai fini anzidetti la sussistenza dei requisiti di cui al combinato disposto del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 e del D.L. n. 331 del 1993, art. 38 del superamento dei seimila chilometri e del decorso di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione delle autovetture compravendute nonchè l’indicazione in fattura del cedente comunitario con il quale le operazioni erano state effettuate con l’applicazione del regime del margine, esonerando la cessionaria da ogni ulteriore indagine sulla provenienza dei beni acquistati – sul rilievo che, a fronte della contestazione dell’amministrazione, basata su elementi oggettivi e specifici (presentazione in dogana da parte dei cedenti comunitari dei Modelli Intra dai quali era emerso che le transazioni in questione erano state trattate come normali cessioni intracomunitarie e non già assoggettate al regime agevolato del c.d. margine), la contribuente – cessionaria non aveva assolto l’onere probatorio in ordine alla sussistenza in capo all’originario cedente-operatore comunitario dei “requisiti soggettivi” di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 36, comma 1, e, dunque, in ordine alla condizione indefettibile di applicabilità del regime speciale del margine concretantesi nella indetraibilità dell’Iva versata “a monte” da un soggetto appartenente ad una delle categorie indicate dalla legge;

– in entrambi i procedimenti, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte della CTR di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, qual era l’elemento di prova costituito dalla presentazione in dogana dei Modelli Intra dai quali era emerso che le transazioni in questione erano state trattate come normali cessioni intracomunitarie;

– il primo motivo è fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 12 settembre 2017, n. 21105) secondo cui “In tema di IVA, il regime del margine – previsto dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36 conv. con modif. in L. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole”;

– nella sentenza impugnata, il giudice a quo, nel valutare il comportamento della contribuente, non si è attenuto al principio di diritto sopra richiamato;

-infatti, a fronte di una oggettiva contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria circa la presunta mancanza del “requisito soggettivo” in capo al cedente comunitario originario dante causa (per avere le società cedenti estere presentato in dogana modelli Intra, con assoggettamento delle transazioni al normale regime delle cessioni intracomunitarie, senza essere, dunque, assoggettate al regime del margine), il giudice di appello, nel ritenere sufficiente, ai fini dell’applicazione del regime del margine, oltre alla “vetustà” e alla “percorrenza” delle autovetture, la dichiarazione in fattura del cedente comunitario che i beni fossero già stati assoggettati a tale trattamento fiscale, non ha fatto ricadere sulla contribuente – cessionaria la prova della propria buona fede, e, cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto);

– pertanto, il giudice a quo, in violazione del principio di diritto sopra richiamato, non ha fatto rientrare nell’ambito delle precauzioni che si potevano senz’altro richiedere alla contribuente – cessionaria di veicoli d’occasione l’esame della “storia” dei veicoli, quantomeno con riferimento all’individuazione dei precedenti intestatari del mezzo, risultanti dalla carta di circolazione, documento in possesso dell’acquirente in quanto indispensabile per il perfezionamento dell’operazione; ciò al fine di verificare, eventualmente mediante l’acquisizione di ulteriori dati di rapido reperimento, se essi fossero, o meno, soggetti legittimati ad esercitare il diritto di detrazione dell’IVA;

– l’accoglimento del primo motivo rende inutile la trattazione del secondo, con assorbimento dello stesso;

– in conclusione, previa riunione, in entrambi i procedimenti, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con conseguente cassazione delle sentenze impugnate e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda.

PQM

la Corte:

riunisce al ricorso R.G. n. 22920/2014 quello R.G. n. 23023/2014; accoglie, in entrambi i procedimenti, il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA