Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6971 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6971 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 6455-2015 proposto da:
CONTESSA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato

CARLO MARIA

BARONE,

che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANSELMO BARONE giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente-

2015
2500

contro:
ATTIVITA’ FONDIARIE SRL,

in persona del legale

rappresentante dottor AMEDEO GIGLIO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio

Data pubblicazione: 11/04/2016

rappresentata e

dell’avvocato ANTONIO SIMONELLI,
difesa

dall’avvocato

FRANCESCO

ZEFELIPPO giusta

procura speciale a margine del ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale non chè contro

intimata

avverso la sentenza n. 4787/2014 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 03/12/2014, R.G.N. 168/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/12/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato CARLO BARONE;
udito l’Avvocato ANSELMO BARONE;
udito l’Avvocato FRANCESCO ZEFELIPPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso p.q.r..

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RISORSE E SVILUPPO NAPOLI SPA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Domenico Contessa convenne in giudizio, davanti al
Tribunale di Napoli, la s.p.a. Risanamento Napoli e la s.r.l.
Attività

Fondiarie e – sulla premessa di essere proprietario e

coltivatore diretto di un terreno confinante con quello di

medesima aveva in concreto, con successivi contratti, alienato
in violazione del suo diritto di prelazione agraria – chiese
che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto del terreno
in questione, con condanna anche al risarcimento del
conseguente danno.
A sostegno della domanda espose che la società Risanamento
Napoli, con atto

notarile del 27 gennaio 2004, aveva conferito

alla società Attività Fondiarie, unitamente ad altri terreni,
il terreno limitrofo a quello di sua proprietà, ma che tale
atto era

da ritenere simulato, in quanto dissimulante una

compravendita finalizzata ad aggirare il suo diritto di
prelazione.
Si costituirono in giudizio entrambe le società convenute,

chiedendo il rigetto della domanda, sul rilievo che il Contessa
non godeva dei requisiti di legge per l’esercizio del riscatto
e che l’atto di conferimento in società non era simulato.

Il Tribunale rigettò la

domanda, condannando l’attore al

pagamento delle spese di giudizio.

3

proprietà della società Risanamento Napoli, terreno che la

2. La pronuncia è stata appellata in via principale dal
Contessa e in via incidentale dalla società Attività Fondiarie;
la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 3 dicembre 2014,
ha rigettato l’appello principale, ha accolto in parte
l’appello incidentale in ordine al limitato profilo della

principale al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale che il Contessa aveva
innanzitutto contestato, con l’atto di appello, l’ordinanza
emessa dal Tribunale in data 5 febbraio 2009 con la quale era
stata revocata la precedente ordinanza del 24 luglio 2008 che
aveva disposto la rimessione della causa sul ruolo per
l’espletamento di attività istruttoria. Secondo l’appellante ha aggiunto la Corte napoletana – la rimessione della causa in
istruttoria avrebbe consentito di fornire la prova della
simulazione negoziale che il Tribunale aveva escluso.
Ciò premesso, la Corte d’appello ha affermato che dall’atto
di citazione introduttivo del giudizio di primo grado risultava
che, in effetti, il Contessa aveva chiesto che fosse accertato
che l’atto di conferimento in società costituiva, in realtà,
una dissimulazione di un contratto di compravendita, sicché era
da ritenere formulata la domanda di simulazione relativa.
Tuttavia, l’ordinanza di rimessione in istruttoria poi revocata
dallo stesso Tribunale non aveva ad oggetto l’esame delle parti
«su circostanze rilevanti ai fini della prova della natura
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distrazione delle spese ed ha condannato l’appellante

simulatoria

dell’atto

di

conferimento»,

in

quanto

le

circostanze sulle quali era stata disposta la prova
riguardavano la qualità di proprietario e di coltivatore
diretto del Contessa e l’ubicazione dei terreni oggetto di
causa. Pertanto, a prescindere dalla legittimità o meno della

trarre alcun vantaggio dall’espletamento della prova per
interrogatorio e per testi su circostanze estranee alla
simulazione. Sicché la decisione del Tribunale doveva essere,
sul punto confermata.
Ha poi aggiunto la Corte d’appello che l’ulteriore rilievo
formulato dal Contessa nell’atto di appello – relativo alla
circostanza per cui la società Attività Fondiarie, dopo aver
deliberato un aumento di capitale da euro 10.000 ad euro
3.000.000, non aveva in effetti versato alcun importo,
apportando ai terreni acquisiti il valore dell’aumento di
capitale – era da considerare tardivo, in quanto mai formulato
nel giudizio di primo grado.
Quanto al merito dell’atto di conferimento, la sentenza
d’appello ha ritenuto di doverne confermare la veridicità; la
particella 128 oggetto di retratto, infatti, era stata
conferita unitamente ad altre particelle aventi ad oggetto «ben
dieci compendi immobiliari ubicati in luoghi diversi della
medesima città e alcuni anche a Roccaraso», il che dimostrava
trattarsi di una complessa operazione di risistemazione e
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revoca di quell’ordinanza, il Contessa non avrebbe potuto

ricollocazione immobiliare. D’altra parte, la società

Attività

Fondiarie aveva per oggetto sociale proprio quello di
acquistare, vendere e costruire immobili, per cui la vendita
successiva degli immobili rientrava nello svolgimento della sua
specifica attività.

propone ricorso Domenico Contessa, con

atto affidato a sei

motivi.
Resiste la Attività Fondiarie s.r.l. con controricorso

contenente ricorso incidentale condizionato.
Il

Contessa

resiste

controricorso

con

al

ricorso

incidentale condizionate.
Le partì hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale.

Ragioni di economia processuale consigliane di trattare
congiuntamente i motivi primo, secondo, terzo e quinto del
ricorso principale.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in
riferimento all’art. 360, primo coma, n. 3), cod. proc.
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817, nonché degli artt. 8 e 31 della legge 26
maggio 1965, n. 590.
Il ricorrente osserva che la Corte d’appello ha fondato la
propria motivazione di rigetto sulla sentenza 29 novembre 2005,
6

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli

n. 26044, di questa Corte, secondo la quale il conferimento di
un fondo in una società di capitali non configura
un’alienazione a titolo oneroso, perché la controprestazione
del trasferimento del bene è costituita dall’acquisto della
qualità di socio. Nella specie, però, quel precedente non

terreno da parte della società Risanamento Napoli non era
finalizzato al conseguimento di detta qualità, poiché la
società già era socio della società acquirente Attività
Fondiarie. In realtà, nessun ostacolo sussiste a riconoscere
che il conferimento di un fondo nel patrimonio di una società
di capitali ben può rientrare tra gli atti a titolo oneroso
previsti dall’art. 8 della legge n. 590 del 1965. Il
conferimento, d’altronde, era avvenuto con un atto pubblico di
notaio, e una visione «non formalistica» della normativa
richiamata avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello ad
accogliere la domanda di retratto.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in
riferimento all’art. 360, primo coma, n. 4), cod. proc. cív.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del codice di
procedura civile.
Rileva il ricorrente di aver avanzato, fin dal giudizio di
primo grado, la domanda di nullità dell’atto di conferimento
come domanda autonoma rispetto a quella di simulazione
relativa. Tale domanda era stata ribadita anche nell’atto di
7

potrebbe essere utilmente invocato, perché il conferimento del

appello, ma la Corte d’appello non l’avrebbe esaminata, con
conseguente vizio di omessa pronuncia.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta,

in

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1344, 1418 e

Osserva il Contessa che, ove pure si ammettesse che la
domanda di nullità sia stata rigettata dalla Corte d’appello,
allora vi sarebbe violazione delle disposizioni ora richiamate.
A tale scopo, il ricorrente ripercorre le tappe salienti
della vicenda posta all’esame dei giudici di merito, ricordando
che la vendita del fondo rustico in questione era stata oggetto
di una lunga trattativa tra lui e la società Risanamento
Napoli; che improvvisamente quest’ultima, interrompendo le
trattative, aveva costituito la società Attività Fondiarie
s.r.1., con un unico socio costituito dalla medesima società
Risanamento Napoli; dopo di che vi

era stato il conferimento

del fondo rustico nel patrimonio della

neoistituita

società e

l’immediata successiva cessione delle quote a terzi. La
successione cronologica degli eventi costituirebbe, secondo il
ricorrente, la prova evidente di una «intenzionale
macchinazione» perpetrata a suo danno, perché la creazione di
una nuova società aveva costituito solo uno schermo per
nascondere il vero obiettivo dell’operazione, cioè violare le
norme sul diritto di prelazione agraria. D’altra parte, la
g

1421 del codice civile.

stessa sentenza n. 26044 del 2005 cit. aveva riconosciuto, nel
caso sottoposto al suo esame, l’esistenza di un contratto in
frode alla legge; e la pluralità degli atti giuridici
convergenti verso un obiettivo finale «è notoriamente lo
strumento classico e maggiormente utilizzato per aggirare la

4. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in
riferimento all’art. 360, primo coma, n. 5), cod. proc. civ.,
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti.
richiamato le più

Il ricorrente – dopo aver

recenti

pronunce della Corte di cassazione sull’esatta portata del
nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.
rileva

che la sentenza in esame non avrebbe tenuto in

considerazione i seguenti fatti storici: la trattativa
intercorsa tra la società Risanamento Napoli ed il Contessa per
il trasferimento della proprietà del terreno controverso; lo
scambio di corrispondenza intercorso tra le parti; la
costituzione da parte della società Risanamento Napoli, subito
dopo l’interruzione delle trattative, della società Attività
Fondiarie, con unico socio, ed il conferimento a quest’ultima
del terreno controverso, in sede di aumento del capitale; la
successiva cessione a terzi, da parte della società Risanamento
Napoli, delle quote detenute nella società neoistituíta; il

9

normativa civilistica e tributaria».

mancato svolgimento, da parte della società Attività Fondiarie,
di qualsiasi attività imprenditoriale.
Tali circostanze risulterebbero in parte per tabulas e, in
parte, sarebbero dovute emergere dall’interrogatorio libero e
dalla prova per testi, non tenuti in alcuna considerazione

5. Ritiene la Corte che questi motivi siano fondati.
5.1. Il ricorrente ha richiamato nelle memorie per
l’udienza la recente sentenza 17 marzo 2015, n. 5201, di questa
Corte con la quale la delicata materia in questione è stata
oggetto di approfondimenti e chiarimenti. Tale sentenza, che
costituisce un precedente specifico, assume un ruolo centrale
anche nell’odierno giudizio, perché tra i due casi in esame
esistono sicure ed incontestabili somiglianze.
In quella pronuncia si è detto – richiamando la distinzione
tra negozio indiretto e simulazione relativa e i diversi
concetti di contratto in frode alla legge e di nullità di
protezione – che «la vendita di un fondo rustico compiuta senza
il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui
all’art. 8 della legge n. 590 del 1965 ed all’art. 7 della
legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi del
citato art. 1418 (né ai sensi dell’art. 1344 cod. civ.),
sussistendo il rimedio dell’esercizio del riscatto (da parte
degli aventi diritto alla prelazione) idoneo a conseguire il
medesimo obiettivo normativa tutelato dal diritto di
10

dalla Corte d’appello.

prelazione». E si è altresì osservato che «il giudice di merito
è tenuto non soltanto a verificare che il singolo contratto non
persegua una finalità vietata dalla legge, ma anche ad
accertare che un contratto

astrattamente lecito non sia stato

piegato, nella specie, al raggiungimento di un fine vietato

proprio la sentenza 29 novembre 2005, n. 26044, richiamata
anche dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli oggi in
esame, aveva già evidenziato «che non ha importanza sostenere
che il conferimento di un fondo rustico in una società di
capitali non viola il diritto di prelazione ove concretamente
si accerti, invece, che l’operazione era finalizzata proprio al
raggiungimento di un obiettivo che la legge intende vietare
(ossia l’aggiramento del diritto di prelazione)». In
definitiva, il principio per cui il diritto di prelazione
agraria in favore dell’affittuario coltivatore di fondo rustico
o del proprietario del fondo confinante non sussiste nel caso
di conferimento di detto fondo rustico in una società di
capitali, in considerazione della natura ed infungibilità della
controprestazione del trasferimento del bene, costituita
dall’acquisto della qualità di socio, deve misurarsi con la
concretezza della vicenda contrattuale, evitando che una
visione formalistica del diritto consenta di raggiungere,
attraverso strumenti leciti, proprio quell’obiettivo che la
legge intende evitare.
11

dall’ordinamento». La pronuncia n. 5201 ha posto in luce che

5.2. Ciò posto, la Corte d’appello è pervenuta al rigetto
della domanda, come si è detto, dando rilievo decisivo alle
seguenti circostanze: l) la domanda giudiziale era finalizzata
al riconoscimento della simulazione relativa, ma la prova
richiesta era sul punto non conferente; 2) anche i capitoli

5.1. al n. 5.4.) avevano ad oggetto circostanze estranee alla
natura simulata dell’atto; 3) la questione relativa al mancato
versamento dell’aumento di capitale era stata sollevata solo in
appello; 4) comunque, la vendita della particella oggetto di
riscatto era da ritenere veridica, in quanto inserita in una
«complessa operazione negoziale».
Tale motivazione dimostra la fondatezza delle doglianze di
cui ai motivi in esame.
Rileva il Collegio, innanzitutto, che la ricostruzione
logica condotta dal ricorrente si fonda, in prevalenza, su
prove documentali, quali sono gli atti di costituzione della
s.r.l. Attività Fondiarie con unico socio, la successiva
delibera di aumento del capitale sociale da parte della
neoistituita società, con contestuale conferimento nella
società del fondo oggetto di retratto, nonché la successiva
alienazione delle quote sociali da parte della società
Risanamento Napoli. Su tali documenti la sentenza impugnata non
sembra aver posto alcuna specifica attenzione.

12

della prova per testi (che la sentenza impugnata indica dal n.

Oltre a ciò, è palese l’omessa pronuncia sulla domanda di
nullità dei contratti in questione, domanda che l’odierno
ricorrente risulta avere proposto già nell’atto di citazione di
primo grado, mentre la Corte d’appello si è pronunciata solo su
quella di simulazione relativa; così come non vi è alcuna

codice civile (secondo e terzo motivo di ricorso).
Quanto, infine, alla prova per testi, è corretto il rilievo
contenuto nel quinto motivo di ricorso secondo cui la sentenza
impugnata – limitandosi ad affermare l’irrilevanza dei capitoli
di prova dedotti dal n. 5.1. al n. 5.4. – dimostra di non aver
considerato gli ulteriori capitoli di prova indicati nelle note
depositate ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ. in data 15
settembre 2006, riportati nel motivo stesso (p. 21, numeri dal
5.7. al 5.10.), che avevano ad oggetto proprio la presunta
esistenza di una sorta di disegno volto ad eludere il diritto
di prelazione del confinante attraverso il compimento di
contratti in sé leciti (primo e quinto motivo di ricorso).
5.3. L’accoglimento dei motivi di ricorso ora esaminati
rende superfluo l’esame degli altri due motivi del ricorso
principale (quarto e sesto), che rimangono assorbiti, con i
quali, rispettivamente, si censurava la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per la mancata
ammissione di prova per testi (in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e per violazione degli
13

risposta in ordine alla possibile violazione dell’art. 1344 del

artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla liquidazione
delle spese.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, fermo
restando che il compito di questa Corte si arresta
necessariamente a questo punto; dovrà essere il giudice di

complesso delle prove documentali e dando corso all’istruttoria
che è stata solo in parte svolta nei precedenti gradi e che
consentirà di valutare se la domanda del Contessa sia fondata o
meno, secondo quanto in precedenza chiarito.
Ricorso incidentale.

6. La s.r.l. Attività Fondiarie ha proposto ricorso
incidentale condizionato fondato su tre articolati motivi.
Il primo contesta il fatto che il Contessa sia proprietario
del terreno confinante e che abbia i requisiti per l’esercizio
del riscatto; il secondo che il Contessa sia coltivatore
diretto; il terzo un vizio di motivazione, consistente
nell’omesso accertamento che il terreno oggetto di riscatto
sarebbe condotto in affitto da altri soggetti, il che
escluderebbe il diritto di prelazione del Contessa.
6.1. Osserva il Collegio che l’accoglimento del ricorso
principale impone, in linea di principio, l’esame di quello
incidentale condizionato; nella specie, però, i motivi di
quest’ultimo rimangono assorbiti in quanto attengono tutti al

14

rinvio a procedere ad un nuovo esame del merito, valutando il

merito e dovranno essere perciò oggetto di esame in sede di
giudizio di rinvio.
Conclusioni.

7. In conclusione, sono accolti i motivi primo, secondo,
terzo e quinto del ricorso principale, assorbiti gli altri ed

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio rinviato alla
Corte d’appello di Napoli,

in diversa composizione personale,

affinché proceda ad un nuovo giudizio conformandosi ai principi
sopra richiamati e seguendo i criteri

di cui al precedente

punto 5.3.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di
liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie i motivi primo, secondo, terzo e quinto
gli altri ed il

del ricorso principale,

assorbiti

incidentale condizionato,

cassa la sentenza impugnata e

ricorso

rinvia

alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione
personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 14 dicembre 2015.

il ricorso incidentale condizionato.

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