Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6971 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30143-2018 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBURTINA

603, presso lo studio dell’avvocato GIUSI PEZZELLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO MASSIMO

MANCUSI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA

MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. R.G. 5528/2017 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Roma, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato il requisito sanitario, riferito a M.T., accertato dal consulente tecnico d’ufficio e consistente nella percentuale di invalidità pari al 50% all’epoca della domanda amministrativa ed al 60% per successivi aggravamenti consolidatisi al momento della visita peritale. La ctu accertava altresì lo status di handicap grave con decorrenza 1.6.207, successiva alla domanda amministrativa.

Il tribunale compensava le spese di lite in ragione della decorrenza successiva di alcuni dei benefici richiesti (status handicap grave esenzione ticket e diritto al congedo straordinario per cure). Avverso tale ultima statuizione in punto di spese la Malacrinò proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver, il tribunale, liquidato le spese di lite sulla base del valore della controversia e, quindi, con riferimento alla prestazione in concreto riconosciuta(handicap grave dal 1.6.207 al 10.4.2018).

2) Con il secondo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale compensato le spese giudiziali senza indicare le “gravi eccezionali ragioni”.

I motivi, da trattare congiuntamente in virtù del medesimo oggetto in punto di spese, risultano inammissibili.

Il tribunale ha compensato le spese del giudizio in ragione della decorrenza successiva attribuita ad alcune delle prestazioni riconosciute.

Deve precisarsi che la ricorrente aveva adito il tribunale invocando l’accertamento della invalidità con riguardo a tre prestazioni e che di esse solo per talune è stato riconosciuto il requisito sanitario, da epoca successiva alla originaria domanda amministrativa.

Si tratta quindi di una ipotesi di parziale accoglimento della domanda che sostanzia una reciproca soccombenza.

Questa Corte ha precisato che “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri” (Cass.n. 20888/2018).

Il principio evidenziato, a cui si intende dare continuità, rende chiara e condivisibile la scelta decisionale adottata dal Tribunale e dunque inammissibile il ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.200,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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