Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6970 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. I, 25/03/2011, (ud. 28/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso l’avvocato SANDULLI

MICHELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Commissario

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2993/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato COMPAGNONI AURELIO, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 6 dicembre 1995, la Firs Italiana di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma P.A. per veder revocare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, il pagamento di quanto corrisposto dalla societa’ debitrice al P. a titolo di indennita’ di cessazione del rapporto di agenzia a seguito dell’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione.

Con sentenza del 12 maggio 2002 n. 33488, il Tribunale fallimentare di Roma accoglieva la domanda attrice e dichiarava l’inefficacia del pagamento eseguito dalla Firs S.p.A. “e cio’ condizionatamente al rigetto della domanda di restituzione della medesima somma avanzata dalla Firs nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza n. 402/94 del Pretore di Avellino”.

Avverso tale sentenza, il P. proponeva appello, deducendo l’inammissibilita’ della domanda, per l’assoluta carenza di interesse ad agire del Commissario liquidatore, oltre che l’insussistenza dei presupposti per la revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, in relazione alla conoscenza dello stato di insolvenza della societa’ debitrice da parte di esso P. e la mancata prova di tale circostanza, gravante sulla appellata. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 2993/05, respingeva il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il P. sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso, illustrato con memoria, la procedura concorsuale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la carenza di interesse ad agire del Commissario liquidatore della FIRS Assicurazioni s.p.a., stante la natura privilegiata del credito, oltre che la assoluta carenza di prova da parte del commissario liquidatore in ordine allo stato passivo ed alla esistenza di creditori privilegiati di grado poziore a quello di esso ricorrente.

Il motivo e’ infondato.

Si e’ ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, ai fini della azione revocatoria di pagamenti effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, (nel testo originario, applicabile “ratione temporis”), l’eventus damni e’ “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione.

Pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per pagare un creditore privilegiato non esclude la possibile lesione della “par condicio”, ne’ fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiche’ e’ solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potra’ verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Cass. sez. un 7028/06; Cass. 24046/06; Cass. 4785/10).

Ne discende la ricorrenza dell’interesse del curatore a proporre l’azione revocatoria e l’assenza di un suo onere probatorio in ordine alla sussistenza della violazione della par condicio creditorum.

Il secondo motivo, relativo alla carenza di prova da parte del curatore della sussistenza di cui sopra, risulta assorbito.

Il ricorso va pertanto respinto. Si compensano le spese di giudizio in ragione del precedente contrasto giurisprudenziale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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