Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6970 del 08/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6970 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORD INANZA
sul ricorso 26011-2014 proposto da:
MARAGONI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VINCENZO UGO TABY 19, presso lo studio dell’avvocato PIETRO
PERNAR..ELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato WALTER TAMMETTA,
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende;

controricorrente avverso la sentenza n. 503/39/2013 della COMMISSSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO-SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il
03/10/2013;

Cu

Data pubblicazione: 08/04/2016

é

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato WALTER TAMMETTA, difensore del ricorrente, che si riporta
ai motivi.
Ritenuto in fatto
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Anna Maria

dell’art.39 d.p.r. n.600 del 1973 ed in applicazione di studio di settore, il reddito
dichiarato per l’anno 2003, la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione
distaccata di Latina, con la sentenza indicata in epigrafe -rigettando l’appello
proposto dalla contribuente ed accogliendo l’appello incidentale dell’Agenzia delle
Entrate- riformava la decisione di primo grado, ritenendo la legittimità dell’atto
irnpositivo impugnato.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che, a fronte di una condotta
ritenuta antieconomica rilevata dall’Ufficio, corrispondeva un ribaltamento
dell’onere della prova sul contribuente il quale, ove non riesca a giustificare la
propria condotta o a fornire idonei chiarimenti, legittima un accertamento analitico
induttivo di cui al richiamato art.39; mentre, nel corso del contraddittorio la ditta
non era stata in grado di giustificare le anomalie contestate nonostante che
l’Ufficio avesse operato una ricostruzione indiretta dei ricavi e dei costi sulla base
dei dati indicati dal contribuente.
Avverso la sentenza ricorre la contribuente affidandosi a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
La ricorrente ha depositato memoria.
Consideratp in diritto
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce il deficiente esame di un punto
controverso e la violazione dell’art.12, comma 7, legge n.212/2000 laddove la
C.T.R. aveva ritenuto l’atto impugnato legittimo mentre, nella specie, l’avviso di
accertamento era stato emesso senza alcun preventivo contraddittorio con la
contribuente e senza che fosse stato redatto alcun verbale di chiusura delle
operazioni di controllo.

Ric. 2014 n. 26011 sez. MT – ud. 18-02-2016
-2-

Maragoni dell’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, ai sensi

1.1. Il mezzo è inammissibile laddove, nel silenzio sul punto sia della sentenza
impugnata che dello stesso ricorso, difettoso in autosufficienza , la questione
dedotta con il mezzo si appalesa come non debitamente e ritualmente riproposta
in secondo grado.
2.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360, I comma, n.5
c.p.c., l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo

motivazione circa le ragioni che li hanno indotti a considerare pertinente lo studio
di settore utilizzato dall’Ufficio per la determinazione dei redditi, ed a disattendere,
quindi, quanto dedotto in merito alle specifiche giustificazioni addotte dal
contribuente, ed in particolare quanto dallo stesso rappresentato in merito alla
precedente verifica del 19/10/2006 con la quale la stessa Agenzia non aveva
contestato nulla in relazione allo studio di settore e…non aveva mosso alcun
rilievo in merito alle giacenze iniziali di magazzino.

2.2. 11 motivo è inammissibile alla luce del principio sancito dalle Sezioni
Unite di questa Corte (sentenza n.8053/14) le quali hanno statuito che la
riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla
luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo
costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sè, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”
e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa

qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. La
citata sentenza n. 8053/14 delle S.0 di questa Corte ha, altresì, chiarito, riguardo

ai limiti della denuncia di omesso esame di una questiv ja.cti, che il nuovo testo
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione

Ric. 2014 n. 26011 sez. MT – ud. 18-02-2016
-3-

per il giudizio rilevando che i giudici di appello non hanno dato adeguata

tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia) e che il ricorrente, nel rigoroso
rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art 369 c.p,c., comma
2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale
fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”,

vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
3.Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c. in
relazione all’art.4, comma 1, d.p.r. n.441/1997, laddove il Giudice di appello aveva
ritenuto che “in mancanza di idonei chiarimenti forniti dal contribuente, l’Ufficio
aveva confermato la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici”
mentre ai sensi dell’art.4, comma 1, del d.p.r. n.441/1997 “gli effetti delle
presunzioni di cessione e di acquisto operano al momento dell’inizio degli accessi,
ispezioni e verifiche”,
3.3.La censura è infondata. La sentenza impugnata, infatti, ha
correttamente applicato gli insegnamenti in materia di questa Corte laddove ha
dato atto che, in presenza di un comportamento antieconomico (emergente da un
fatto noto quale le risultanze dello studio di settore e costituente indizio grave,
preciso e concordante), incombe sul contribuente documentare il proprio assunto
e fornire adeguata ragione delle singole operazioni considerate antieconomiche. Né
appaiono di ausilio alla contraria tesi difensiva le argomentazioni svolte, sul punto
dalla ricorrente, in memoria, atto avente funzione meramente illustrativa e non
integrativa del ricorso.
4.Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della contribuente,
soccombente alle spese processuali liquidate come in dispositivo.
5.Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del dp..r n.115 del 2002, si da atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Ric. 2014 n. 26011 sez. MT ud. 18-02-2016
-4-

fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate
delle spese del procedimento che liquida in complessivi euro 3.000 oltre eventuali
spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p..r n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore

del cornma 1 bis dello stesso articolo 13.

Cosi deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA