Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6969 del 25/03/2011
Cassazione civile sez. I, 25/03/2011, (ud. 28/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6969
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA FRIGOSPADA S.R.L., gia’ da Floridia, in
persona del Curatore Avv. M.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 88, presso l’avvocato D’AMICO
GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato BANDIERA ANTONIO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. (OMISSIS)), in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA
FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 426/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 20/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/02/2011 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Catania , con sentenza 426/05, rigettava l’appello proposto dal fallimento della Frigospada srl contro la sentenza depositata il 16.1.01, pronunziata dal Tribunale di Siracusa nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall’INPS contro la curatela del fallimento con cui era stato ammesso al passivo il credito dell’Istituto previdenziale.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Fallimento della Frigospada srl sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso l’INPS.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ sollevata dall’INPS. L’eccezione e’ fondata.
La L. Fall., art. 99, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che, nel caso di cause di opposizione allo stato passivo, il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello e’ di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza di secondo grado (Cass. 11.12.1990 n. 11790, Cass. 1.6.1994 n. 5330, Cass. 28.2.1996 n. 1591, Cass. 19.9.1997 n. 9302, Cass. 3.7.1998 n. 6515).
Nel caso di specie, la sentenza di appello risulta notificata il 30.6.05 mentre il ricorso e’ stato notificato il 14.10.05 ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni di cui sopra, venuto a scadenza il 30.7.05.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011