Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6969 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1034/2016 proposto da:

M.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO, 34, presso lo studio dell’avvocato PORRU STUDIO LEGALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO MICHELE DELOGU, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI SARDEGNA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

rappresentate e difese dall’avvocato ANDREA PALMERIO DELITALA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto preliminarmente che:

– la sentenza impugnata n. 359/2015, depositata in data 1.06.2015, della Corte di Appello di Cagliari è stata notificata in data 23.06.2015 nel domicilio eletto dell’odierno ricorrente, ossia presso il nuovo studio dell’avv. Giorgia Gariazzo, in via Millelire n. 1, come attestato dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica;

– il ricorso in cassazione è stato notificato in data 30.12.2015;

– pertanto, il ricorso per cassazione è stato inoltrato tardivamente, ossia oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, come prescritto dall’art. 325 c.p.c.;

– rilevato che nelle memorie la ricorrente assume che la notifica de qua non sarebbe idonea a far decorrere il termine breve, in quanto l’atto sarebbe stato consegnato ad una persona con la quale non vi era alcuna relazione, ma che trattasi di affermazione che contrasta con quanto attestato dall’ufficiale addetto alla notifica, e senza che la parte dimostri, come invece era suo onere la veridicità del proprio assunto (cfr. Cass. n. 24502/2013);

– considerato altresì che la notifica è stata effettuata, come confermato dalla successiva attestazione dell’ufficiale giudiziario, presso il nuovo studio dell’avv. Gariazzo in Cagliari alla via Millelire n. 1, sicchè le obiezioni mosse nelle memorie, non risultano tenere conto di tale dato;

Ritenuto conseguentemente che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

Rilevato che le spese debbano seguire il principio di soccombenza;

Considerato che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, e che sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile;

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

L’ordinanza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio, Dott. T.C..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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