Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6969 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6969 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

A/

ORDINANZA
sul ricorso 1220-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente nonchè contro
TRIGLIA ROSALBA;

– intimata avverso la sentenza n. 184/30/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO dell’ 08/10/2013,
depositata il 14/11/2013;

Data pubblicazione: 08/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/0212016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
La CTR della Sicilia, con sentenza n.184/30/13, depositata il 14/11/13, ha
confermato la sentenza resa dalla CTF’ di Agrigento che aveva annullato la
cartella di pagamento emessa nei confronti di Triglia Rosalba. Secondo il
giudice di appello era stato correttamente ritenuto il difetto di motivazione
dell’atto impugnato, relativo ad un preteso rimborso di credito di imposta,
richiedendo la cartella non preceduta da motivato avviso di accertamento una
motivazione congrua, sufficiente e intelligibile anche se emessa ai sensi
dell’art.36 bis DPR n.600/73, valendo l’obbligo di motivazione previsto
dall’art.3 L.n.241/1990 anche nel caso in esame.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo. La parte intimata non ha depositato difese scritte.
Si deduce la violazione degli artt.36 bis DPR n.600/73 e 54 bis DPR n.633/72.
Secondo la CTR nel caso di controllo formale ai sensi dell’art.36 bis DPR
ultcit. l’onere della motivazione può considerarsi assolto mediante mero
richiamo alla dichiarazione medesima, non rinvenendosi una rettifica dei
risultati della dichiarazione che comporta una pretesa ulteriore da parte del
fisco. Nel caso di specie si verteva in ipotesi di dichiarazione omessa tanto
rispetto all’anno di imposta 2003, risultando tardiva quella presentata il
22.9.2008, che all’anno 2004, in quanto presentata tardivamente il 17.2.2006.
Nemmeno occorreva una previa comunicazione di atti ulteriori non necessari.
Il ricorso è manifestamente inammissibile e infondato.
La CTR, occupandosi di cartella di pagamento relativa alla restituzione di
credito di imposta- per come risulta dalla stessa decisione qui scrutinata-, si è
attenuta pienamente ai principi espressi da questa Corte secondo i quali la
cartella esattoriale non preceduta da un motivato avviso di accertamento deve
essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo
derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento
amministrativo, dall’art. 3 della L. n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia
tributaria, dall’art. 7 della L. n. 212 del 2000.(Affermazione relativa ad una
cartella esattoriale, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R, n. 600 del 1973,
nella quale l’Ufficio non si era limitato ad una mera correzione di errori
materiali o di calcolo, ma aveva operato il conteggio delle somme da versare,
non riconoscendo un credito di imposta)-Cass.26330/2009-.
Orbene, se a ciò si aggiunge che il recupero di una somma a titolo di credito di
imposta costituisce —di per sé- affermazione “anonima” delle ragioni per le
quali l’Amministrazione suppone di vantare un credito, giacche quest’ultimo
può emergere sia dalla erronea contabilizzazione di crediti effettivamente
spettanti sia dall’esclusione dei presupposti per il riconoscimento della
spettanza-cfr.Cass.n.8934/2014- non è dato ravvisare alcun error iuris nella
decisione impugnata.
Resta solo da evidenziare l’inammissibilità dei rilievi censori agganciati ad
elementi fattuali – tardività delle dichiarazioni- che non risultano esaminati dal
Ric. 2015 n. 01220 Sez. MT ud. 18-02-2016
-2-

CONTI;

giudice di merito e non possono pertanto passare in alcun modo al vaglio di
questa Corte.
Nulla sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.pc.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso il 18.2.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione ci ‘iiJé in

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