Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6968 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 410/2016 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

CASTELNUOVO N. 38, presso lo studio dell’avvocato BARRECA

TAGLIAFERRI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CLAUDIO

RICCIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

SOCIETA’ A.C. INFISSI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 236/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

P.F. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Potenza avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore della A.C. Infissi S.r.l., della somma di Euro 9.700,00 quale saldo per la fornitura di infissi.

A sostegno dell’opposizione deduceva la prescrizione presuntiva annuale del credito, mentre nel merito evidenziava di avere già pagato interamente quanto dovuto, assumendo che l’importo concordato era inferiore rispetto a ciò che emergeva dalle fatture poste a fondamento del ricorso.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, reputando che fosse stata offerta la prova del pagamento di quanto dovuto.

La Corte d’Appello di Potenza, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, con la sentenza n. 236 del 12 giugno 2015, riteneva che potesse tenersi conto, ai fini della prova del pagamento del corrispettivo, delle sole somme la cui ricezione era stata riconosciuta dalla società ricorrente, mentre quanto all’ulteriore somma di Euro, 8.000,00 non era provato che fosse stata versata in aggiunta a quanto riconosciuto dalla società appellante.

Quindi, dato atto dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione presuntiva, ha condannato il P. al pagamento della differenza tra l’importo riconosciuto come dovuto ex contractu dall’opponente e quanto la società aveva riconosciuto di avere incassato, e precisamente della somma di Euro 9.300,00.

P.F. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi, e la società intimata non ha svolto difese in questa fase.

Giova premettere che al presente giudizio trova applicazione la nuova previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, così come novellata dalla L. n. 134 del 2102, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, alla luce della previsione di cui all’art. 54, comma 3, che appunto dispone che la nuova formulazione della norma si applichi ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione.

Pertanto, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza impugnata (12/6/2015), è pacifica l’applicazione della novella al caso di specie.

Ne consegue che i motivi di ricorso per la loro formulazione sono inammissibili.

Infatti la ricorrente, sia per quanto attiene alla doglianza concernente il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, sia per quanto attiene alla prova degli effettivi pagamenti effettuati dal ricorrente, censura la sentenza denunziandone l’omessa e/o insufficiente motivazione, richiamando quindi il testo dell’abrogato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come anche in relazione alla affermazione della Corte distrettuale inerente la precisa individuazione del credito ancora dovuto in favore della società, si denunzia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione relativamente ad un punto decisivo della controversia.

Inoltre, e con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, con il quale si censura la omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello, trattasi chiaramente della denunzia di un error in procedendo, per il quale vale richiamare quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17931/2013, la quale ha affermato che sebbene non è indispensabile che si faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo sufficiente che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, va invece dichiarato inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla a disporre per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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