Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6968 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22119-2018 proposto da:

C.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

I29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, LUIGI CALIULO, EMANUELA

CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5056/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma, in sede di procedimento ex art. 445 c.p.c., con sentenza n. 5056/2018, dichiarava sussistente in capo a C.M.G. il requisito sanitario utile alle prestazioni richieste e compensava le spese di lite in ragione della decorrenza riconosciuta, successiva rispetto alla domanda. Il Tribunale poneva le spese di ctu a carico di entrambe le parti in ragione della metà ritenendo non applicabile l’art. 152 dis. att. c.p.c., in quanto l’autocertificazione allegata dalla ricorrente, attestativa delle condizioni utili alla esenzione dalle spese, era antecedente alla decorrenza della prestazione ed irrilevante l’impegno assunto di comunicare eventuali variazioni del reddito.

Avverso tale decisione la C. proponeva ricorso affidato a 2 motivi.

L’inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale, compensato le spese del giudizio, in assenza delle gravi ragioni richieste a tal fine dall’art. 92 c.p.c., e pur essendo risultata vittoriosa la ricorrente.

Il motivo risulta infondato.

La compensazione delle spese è stata determinata dalla posticipazione della decorrenza della prestazione rispetto alla domanda effettuata.

Si tratta quindi di una ipotesi di parziale accoglimento della domanda che sostanzia una reciproca soccombenza.

Questa Corte ha precisato che “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri”. 20888/2018

Il motivo è dunque infondato.

2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. Att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per aver, il tribunale, affermato che la dichiarazione presentata non era idonea ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di lite. Il Tribunale aveva rilevato che la dichiarazione era stata resa in epoca antecedente alla prestazione riconosciuta e che risultava irrilevante l’impegno assunto dalla dichiarante a comunicare eventuali variazioni reddituali.

Il motivo risulta fondato.

Questa Corte ha chiarito che “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. n. 22952/2016).

Ha poi soggiunto che ” è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo -v. tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2011, n. 16284; 29/11/2016, n. 24303 cit. -” (Cass.n. 23424/2018)

Nel caso di specie la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso risulta sottoscritta dalla parte interessata e pertanto riveste i criteri della idoneità ai fini della invocata esenzione.

Il motivo deve quindi essere accolto e cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto. Non risultando necessari ulteriori accertamenti istruttori, decidendo nel merito, deve dichiararsi la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di ctu che vanno essere poste a carico dell’Inps. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di ctu ponendo le stesse a carico dell’Inps.

Condanna l’Inps al pagamento delle del giudizio di legittimità liquidate in Euro 800,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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