Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6968 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6968 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 1135-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE 1)I-.3_1,0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PIVA SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 5249/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 16/05/2014,

depositata il 23/05/2014;

1.

Data pubblicazione: 08/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate di Caserta accertava a carico della SOCEB srl
l’esistenza di costi indeducibili e di costi per operazioni inesistenti per l’anno
2007, disponendo la ripresa a tassazione dei tributi dovuti.
La contribuente impugnava l’atto innanzi al giudice di primo grado che
accoglieva il ricorso limitatamente ai costi del carburante.
L’appello proposto dalla società veniva accolto dalla CTR della Campania con
sentenza n.5249/51/14, depositata il 23/512014. Secondo la CTR, a fronte degli
elementi indicati nel PVC – dichiarazioni della ditta SOC.E.DI srl di non avere
mai emesso le fatture in favore della contribuente, mancanza di personale
idoneo a fornire le prestazioni d’opera risultanti dalle fatture, mancata
contabilizzazione delle fatture stesse nella contabilità della fornitrice- la parte
contribuente aveva documentato i pagamenti delle fatture. Tale elemento, in
mancanza di prova circa la corresponsabilità con la fornitrice per le violazioni
dalla stessa commesse, integrava un indizio costituente piena prova delle
operazioni fatturate.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo, al quale la parte intimata non ha fatto seguire il deposito di difese
scritte.
La ricorrente prospetta la violazione degli artt.19,21e 54 DPR n.633/72 e
dell’art.2697 c.c. La CTR, a fronte degli elementi indiziari offerti a sostegno
del carattere oggettivamente inesistente delle operazioni fatturate, aveva
valorizzato il pagamento delle fatture da parte della contribuente, disattendendo
i principi più volte espressi da questa Corte in materia.
La censura è manifestamente fondata.
Ed invero, il giudice di merito, rispetto agli elementi indicati nel PVC a
sostegno della ripresa a tassazione correlata ad operazioni inesistenti, ha
fondato la decisione di annullamento della pretesa fiscale sulla base dell’unico
dato rappresentato dal pagamento delle fatture da parte del soggetto
contribuente, rilevando che non esistevano elementi dai quali inferire la
corresponsabilità del predetto rispetto alle violazioni ascrivibili alla parte
fornitrice.
Così facendo il giudice di appello non si è conformato ai principi più volte
espressi da questa Corte, a tenore dei quali il diritto del contribuente alla
relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune
europeo – come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in
C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) – e non è suscettibile, in linea di
principio, di limitazioni. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, ove
ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni
oggettivamente o soggettivamente inesistenti ha l’onere di provare, anche
avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate,
non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le

Ric. 2015 n. 01135 sez. MT ud. 18-02-016
-2-

CONTI.

evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze
facilmente falsificabili-cfr.Cass.n.428/2015, Cass.n.24426/2013-.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione
della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la
liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità ad altra sezione
della CTR della Campania.
Così deciso il 18.2.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civil in

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