Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6967 del 25/03/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 6967 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 15828-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2014
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difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, TADRIS
PATRIZIA, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
BARBIERI GIACOMO;
Data pubblicazione: 25/03/2014
- intimato –
avverso la sentenza n. 36/2009 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 13/03/2009 R.G.N. 969/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
/
NAPOLETANO;
RG 15828-09
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione, confermando la decisione del Tribunale di Parma accoglieva la
disoccupazione con requisiti ridotti (di cui al D.L. n. 86 del 1988, art.
7, comma 3, convertito nella L. n. 160 del 1988), ritenendola compatibile
con l’erogazione, per lo stesso anno (1998), dell’indennità con requisiti
ordinari.
A fondamento del
decisum la Corte del merito poneva la considerazione
secondo la quale l’indennità con requisiti ridotti non era alternativa,
ma concorreva con quella a requisiti ordinari. Tanto trovava conferma,
secondo la Corte territoriale, nell’art. 7, comma 3 del convertito D.L.
n. 86 del 1988, in forza del quale il trattamento ordinario di
disoccupazione, non incideva sul diritto alla indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti ma concorreva solo a delimitarne la misura.
Avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di
un’unica censura, illustrata da memoria.
La parte intimata non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’INPS, denunciando violazione e falsa applicazione
del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 76, comma 3, e art. 73, comma 2,
convertito, con modificazioni, nella L. n. 1155 del 1936, in riferimento
1
domanda di Barbieri Giacomo diretta ad ottenere l’indennità di
al D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3 convertito nella L. n. 160 del
1988, formula il seguente interpello:”se in un giudizio avente ad oggetto
la cumulabilità del diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria con
requisiti normali e del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione
con requisiti ridotti di un lavoratore dimissionario, per l’anno 1988 ed
1988), resti o meno escluso dall’indennizzo, secondo i criteri stabiliti
dall’art. 7, comma 3 0 , del D.L. n.86/1988 il periodo di trenta giorni
dalla data di cessazione del lavoro ( cd periodo di carenza) per
0
dimissioni volontarie ai sensi dell’art. 76, comma 3 , R.D.L. n.
1827/1935.
IL ricorso è fondato alla stregua di specifico precedente di questa Corte
( sent. del 13 febbraio 2012 n. 2006), riguardante una fattispecie
perfettamente sovrapponibile alla presente,cui il Collegio ritiene di
dare continuità giuridica condividendone le argomentazioni in diritto.
E’ da premetter e, U{caso di specie, come risulta dalla trascrizione del
ricorso di primo grado, riportata dall’INPS nel ricorso per cassazione,
che la domanda del Barbieri era diretta ad ottenere l’indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti per il periodo dal 6 ottobre all’il
novembre 1998, ossia per il periodo successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro a seguito delle sue dimissioni volontarie, avendo,
poi, beneficiato, dal 12 novembre al 31 marzo 1999, dell’indennità di
disoccupazione con requisiti normali.
2
in relazione ad uno stesso periodo del medesimo anno di riferimento (
Al caso in esame, quindi, vanno applicate,
ratione temporis,
le
disposizioni normative vigenti anteriormente all’entrata in vigore della
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34, commi 5 e 6, norma, quest’ultima,
che (comma 5) esclude le cessazioni del rapporto di lavoro per dimissioni
volontarie intervenute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998
disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, sia essa acquisita con
i requisiti normali di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero con
i requisiti ridotti di cui al D.L. 21 marzo 1988, n. 86 e, al tempo
stesso (comma 6), abroga l’art. 76, comma 3, del R.D.L. n. 1827 del 1935.
Tutto
ciò determina,
come
in precedenza
rilevato,
la piena
sovrapponibilità del caso in esame a quello di cui alla citata sentenza
di questa Corte n.2006 del 2012 la quale ha, con specifico riferimento
alla ipotesi di cui trattasi, sancito il principio secondo il quale il
D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3 (convertito nella L. n. 160 del
1988), nel l’estendere agli assicurati in possesso degli ivi previsti
requisiti contributivi (ridotti rispetto a quelli normalmente richiesti
per la sua attribuzione) il diritto all’indennità ordinaria di
disoccupazione, non ha introdotto deroghe alla regola dettata dal R.D.L.
n. 1827 del 1935, art. 76, comma 3 (in combinato disposto con l’art. 73
dello stesso R.D.L.) – secondo cui non sono indennizzabili i giorni
successivi alla cessazione dal lavoro derivante da dimissioni volontarie,
così come complessivamente individuati (8 giorni + 30 giorni) dallo
stesso art. 76; conseguendone, per i giorni in questione, l’esclusione
del diritto dell’assicurato all’attribuzione di ogni prestazione di
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dalle ipotesi che danno titolo alla concessione dell’indennità di
disoccupazione, si tratti di quella concessa ai sensi del R.D.L. n. 1827
del 1935 ovvero di quella spettante ai sensi del D.L. n. 86 del 1988,
art. 7″.
Tanto sul condivisibile e fondante rilievo che l’art. 7, comma 3, citato
di disoccupazione, per un numero di giornate pari a quelle lavorate
nell’anno precedente, anche i lavoratori che, in assenza dell’anno di
contribuzione nel biennio (ossia del “normale” requisito di contribuzione
richiesto dal R.D.L. n. 1827 del 1935), abbiano prestato almeno
settantotto giorni di attività lavorativa per la quale siano stati
versati o siano dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria
mostra che la prestazione previdenziale da attribuire alle su esposte
condizioni non è una indennità “speciale”, soggetta, quindi, a una
disciplina sua propria.
Conseguentemente se l’indennità di disoccupazione di cui al D.L. n. 86
del 1988, art. 7 ha la stessa natura dell’indennità di disoccupazione
disciplinata dal R.D.L. n. 1827 del 1935 e richiede, per la sua
attribuzione, i medesimi requisiti (salvo il diverso requisito
contributivo), non vi è alcuna ragione di ritenerla sottratta alle regole
base vigenti per quest’ultima, ivi compresa quella della non
indennizzabilità (per il previsto numero di giorni) di una parte del
periodo di disoccupazione conseguente alla scelta del lavoratore di porre
termine, attraverso le dimissioni, al proprio stato di occupato, così da
doversi escludere, per i giorni in questione, il diritto alla sua
percezione.
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– nella parte in cui stabilisce che hanno diritto all’indennità ordinaria
La sentenza impugnata,espressione di un diversa
regula iuris,
di
conseguenza, va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va
rigettata l’originaria domanda di Barbieri Giacomo.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità ai sensi del
ratione
temporis la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di
previdenza e assistenza, introdotta dall’art. 42, comma undicesimo,
decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni
nella legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta l’originaria domanda di Barbieri Giacomo. Nulla per le
spese giudiziali dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014
Il Presidente
Dott. Gabriella Coletti De Cesare
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Il Consigliere est.
Dott. Giuseppe Napoletan
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previgente art. 152 Disp. Att. cpc non trovando applicazione
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2 5 MAR 2014
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