Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6967 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. I, 25/03/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. di Virgilio Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SO.GE.AR. S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T. SALVINI

2/A, presso l’avvocato PEDRETTI LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CIACCIA ALESSANDRO, giusta procura speciale per Notaio

dott.ssa EMILIA MOBILIO di TARANTO – Rep. n. 2490 del 14.4.10;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TARANTO;

– intimato –

e sul ricorso 8263-2005 proposto da:

COMUNE DI TARANTO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CAPACCI 1,

presso l’avvocato DRAGONE VINCENZO, rappresentato e difeso dagli

avvocati D’ELIA VINCENZA, TUCCI ANTONIO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SO.GE.AR. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 81/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata l’11/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CIACCIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del primo e

secondo motivo, rigetto del terzo motivo, rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinte citazioni, rispettivamente notificate, il 7 dicembre 1989 e il 13 dicembre 1990, la S.r.l. Sogear, affermando di aver ospitato, su richiesta dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto o di personale da questo dipendente, nel proprio hotel President di Taranto, famiglie di sfrattati, conveniva il Comune predetto davanti al Tribunale di Taranto. Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento degli importi dovuti per la ospitalità anzidetta, debitamente fatturati, a titolo di responsabilità contrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. Il Comune di Taranto resisteva.

Nel corso della causa Sogear depositava copia di atto datato 18 ottobre 1990 con il quale, a suo dire, il Comune convenuto, ai sensi della L. n. 144 del 1989, art. 24 aveva pattuito con essa società rateizzazioni in quattro anni del pagamento in suo favore delle somme riconosciute come dovute dal Consiglio comunale con Delib. 14 marzo 1990, n. 79, perchè considerate debiti fuori bilancio. In corso di causa la sorte capitale in questione veniva pagata.

Le due cause venivano riunite. Il Goa di Taranto, con sentenza n. 2311 del 2001(dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla sorte capitale e condannava l’ente locale a pagare all’attrice gli interessi legali a decorrere dal giorno della proposizione delle due domande fino a quello del soddisfo quanto alla sorte capitale, nonchè al pagamento degli interessi legali sulle somme maturate e non corrisposte.

Proponeva appello il Comune di Taranto Resisteva e proponeva appello incidentale la Sogear.

L’appellante principale chiedeva che la Corte di merito dichiarasse non dovuti gli interessi riconosciuti dal primo giudice oppure, in subordine, che la loro decorrenza fosse stabilita dal giorno della scadenza dei ratei consensualmente previsti. L’appellante incidentale chiedeva che il Comune fosse condannato a pagare anche la rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata della Corte d’appello di Taranto, accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, condannando il Comune di Taranto a pagare gli interessi richiesti a decorrere dal 18 ottobre 1990 fino al pagamento dei singoli ratei previsti. Il secondo giudice premetteva che tra le parti non era mai sorto un valido rapporto contrattuale per mancanza di qualunque forma essenziale nei pretesi accordi di ospitalità degli sfrattati. Riteneva,invece, che in applicazione della L. n. 144 del 1989 vi era stato da parte del Comune un riconoscimento di debito fondato sul principio dell’art. 2041 del c.c.. In tale situazione risultava esperibile l’azione di indebito arricchimento soltanto per le pretese antecedenti l’entrata in vigore del D.L. n. 66 del 1989 poi convertito nella citata L. n. 144 del 1989. Riteneva ancora che fra le parti oltre al riconoscimento di debito da parte del Comune erano intervenuti “atti di definizione dei termini di pagamento”, aventi effetto costitutivo per il Comune ma vincolanti per il creditore che aveva accettato la somma determinata dal Consiglio Comunale, benchè inferiore a quella originariamente richiesta.

Pertanto, secondo la Corte pugliese, alla Sogear dovevano essere riconosciuti gli interessi moratori dalla maturazione delle singole rate previste e fino all’effettivo pagamento, “se adempiuto in ritardo”, non potendo essi decorrere dalla data delle fatture, dal momento che non vi era, a monte delle stesse, un valido rapporto negoziale. Escludeva, data la natura di debito di valuta rivestite da quello nascente dai suddetti atti di definizione, la rivalutazione monetaria. Ricorre per cassazione Sogear con atto articolato su tre motivi. Resiste e spiega ricorso incidentale condizionato articolato su un motivo il Comune di Taranto. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Con il primo motivo del suo ricorso Sogear denuncia la violazione di legge ,e connessi vizi della motivazione, in relazione agli art. 2041 c.c., art. 1362 c.c. è segg., e art. 1277 c.c. conseguentemente al rigetto della domanda di rivalutazione monetaria del credito di cui si tratta. Il giudice di merito avrebbe errato perchè il pagamento sarebbe stato accettato con espressa riserva di continuazione del giudizio per il riconoscimento di rivalutazione ed interessi, mentre l’indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c. avrebbe dovuto configurare un debito di valore e non già di valuta.

2.a. Il motivo è fondato. Il rigetto della richiesta, si è detto in narrativa, è stato incentrato sul fatto che alla fonte originale dell’obbligazione rappresentata dall’indebito arricchimento se ne sarebbe aggiunta secondo il giudice di merito una ulteriore, costituita dall’atto di definizione dei termini di pagamento che ha effetto costitutivo per il Comune e vincolante per la società creditrice che ha accettato la somma deliberata. Secondo la corte di merito dunque, il debito riconducibile all’atto appena citato sarebbe di valuta, e ciò risulterebbe preclusivo del riconoscimento della rivalutazione.

Osserva il collegio che tale conclusione non può essere condivisa dal momento che la stessa Corte di merito ha escluso che nella specie fosse ravvisabile un rapporto contrattuale fra le parti, ed ha poi interpretato l’atto di definizione innanzi citato come il documento che “dava esecuzione alla delibera del 1990 con cui il consiglio comunale aveva riconosciuto anche le somme in questione come debito fuori bilancio”.

Pertanto la stessa Corte di merito ha negato che al citato atto di definizione dei termini di pagamento potesse essere riconosciuta efficacia innovativa dell’obbligazione originaria, circostanza questa dalla quale discende che il debito del Comune è riconducibile all’art. 2041 c.c., e che all’atto di definizione può essere riconosciuta esclusivamente una funzione ricognitiva (Cass. n. 12646 del 2010, in termini).

Da ciò deriva che trattandosi di obbligazione latu sensu risarcitoria, la stessa è suscettibile di rivalutazione monetaria, come la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilmente chiarito (cass. ult. cit. e sentenze ivi richiamate).

3. Con il secondo motivo di ricorso SOGEAR lamenta ancora la violazione degli artt. 2041, 1362, 1282 e 1283 c.c. nonchè art. 112 c.p.c. affermando che la sentenza di primo grado era stata riformata sul punto relativo agli interessi in via meramente ipotetica e senza una domanda del Comune. Per di più, ad avviso della ricorrente principale, l’obbligazione sarebbe sorta per effetto dell’indebito arricchimento del Comune, e dunque indipendentemente dalla ricognizione da questo ente effettuata circa i debiti fuori bilancio.

3.a. Il motivo è infondato perchè la Corte di merito, alla quale, contrariamente a quanto sostiene l’odierno ricorrente, era stata formulata la relativa richiesta, (vedi pagina due della sentenza impugnata), ha fatto decorrere gli interessi dal momento in cui è divenuta liquida ed esigibile l’obbligazione di cui all’art. 2041 c.c.. Dunque in data successiva a quella del riconoscimento dell’utilità dell’opera svolta della pubblica amministrazione, cui ha fatto seguito l’atto di definizione dei termini di pagamento, come la narrativa della sentenza chiarisce bene.

Tale ricostruzione, innanzi tutto(non risulta esattamente censurata perchè la ricorrente, in modo generico, si è limitata ad affermare che anche senza la delibera il Comune sarebbe stato comunque debitore ai sensi dell’art. 2041 c.c., mentre a tal fine, sembra il caso di rammentare, è indispensabile il riconoscimento dell’utilità da parte della pubblica amministrazione. Quindi va rilevato che la statuizione secondo cui gli interessi devono decorrere in relazione agli eventuali inadempimenti rispetto alle scadenze dei pagamenti indicati dall’atto del 1990. risulta del tutto corretta. Risale infatti a tali date, secondo cioè le modalità ivi previste, la liquidità e l’esigibilità dell’obbligazione fatta valere.

4. Con il terzo motivo la ricorrente principale censura la violazione degli artt. 2041, 1362, 1282 e 1283 c.c. conseguentemente all’intervenuto accoglimento della doglianza riguardante il pagamento degli interessi sugli interessi maturati, e ciò sulla base di una pretesa assenza di richiesta in tal senso, giacchè essa sarebbe intervenuta solamente in corso di causa, quando il Comune aveva pagato le somme relative al debito per sorte capitale.

4.a. Il motivo non coglie la ratio decidendi adottata dal giudice di merito. La statuizione in questione infatti è basata sulla mancata richiesta da parte della società attrice degli interessi sugli interessi con l’atto di citazione. Essa risulta anzitutto pienamente coerente con la giurisprudenza della corte di cassazione (sent. n. 5271 del 2002); quindi è rimasta in contestata in punto di fatto, dal momento che la ricorrente si è limitata ad opporre al rilievo il sorgere dell’interesse a porre la relativa domanda all’esito del giudizio davanti al tribunale. Considerazione tuttavia priva di pregio (ancora Cass. n. 12646 del 2010), perchè la semplice potenzialità in luogo dell’attualità dell’interesse, stando allo stesso assunto della ricorrente, non avrebbe comunque precluso la proponibilità della richiesta.

5. Il ricorso incidentale condizionato, che deve essere esaminato in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, espone una doglianza di omesso esame della questione relativa alla nullità della clausola con la quale Sogear si era riservata di proseguire il giudizio per interessi e rivalutazione, clausola questa che sarebbe stata, a dire del ricorrente incidentale, viziata, in quanto avente per oggetto un impegno di spesa assunto fuori dei limiti sanciti dalla delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, e comunque perchè priva di copertura.

5.a Osserva il collegio che il mezzo, poichè non fornisce alcuna indicazione in ordine ai tempi ed alle modalità con le quali sarebbe stata formulata l’eccezione che si afferma che sarebbe stata ignorata dalla Corte d’appello, manca del tutto di autosufficienza. Esso è pertanto inammissibile.

6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata conseguentemente all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. La causa pertanto deve essere rinviata ad altro giudice del merito, ovvero alla medesima Corte di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, perchè provveda alla rivalutazione del credito riconosciuto con conseguente computo degli interessi sul capitale rivalutato in relazione alle non onorate scadenze, stabilite con il regolamento definito dalle parti in data 18/10/1990. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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