Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6967 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – rel. Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.N.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato CARACUZZO GIANCARLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAROTTA PASQUALE, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO

PAPIO 15, presso lo studio dell’avvocato GARGIULO ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CATAPANO FERDINANDO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, gia’ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA

CAMPANIA – CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – PROVINCIA DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3598/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/08/2005 R.G.N. 9626/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. VIDIRI Guido;

udito l’Avvocato PIER AURELIO COMPAGNONI per delega PASQUALE MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14 aprile 2003 D.N.M.L. esponeva che in data 28 agosto 2001 era stata assunta dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca con contratto individuale in qualita’ di vincitrice del concorso ordinario a cattedra per la classe di concorso (OMISSIS) – geografia – e destinata in via definitiva all’istituto statale di istruzione superiore di (OMISSIS).

A seguito dell’accoglimento del ricorso proposto da G. M. altra candidata – con conseguente annullamento da parte del TAR Campania della esclusione della G. dalla graduatoria – le era stato annullato il proprio contratto di lavoro con Decreto Dirigenziale del 12 luglio 2002, ma tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo in quanto adottato al di fuori delle ipotesi tassative di risoluzione del rapporto previste dalla legge e dal contratto collettivo. Cio’ premesso, adiva il Tribunale di Napoli per ottenere, previa disapplicazione del predetto decreto, l’accertamento del suo diritto alla conservazione del posto assegnatole nell’anno scolastico 2001 – 2002, ed alla reintegra nel posto di lavoro o, in subordine, per ottenere la declaratoria di nullita’ o di inefficacia del licenziamento per mancanza della comunicazione scritta e per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, con condanna del Ministero al risarcimento del danno. Dopo la costituzione del Ministero e della G., il Tribunale di Napoli rigettava la domanda.

A seguito di gravame principale della D.N. ed incidentale della G., la Corte d’appello di Napoli con sentenza del 12 agosto del 2005 rigettava l’appello principale e dichiarava improcedibile l’incidentale. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava – per quanto rileva ancora in questa sede di legittimita’ – che, come ritenuto dal primo giudice, era conosciuta ed era stata accettata dalla D.N. la clausola secondo cui il contratto di lavoro dalla stessa sottoscritto era soggetto a risoluzione in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati che la precedevano in graduatoria. Ed infatti detta clausola, contenuta nel verbale di assegnazione del (OMISSIS), in quanto richiamata dalle parti nel successivo contratto di lavoro, ne aveva integrato il contenuto, comprendendovi anche l’informazione – che quel verbale attestava come avvenuta alla D.N. – relativa all’art. 18, comma 5, del bando di concorso che prevedeva, come detto, la possibilita’ della risoluzione del contratto. Nessun dubbio poteva pertanto permanere sulla avvenuta accettazione per iscritto della clausola dovendosi detta accettazione ravvisarsi nella sottoscrizione del contratto di lavoro.

Sotto altro versante rimarcava il giudice d’appello come non poteva assumere alcun rilievo per ritenere fondata la richiesta della D. N. la mancata partecipazione della stessa nel giudizio intrapreso dalla G. nei confronti del Ministero, che aveva portato il TAR della Campania ad annullare l’esclusione dal concorso della G. ed a ricollocarla ex tunc nella graduatoria finale di merito al terzo posto, ossia al posto originariamente ottenuto. E cio’ aveva portato – in ottemperanza della sentenza del giudice amministrativo – a revocare l’assegnazione della D.N. alla Provincia di Napoli per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2001 – 2002, ed a risolvere poi tale contratto, nel frattempo stipulato, con provvedimento del (OMISSIS), comunicato infine con lettera raccomandata del 16 luglio 2002.

Su quest’ultimo punto il giudice d’appello – dopo avere premesso che la D.N. aveva nel concorso occupato il sedicesimo posto mentre la G., come detto, il terzo – aveva evidenziato che nel procedimento amministrativo la posizione del controinteressato – quale soggetto da evocare necessariamente in giudizio – non poteva essere quella della D.N. per andare ravvisata detta posizione solo in quel soggetto che vanti un interesse immediatamente contrario a quello fatto valere dal ricorrente, in quanto dal provvedimento poi impugnato abbia ricevuto un vantaggio che ha interesse a conservare, per cui e’ necessario un evidente nesso fra provvedimento impugnato e situazione sostanziale di vantaggio al fine di acquisire la veste processuale di controinteressato.

La sentenza del giudice amministrativo non andava comunque apprezzata per gli effetti processuali che era in grado di produrre, ma sul piano della giustificazione del recesso, dovendosi tale recesso configurarsi non come un licenziamento ad nutum ma invece come recesso legittimato e giustificato da una circostanza oggettiva costituita dalla ricollocazione della G. – a seguito della decisione del TAR – in un posto della graduatoria migliore di quello occupato dalla D.N..

Avverso tale sentenza D.N.M.L. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso G.M..

Non si sono costituiti il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico regionale per la Campania.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunzia error in iudicando, violazione di norme di legge anche relative alla interpretazione degli atti negoziali e difetto di motivazione, lamentando che il giudice d’appello, aderendo criticamente alla decisione del primo giudice, ha ignorato che il provvedimento di assegnazione prot. n. (OMISSIS) non recava alcuna informazione circa l’operativita’ della clausola di cui all’art. 18, comma 5, del bando di concorso, e che comunque il suddetto bando doveva essere qualificato non come una promessa al pubblico ma come una dichiarazione di volonta’, rientrando tra i provvedimenti amministrativi generali a contenuto prescrittivo la cui funzione si esaurisce, quindi, in quella di portare a conoscenza degli interessati la volonta’ dell’amministrazione di procedere al reclutamento di un dato numero di futuri dipendenti. Da qui l’errore della impugnata sentenza che aveva affermato che il bando, per essere richiamato dalle parti nel contratto individuale di lavoro, avesse integrato detto contratto anche con riferimento all’art. 18, comma 5, che contemplava la possibilita’ di una risoluzione del contratto di lavoro in caso di esito positivo dei ricorsi di candidati meglio collocati nella graduatoria.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando ancora un error in iudicando ed ancora violazione di norme di legge, deduce che il giudice d’appello non ha considerato che a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego il contratto di lavoro di diritto privato e’ divenuto la fonte del rapporto con la conseguenza che essa ricorrente con il sottoscrivere detto contratto ha finito per aderire ad una proposta predisposta unilateralmente da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, che richiedeva l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1341 c.c. e, conseguentemente, una specifica sottoscrizione, per doversi considerare la clausola di cui all’art. 18, comma 5, del bando di concorso, vessatoria o onerosa, dal momento che prevedeva una ipotesi di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione.

I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per riguardare questioni giuridiche tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perche’ privi di fondamento.

Questa Corte di cassazione anche di recente ha ribadito che in tema di lavoro pubblico privatizzato, ove la P.A. abbia manifestato la volonta’ di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso – ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalita’ del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc), prevedendo, altresi’, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale e’ destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione – sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalita’, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede (cfr. in tali sensi :

Cass. 19 giugno 2009 n. 14478 secondo cui il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, ne’ espropriabile in virtu’ dell’art. 2077 c.c., comma 2, per effetto di una diversa successiva disposizione generale; cui adde tra la tante Cass. 8 marzo 2007 n. 5295; piu’ di recente, Cass. 20 gennaio 2009 n. 1399, per l’affermazione che al bando di concorso per l’assunzione di nuovo personale vada riconosciuta una duplice natura, perche’ il bando oltre a configurarsi come provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, assume anche il carattere di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico sia pure condizionata all’espletamento della procedura concorsuale e all’approvazione della graduatoria).

Orbene, in applicazione di questi principi – in base ai quali con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione nasce nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all’assunzione – il giudice d’appello ha, sulla base di un completo accertamento dei fatti ed a seguito di un attento esame della documentazione acquisita al processo, affermato che la D.N. ha accettato la clausola di cui all’art. 18, comma 5, del bando di concorso attraverso la sottoscrizione del contratto di lavoro. Ne consegue che la sentenza impugnata, per essere sul punto adeguatamente motivata, priva di salti logici e rispettosa degli enunciati principi, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimita’.

Ne’ per andare in contrario avviso vale addurre che nel caso in esame doveva trovare applicazione il disposto dell’art. 1341 c.c. atteso che nella fattispecie in esame non si e’ in presenza di una clausola vessatoria, dovendo al riguardo in contrario affermarsi che : “la clausola di un bando di concorso pubblico avente ad oggetto la previsione di risoluzione del contratto di lavoro dei partecipanti al concorso – in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati che li precedono in graduatoria – non puo’ considerarsi vessatoria e, quindi, non deve essere specificamente approvata per iscritto dal momento che detta clausola non e’ funzionalizzata a favorire la pubblica amministrazione che ha predisposto il bando ma trova la sua ratio nell’esigenza di garantire l’assunzione al lavoro sulla base dei risultati delle prove concorsuali e, quindi, di una corretta valutazione del merito dei singoli candidati e di apprestare in tal modo uno strumento per assicurare nel corso della procedura concorsuale ed all’esito della stessa condotte improntate a trasparenza e correttezza”.

E che sulla condivisione di un siffatto principio di diritto non possano sussistere dubbi deriva oltre che da quanto in precedenza detto anche dalla considerazione che qualunque siano le finalita’ della disciplina sulle clausole vessatorie – sia cioe’ che si voglia ritenere che con la norma dell’art. 1341 c.c., comma 2, il legislatore abbia voluto tutelare l’uguaglianza delle parti che potrebbe essere pregiudicata in danno del contraente piu’ debole (cfr. in tali sensi tra le tante Cass. 28 ottobre 2008 n. 25888;

Cass. 6 agosto 2003 n. 11875) sia che abbia inteso, invece, garantire ciascuna delle parti del contratto anche a fronte di clausole particolarmente onerose, che non abbiano costituito oggetto di una vera e propria contrattazione (al riguardo cfr,: Cass. 22 maggio 1986 n. 3407) – la suddetta disposizione non risulta in alcun modo estensibile alla fattispecie in esame in cui le finalita’ della clausola del bando sono – come si e’ detto – diverse da quelle perseguite dalla norma codicistica, perche’ le condizioni del bando del concorso, oltre ad avere la funzione in precedenza indicata, non possono non essere state oggetto di un preventivo esame da parte dei partecipanti.

Con il terzo e quarto motivo del ricorso la ricorrente sostiene che l’annullamento del suo contratto di lavoro sarebbe stato in ogni caso consentito soltanto a condizione della sua partecipazione alla controversia promossa dalla concorrente G. sicche’ la decisione emessa dal TAR Campania all’esito del giudizio non poteva giustificare il recesso ad nutum del Ministero, anche perche’ la sentenza aveva dato dell’art. 18 del contratto collettivo nazionale di categoria una interpretazione volta ad individuare una nuova causa di risoluzione del contratto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, diversa da quelle tipiche, cosi’ travalicando il principio di tassativita’ da osservare in materia. Anche questi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per avere ad oggetto questioni tra loro strettamente collegate, vanno rigettati perche’ infondati.

La Corte territoriale, decidendo sulle stesse censure che sono state mosse dalla D.N. in questa sede di legittimita’, ha rimarcato che la sentenza amministrativa ha costituito solo un antecedente di fatto che ha indotto l’amministrazione a risolvere il rapporto lavorativo instaurato con la stessa D.N. perche’ la graduatoria del concorso era stata reintegrata con gli originali aspiranti all’impiego avendo il datore di lavoro dovuto eseguire scrupolosamente l’ordine di collocazione della graduatoria della G.. Anche su tale punto la sentenza impugnata per essere adeguatamente motivata e per risultare improntata ad una ineccepibile coerenza sul piano logico – giuridico, si sottrae agli addebiti ad essa mossi non potendosi dubitare che l’Amministrazione ha, a sostegno della risoluzione del rapporto, posto una clausola contrattuale contenuta nel contratto di lavoro della D.N. che, rispondendo alle finalita’ piu’ volte indicate, ne legittimava la condotta.

La ricorrente, perche’ soccombente, va condannata al pagamento a favore della parte costituita G.M. delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo. Nessuna statuizione sulle spese per quanto riguarda la D.N. ed il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico Regionale della Campania, che non si sono costituiti.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 24,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione all’avv. Ferdinando Catapano.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

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