Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6967 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 12/03/2021), n.6967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23951/2015 R.G. proposto da:

Caravans City di B.R. snc, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

Giovanni Marongiu, Andrea Bodrito e Francesco d’Ayala Valva, con

domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio di

quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 303/06/15, depositata il 10 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2020

dal Consigliere Enrico Manzon;

uditi gli Avv. Gianna Galluzzo per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore De

Augustinis Umberto che ha concluso chiedendo il rigetto del primo

motivo e dichiararsi cessata la materia del contendere per gli

altri.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 303/06/15, depositata il 10 marzo 2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto da Caravans City di B.R. snc avverso la sentenza n. 153/14/13 della Commissione provinciale tributaria di Genova che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2004.

La CTR, per quanto in questo giudizio rileva, osservava in particolare che non era applicabile lo speciale regime IVA “del margine” in relazione alla cessione di veicoli usati, non avendo la società contribuente tenuto la relativa, speciale, contabilità; che nemmeno potevasi riconoscere l’esenzione IVA per la cessione di veicoli nuovi in quanto immatricolati con targa “escursionista estero”, posto che gli acquirenti risultavano essere tutti cittadini italiani nè essendo stato comprovato dalla medesima società contribuente l’assolvimento dell’IVA al successivo momento dell’immatricolazione con targa italiana.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Caravans City di B.R. snc deducendo quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorsi l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevato che nelle more della trattazione della causa la ricorrente ha depositato istanza allegando un provvedimento di autotutela dell’agenzia fiscale, con il quale si sono annullati i rilievi inerenti la cessione di veicoli nuovi.

Può perciò senz’altro essere accolta la richiesta della ricorrente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine ai motivi di ricorso correlativi ossia il secondo, il terzo ed il quarto motivo.

Ciò posto in limine, con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36, poichè la CTR ha negato l’applicabilità delle relative previsioni normative (c.d. “regime del margine”) alla fattispecie concreta oggetto di lite.

La censura è infondata.

Va ribadito che “In tema di IVA, il regime del margine di utile di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36 convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, introdotto ai fini di escludere fenomeni di reiterata imposizione, nella specie in occasione di cessioni successive alla prima uscita dal circuito commerciale di autoveicoli, è speciale e derogatorio rispetto all’ordinario regime impositivo riguardante gli acquisti intracomunitari, ma presuppone una serie di adempimenti a carico del contribuente, in mancanza dei quali non può procedersi alla determinazione dell’imposta. In particolare, deve risultare che il mezzo sia stato acquistato dal cedente senza applicazione dell’IVA nè sua detrazione a monte. Ne consegue che mentre eventuali omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri di cui all’art. 38, comma 5, del citato D.L., comportano solo l’irrogazione di specifiche sanzioni, la totale mancanza delle scritture contabili esclude l’operatività del predetto regime, non consentendone il controllo dei presupposti” (Cass., n. 17232 del 12/07/2013, Rv. 627270 – 01).

Siccome è pacifico in fatto che la società contribuente non ha tenuto detti speciali registri contabili, del tutto corretta risulta essere la decisione della CTR ligure, in quanto conforme al citato arresto giurisprudenziale, cui si intende dare seguito.

In conclusione il primo motivo di ricorso va rigettato.

Tenuto conto dell’avvenuta autotutela parziale e relativa cessazione della materia del contendere in ordine agli altri motivi del ricorrente, le spese del giudizio possono essere compensate.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli altri motivi; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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