Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6967 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21397-2018 proposto da:

S.M., nella qualità di genitore esercente la potestà sul

minore D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI, 2, presso lo studio dell’avvocato DIEGO GRIMALDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA QUARTIERI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, NICOLA

VALENTE, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 2577/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Firenze in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato l’assenza del requisito sanitario in capo a S.D. (in giudizio rappresentato dal padre S.M.) ed aveva condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 1.040,00 in favore dell’Inps.

Avverso tale ultimo capo della statuizione in punto di spese proponeva ricorso lo Stivè affidandolo a due motivi

L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la errata interpretazione ed applicazione dell’art. 152 e 152 bis, per aver, il tribunale, erroneamente condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps pur se quest’ultimo era difeso da propri funzionari.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha sul punto chiarito che “L’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta del D.L. n. 203 del 2005, ex art. 10, comma 6, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti. (Cass.n. 9878/2019; conf. Cass.n. 19034/2019).

Nel caso in esame il Tribunale ha richiamato espressamente l’applicazione dell’art. 152 bis dis. Att. c.p.c.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., per non aver, il tribunale riconosciuto il diritto all’esenzione dalle spese, essendo presenti le necessarie condizioni reddituali.

Il motivo risulta infondato in quanto questa Corte ha ripetutamente statuito che “Ai fini dell’esenzione delle spese nelle cause per prestazioni previdenziali, la parte ha l’onere, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito, attestante il rispetto della soglia reddituale, con la quale si impegna altresì a comunicare le eventuali variazioni rilevanti dei limiti reddituali intervenute fino alla definizione del processo, sicchè la parte, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello di condanna alle spese per l’assenza in atti della prescritta dichiarazione, non può limitarsi a richiamare quella contenuta negli atti del giudizio di primo grado, ma è tenuta a riprodurne il contenuto onde permettere la verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge. (tra le altre Cass. 545/2015, 22952/2016)

Nel caso in esame parte ricorrente non fa riferimento alla dichiarazione necessaria e neppure ne inserisce il contenuto nel corpo della censura. Il motivo risulta così inammissibile perchè assente ogni riferimento alla richiesta dichiarazione e quindi privo della necessaria specificazione utile per dare ingresso alla censura proposta (Cass.,n, 11603/2018).

Il ricorso è da rigettare.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 800,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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