Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6967 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6967 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 1017-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERATE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –

Contro
ZANETTI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA
VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCO MOSCHETTI, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

1.1.LV2-

Data pubblicazione: 08/04/2016

avverso la sentenza n. 35/2/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA II GRADO REGIONALE di BOLZANO del
29/04/2014, depositata il 23/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
Zanetti Maria, cessata dall’attività il 31/12/2003, presentava in data 25 maggio
2007 istanza di rimborso del credito IVA relativo all’anno 2003 indicato nella
dichiarazione mod.IVA 2004 al rigo VL 32 e al rigo R_X 1. L’istanza veniva
disattesa con provvedimento dell’amministrazione impugnato vittoriosamente
dalla contribuente innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di
Bolzano. L’appello proposto dall’Agenzia veniva rigettato dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Bolzano con sentenza n.35/2014/00, depositata il
23/5/2014. Secondo il giudice di appello la commissione di primo grado,
ritenendo tempestiva la domanda di rimborso, si era pienamente conformato
alla giurisprudenza di questa Corte.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo al quale ha resistito la parte intimata con controricorso.
Con la censura proposta si lamenta la violazione degli artt.30 e 38 bis dPR
n.633/72, sotto il profilo della tardività dell’istanza di rimborso a causa
dell’omessa compilazione del quadro VR nel termine biennale di decadenza.
La parte intimata ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso è inammissibile in relazione a quanto previsto dall’art.360 bis c.p.c.
risultando costante la giurisprudenza di questa Corte nel senso opposto a quello
prospettato dalla censura avanzata dall’Agenzia.
Ed invero, questa Corte ha ritenuto in modo consolidato che la cessazione
dell’attività del contribuente determina l’applicazione del termine di
prescrizione ordinario decennale e non di quello biennale, ex art. 21, d.lgs. n.
546/92, «applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni
specifiche». Pertanto, proprio in ragione della cessazione dell’attività, non è
possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo, riferendosi la
disposizione di cui all’art. 30, d.P.R. n. 633/72 alle imprese in piena attività. E’

parimenti consolidato l’orientamento che ritiene sufficiente la compilazione
nella dichiarazione annuale del relativo quadro, la stessa integrando formale
esercizio del diritto. Ne consegue che l’indicazione tempestiva del credito nella
dichiarazione dei redditi non è soggetta al termine biennale di decadenza, ma a
quello di prescrizione ordinario costituendo la presentazione del modello VR
«solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dare
inizio al procedimento di esecuzione del rimborso»- cfr., ex plurimis
v.Cass.n.14981/2014-.
Orbene, la Commissione di secondo grado si è puntualmente attenuta al
principio sopra esposto, valorizzando ai fini della tempestività della domanda
avanzata dalla ditta cessata l’epoca della indicazione specifica del credito nel
Ric. 2015 n. 01017
-2-

sez. MT – ud. 18-02-2016

CONTI;

mod.1VA relativo all’anno della cessazione e ritenendo applicabile il termine di
prescrizione ordinario.
Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in favore della parte intimata in euro 2000,00 per compensi oltre
spese generali nella misura del 15 %, curo 100,00 per esborsi ed oltre acce sori
come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Ra
18.2.2016.

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