Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6966 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GE.TUR GESTIONI TURISTICHE ASSISTENZIALI S.C.A R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. –

Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, COSSU BENEDETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SOCIETA’ FRIULANA ESAZIONE TRIBUTI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/05/2006 r.g.n. 321/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7/6/2001 la societa’ cooperativa a responsabilita’ limitata Ge. Tur. proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa dalla societa’ Friulana Esazione Tributi s.p.a. a favore dell’INPS per un credito per contributi ed accessori pari a L. 527.812.991.

La opponente esponeva che i rapporti di lavoro, nel periodo interessato 1994/1998, riguardanti giovani neodiplomati o studenti assunti con contratto a tempo determinato, erano stati regolati per la parte normativa dal ccnl Uneba e per la parte economica dal contratto stipulato con la organizzazione maggiormente rappresentativa, Fisascat CISL, regolarmente aggiornato nel corso degli anni.

Con verbale ispettivo del (OMISSIS), pero’, l’INPS aveva ritenuto che il trattamento previsto negli accordi territoriali fosse peggiorativo rispetto a quello Uneba addebitando cosi’ un rilevante debito contributivo alla Ge.Tur..

La opponente, in particolare, rilevava la mancanza di valida notifica della cartella opposta, la illegittimita’ per assenza di motivazione e la erroneita’ della tesi dell’INPS in quanto soltanto l’accordo territoriale (contrattazione di pari valore e dignita’) regolava compiutamente i rapporti di lavoro in causa.

La ricorrente notava, poi, che erroneamente erano state ritenute come di lavoro straordinario le ore settimanali eccedenti le 38 e che la cd. una tantum e le somme aggiuntive non competevano o andavano conteggiate ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 16.

L’INPS si costituiva deducendo la piena legittimita’ del suo operato.

Anche la societa’ addetta all’esazione, S.F.E.T., si costituiva replicando ai rilievi riguardanti il difetto di motivazione della cartella e chiarendo la reale sua posizione estranea al merito della vicenda.

Con sentenza n. 184/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dichiarava dovuta all’INPS, in relazione alla cartella opposta, la somma complessiva di Euro 191.722,75, di cui Euro 99.124,61 per contributi ed Euro 59.474,77 per sanzioni, cosi’ rideterminate queste ultime in base alla nuova normativa di cui alla L. n. 388 del 2000.

Contro tale decisione proponeva appello la Ge.Tur. dolendosi innanzitutto della errata omessa considerazione della nullita’ della notifica della cartella e deducendo la infondatezza della pretesa di controparte, atteso che l’accordo Fisascat Cisl ben poteva costituire un utile referente per definire l’entita’ del credito contributivo ai sensi della L. n. 389 del 1989, art. 1. La societa’, poi, si doleva dell’erronea omessa applicazione del disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) non essendo qui ravvisabile un caso di evasione contributiva vera e propria.

L’INPS si costituiva, anche quale mandatario della Societa’ di Cartolarizzazione dei crediti INPS, SCCI s.p.a., rilevando la tardivita’ del rilievo relativo alla regolarita’ della notifica, in quanto integrante una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e deducendo, per il resto, la piena regolarita’ della cartella opposta. Nel merito, inoltre, l’istituto osservava che l’accordo territoriale invocato da controparte era chiaramente peggiorativo e percio’ inutile e che nel caso di specie vi era una vera e propria evasione contributiva ai sensi della L. n. 388 del 2000.

L’INPS proponeva, poi, appello incidentale volto a far rideterminare nella misura originaria le somme aggiuntive dovute dalla Ge.Tur..

La societa’ esattrice, pure citata in appello, non si costituiva.

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza depositata il 12/5/2006, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello incidentale dell’INPS, condannava la Ge.Tur. a pagare le somme dovute per contributi, sanzioni e somme aggiuntive tutte indicate nella cartella opposta.

Confermava nel resto e condannava la Ge.Tur. al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la Ge.Tur. ha proposto ricorso con sette motivi, corredati dai quesiti ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella fattispecie.

L’INPS ha resistito con controricorso.

La Societa’ Friulana Esazione Tributi e’ rimasta intimata.

La Ge.Tur ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 lamenta che la sentenza impugnata, ritenendo che comunque la notifica della cartella, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c. “ha raggiunto il proprio scopo”, non avrebbe “colto il senso della eccezione sollevata, che riguardava non il momento della notifica bensi’ l’altro della natura della comunicazione della cartella che, per le rilevate e non contestate sue carenze, costituiva una mera comunicazione e non una notificazione nella corretta accezione del termine, della quale pertanto non poteva produrre gli effetti”.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando nullita’ del procedimento e della sentenza per radicale nullita’ della notifica della cartella, in sostanza ribadisce che l’eccezione riguardava la natura della notifica della cartella che non corrispondeva al paradigma normativo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 e costituiva soltanto mera comunicazione.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia carenza di motivazione sul punto.

I tre motivi, connessi fra loro, possono essere esaminati congiuntamente.

Osserva il Collegio che sul punto la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c., richiamato dall’art. 160 c.p.c., ha ritenuto che “l’atto in questione (la cartella comunque venuta a conoscenza dell’opponente) ha raggiunto il proprio scopo, riuscendo a determinare da un lato la notizia delle contestazioni in oggetto e dall’altro il radicarsi di un giudizio avente ad oggetto, proprio, la verifica della fondatezza dei rilievi svolti da parte dell’ente previdenziale”.

Tale decisione e’ conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, in base al quale “la nullita’ della notifica di una cartella esattoriale e’ sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica stessa, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione” (v. Cass. 21/2/2007 n. 4018) e risulta altresi’ adeguatamente motivata in fatto oltre che in diritto.

Del resto l’effetto sanante che consegue all’effettivo raggiungimento dello scopo non puo’ essere escluso dalla pretesa diversa interpretazione della natura dell’atto nel senso di una mera comunicazione, peraltro smentita dalla stessa tempestiva e rituale opposizione proposta da parte della Ge.Tur..

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. con L. n. 389 del 1989, art. 2, comma 25 L. n. 549 del 1995 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 in sostanza deduce che il riferimento (contenuto nel D.L. n. 338 del 1989, art. 1 e nella L. n. 549 del 1995, art. 25, comma 2 citati) “alle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative su base nazionale”, “riguarda soltanto l’identificazione delle parti legittimate a stipulare il contratto collettivo, e non implica affatto che il contratto collettivo debba essere altresi’ nazionale”, per cui anche un accordo territoriale sottoscritto da una organizzazione sindacale piu’ rappresentativa su base nazionale (come quello concluso dalla FISASCAT aderente alla CISL) puo’ fissare la retribuzione valida, come base di calcolo per i contributi previdenziali (stante altresi’ il particolare ruolo attribuito dall’ordinamento alla contrattazione collettiva, anche aziendale e non soltanto nazionale).

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta carenza di motivazione sul punto da parte della Corte di merito.

Anche tali motivi, che, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, risultano infondati.

In base al principio piu’ volte enunciato da questa Corte, e che va riaffermato anche in questa sede “l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali piu’ rappresentative su base nazionale) e’ quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore” (v. Cass. 19/7/2004 n. 13391, Cass. 27/7/2004 n. 14129, cfr. Cass. S.U. 29/7/2002 n. 11199).

Nella fattispecie la Corte di merito correttamente ha rapportato il minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1 citato al contratto collettivo nazionale Uneba e non “all’accordo locale” pur stipulato dalla Fisascat – CISL. Tale decisione e’ conforme al principio sopra richiamato e, peraltro, investe anche un accertamento di fatto congruamente motivato dai giudici di merito, che, in sostanza hanno ravvisato nel CCNL Uneba il contratto “leader” nella specie (cfr, Cass. 17/3/2003 n. 3906, richiamata anche nell’impugnata sentenza).

La decisione stessa, quindi, anche su tale punto resiste alle censure della ricorrente.

Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 lamenta che erroneamente la Corte d’Appello ha accolto l’appello incidentale dell’INPS, “ritenendo che il connotato essenziale della omissione contributiva sia la possibilita’ di rilevare, da parte dell’ente l’esistenza e la misura di contributi non pagati e ricorra invece l’evasione quando tale rilievo non sia possibile perche’ il credito non risulta da alcun documento di provenienza del debitore” ed in sostanza deduce che, essendo avvenuto il versamento dei contributi “sulla base di un accordo territoriale risultante alla luce del sole”, si era trattato comunque di una semplice omissione e non gia’ di una evasione.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia carenza di motivazione sul punto.

Entrambi i motivi, anch’essi strettamente connessi, risultano inammissibili perche’ inconferenti rispetto al decisum della sentenza impugnata sul punto.

La sentenza impugnata, infatti, ha accolto l’appello incidentale, dichiarando la inapplicabilita’, ratione temporis, nella fattispecie, della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg. in quanto l’accertamento in oggetto risaliva al (OMISSIS) e il periodo contributivo risaliva al 1994, per cui si trattava di crediti in essere e accertati al (OMISSIS), come tali soggetti, ai sensi della citata L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18 al regime di cui alla L. n. 662 del 1996, applicato nella cartella opposta.

Le censure, quindi, relative alla violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116 e alla carenza di motivazione sul punto, risultano inammissibili.

Il ricorso va cosi’ respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore dell’INPS, mentre non deve provvedersi in ordine alle spese nei confronti della Societa’ Friulana Esazione Tributi s.p.a. che non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese, liquidate in Euro 13,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

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