Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6966 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 17/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 6966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. 17112-2016 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

per la cassazione della ordinanza pronunciata dalla Corte di

cassazione, Sezioni Unite civili, all’udienza del 16 settembre 2014

nel giudizio n. 10574 del 2014, e della sentenza della Corte di

cassazione, Sezioni Unite civili n. 8771 del 2016, depositata il 3

maggio 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

gennaio 2017 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO

Riccardo, il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.G., già appartenente all’ordine giudiziario, propone ricorso straordinario per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza emessa dalle Sezioni Unite civili all’udienza del 16 settembre 2014, nella trattazione del ricorso iscritto al R.G. n. 10547 del 2014, con cui la Corte ha escluso la difesa personale del Dott. M. in sede di discussione del ricorso, nonchè della sentenza n. 8771 del 2016, con la quale è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dallo stesso ricorrente nei confronti della detta ordinanza.

Il ricorso è sottoscritto personalmente dal ricorrente e non risulta notificato ad alcuno, essendo solo stato depositato presso la segreteria del Consiglio superiore della magistratura in data 4 luglio 2016, e pervenuto alla Cancelleria di questa Corte il 20 luglio 2016.

Il Ministero della giustizia non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminare alla esposizione delle ragioni della impugnazione proposta dal M. avverso gli indicati provvedimenti, è il rilievo della esistenza di plurime ragioni di inammissibilità del ricorso.

1.1. – In primo luogo deve rilevarsi che oggetto delle impugnazioni proposte dal M. sono provvedimenti adottati da queste Sezioni Unite civili: si è quindi al di fuori dell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 atteso che l’impugnazione non è rivolta avverso una sentenza o un’ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Questa Corte, con la sentenza n. 23856 del 2012, ha già avuto modo di affermare che “nel giudizio di impugnazione dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione dei provvedimenti disciplinari irrogati ai magistrati ordinari, regolato dal c.p.p. per tutta la fase antecedente la decisione, per effetto del richiamo di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 il ricorso alle sezioni unite può essere presentato, ai sensi dell’art. 571 c.p.p., dall’incolpato personalmente o dal difensore che sia stato nominato prima dell’emanazione del provvedimento impugnato o anche ai soli fini della proposizione dell’impugnazione, e che abbia i requisiti per l’esercizio professionale innanzi alla Cassazione, fermo restando che, ove entrambi presentino ricorso, il giudizio rimane unitario, operando la concentrazione delle impugnazioni in un unico processo e dovendosi dunque considerare il complesso dei motivi da essi proposti” (principio, questo, ribadito da Cass., S.U., n. 20570 del 2014).

Non è quindi possibile la proposizione della impugnazione nelle forme previste dal c.p.p., e quindi anche personalmente dall’incolpato e mediante deposito presso la segreteria della Sezione disciplinare, essendo invece necessarie sia la proposizione del ricorso nelle forme del rito civile, e cioè con la rappresentanza di un difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinnanzi alle magistrature superiori, munito di procura speciale, sia la notificazione del ricorso al Ministero della giustizia e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

1.2. – Inoltre, la proposizione della impugnazione con le forme del rito civile richiede, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il deposito di copia autentica dei provvedimenti impugnati; e nella specie tale adempimento non è stato compiuto dal ricorrente.

2. – Si deve solo aggiungere che, proprio perchè i provvedimenti impugnati sono provvedimenti adottati dalle Sezioni Unite civili e sono suscettibili, in ipotesi, di revocazione a mezzo di ricorso proposto nelle forme del rito civile, non è suscettibile di accoglimento la richiesta di nomina di un difensore d’ufficio, formulata dal ricorrente nel ricorso in esame, trattandosi di istituto del tutto estraneo all’ordinamento processuale civile.

La stessa ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, dei resto, non comporta la nomina di un difensore d’ufficio, essendo pur sempre rimessa la scelta alla parte interessata, la quale può procedere alla scelta di un difensore tra quelli iscritti nell’elenco di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82.

3. – Il ricorso è dunque inammissibile.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del procedimento, in assenza di parti costituite.

Poichè dagli atti di causa risulta che il che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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