Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6966 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 12/03/2021), n.6966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27122/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Navigazione sas di Mozzato Antonello & C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 29/7/13, depositata l’8 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2020

dal Consigliere Enrico Manzon;

udito l’Avv. Gianna Galluzzo per la ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 29/7/13, depositata l’8 aprile 2013, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dalla Navigazione sas di Mozzato Antonello & C., avverso la sentenza n. 139/13/10 della Commissione provinciale tributaria di Venezia, che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IVA 2005-2006.

La CTR osservava in particolare che doveva riconoscersi alla società contribuente il diritto di esenzione dall’IVA sulle prestazioni di trasporto di persone in acque lagunari sia comunali che marittime, affermando l’irrilevanza della mancanza di autorizzazione per il trasporto in acque non comunali, derivandone l’infondatezza giuridica delle pretese erariali oggetto degli atti impositivi impugnati.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

La società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 14, L.R. Veneto n. 63 del 1993, artt. 1-4-5, poichè la CTR ha affermato la sussistenza dell’esenzione IVA prevista dalla prima disposizione legislativa evocata, ritenendo irrilevante il requisito giuridico che l’attività di trasporto marittimo della società contribuente fosse regolarmente autorizzata secondo le previsioni di cui alla normativa regionale pure evocata.

La censura è fondata.

Va premesso in diritto:

-che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 14, prevedeva nella versione applicabile ratione temporis l’esenzione IVA per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, fluviale e lagunare;

-che la disciplina della circolazione nella laguna di Venezia era data ratione temporis dalla legge regionale del Veneto n. 63 del 1993, la quale in particolare prevedeva la necessità di un’apposita licenza per qualsiasi tipo di navigazione per i mezzi, sotto le 10 tonnellate, adibiti al trasporto pubblico non di linea di servizio di taxi acqueo e di noleggio con conducente con natante a motore (art. 1, comma 1 bis, art. 3, art. 4, comma 5, art. 5, comma 5).

Risulta poi pacifico ed è accertato in fatto dalla sentenza impugnata che la società contribuente, nei periodi fiscali considerati dall’atto impositivo impugnato, ha esercitato l’attività di trasporto passeggeri – sia come taxi acqueo sia come noleggio di natante a motore con conducente, con un natante di stazza inferiore alle 5 tonnellate – nella laguna di Venezia e nelle contigue acque marittime, senza tuttavia essere in possesso di detta licenza comunale e quindi abusivamente, per quanto riguarda le acque comunali.

Ciò premesso, non può convenirsi con la statuizione del giudice tributario di appello di irrilevanza di tale ultima circostanza ai fini dell’esezione de qua.

La norma tributaria nazionale prevedeva infatti espressamente che tale beneficio fiscale riguardasse le prestazioni di trasporto acqueo di soggetti “abilitati” e la società contribuente non lo era per la normativa regionale, ancorchè lo fosse per quella amministrativa nazionale, ma soltanto in relazione all’imbarcazione utilizzata.

Peraltro va ulteriormente osservato che l’attività di trasporto in questione è pacificamente avvenuta all’interno delle acque lagunari di Venezia. Si tratta dunque di un’attività integralmente soggetta alla disciplina della L.R. Veneto n. 63/1993, essendo ciò univocamente disposto dall’art. 1, comma 1 bis, che appunto sancisce che “Per la laguna di Venezia nell’ipotesi di navigazione promiscua di cui all’art. 24 c.n. e art. 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 361, i soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate devono comunque essere provvisti della licenza o della autorizzazione di cui agli artt. 4 e 5”.

Peraltro, sia pure in ambito non tributario, la necessità di tali provvedimenti amministrativi è confermata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., nn. 13285-20402 del 2006). In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va respinto il ricorso introduttivo della lite.

Stante la novità della questione giuridica in esame, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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