Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6966 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23435-2017 proposto da:

NPS SRL, in persona del suo liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 23, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CHIARA SCHIAVETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIACOMO ROSARIO GIRIBALDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 773/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 773/2017 aveva respinto l’appello proposto da NPS srl avverso la decisione con la quale il tribunale di Grosseto aveva rigettato le opposizioni proposte dalla stessa società avverso le ordinanze ingiunzione nn. 77 e 78/2010 emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) di (OMISSIS) per violazioni concernenti il rapporto di lavoro di A.D..

La Corte territoriale aveva ritenuto tempestiva la notifica del verbale di accertamento in relazione ai tempi resisi necessari per il completamento dello stesso e provata la natura subordinata del rapporto di lavoro tra la società e A.D..

Avverso detta statuizione la NPS srl aveva proposto ricorso affidato a due motivi.

La DTL era rimasta intimata.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce parte ricorrente la violazione della disposizione in esame con riguardo alla asserita tempestività della notifica del verbale di accertamento, a suo dire tardiva in quanto effettuata oltre il termine di legge (90 giorni).

Deve rilevarsi la inammissibilità del ricorso in cassazione allorchè si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/017- Cass.18721/2018)

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato la tempestività della notifica del verbale in questione con riguardo a informazioni testimoniali integrative del quadro conoscitivo utile ai fini dell’esatta percezione, da parte della DTL, della violazione poi sanzionata. Si tratta dunque di una valutazione di merito compiuta dal giudice d’appello non violativa della norma richiamata e non suscettibile di ulteriore esame in questa sede di legittimità.

Il motivo è inammissibile.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e segg., e art. 2697 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta l’errata valutazione della corte territoriale circa la esistenza di un rapporto di lavoro con A.D..

Anche in tal caso il richiamo alla violazione di legge risulta surrettiziamente proposto al fine di richiedere, in concreto, una nuova valutazione del quadro probatorio, non consentito in questa sede di legittimità.

Il ricorso è inammissibile.

Nulla per le spese del presente giudizio essendo rimasta intimata la DTL.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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