Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6966 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6966 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA

Data pubblicazione: 08/04/2016

F 0″.

sul ricorso 213-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, (Attivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente Contro
ACANFORA ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO
SILLITTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAOLO PONZIO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 613/34/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 17/09/2013,
depositata il 07/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Ufficio fiscale di Acqui Terme notificava ad Acanfora Alessandra un invito a
produrre documentazione relativa alla determinazione dei redditi per gli anni di
imposta 2006 e 2007 al quale la contribuente, esercente la professione di
avvocato, ottemperava, depositando documentazione e prospettando in
contraddittorio le proprie ragioni.
Successivamente veniva emesso a carico della contribuente un avviso di
accertamento per l’anno 2006 relativo alla ripresa a tassazione di IVA, IRPA e
IRES.
La CTP di Alessandria respingeva il ricorso con sentenza riformata dalla CTR
del Piemonte. Secondo il giudice di appello l’art.12 c.7 1.n.212/2000 si riferiva
alla data di chiusura delle operazioni di verifica contabile e non alla
verbalizzazione scritta. Ciò consentiva di superare l’obiezione secondo la quale
il pvc del 29.11.2011 non sarebbe stato idoneo a far decon -ere il termine di
sessanta giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento. La giurisprudenza
aveva dunque superato il principio secondo il quale era necessario che
decorressero sessanta giorni dal verbale di chiusura delle operazioni ispettive,
avendo ormai affermato che l’inosservanza del termine fissato dall’art.12 c.7
1.212/2000 determina la nullità dell’atto accertativo se non contiene una
motivazione circa le ragioni di urgenza.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo. La parte intimata ha resistito con controricorso e memoria.
La ricorrente prospetta la violazione degli artt.12 c.7 1.n.212/2000 e 7
1.n.212/2000.
La CTR non aveva considerato che in ipotesi di accertamenti c.d. a tavolino
senza accesso nei locali della parte contribuente non trovava applicazione
l’art.I2 c.7 1.n.212/2000, nemmeno sussistendo un obbligo dell’Ufficio di dare
conto di tutta la fase del contraddittorio che aveva preceduto l’emanazione
dell’avviso.
Con il secondo motivo si deduce, in via graduata, l’omesso esame del fatto
decisivo e controverso per il giudizio, rappresentato dalla circostanza che
l’accertamento a carico della parte contribuente non si era svolto presso i locali
di sua pertinenza ma esclusivamente all’interno degli Uffici dell’Agenzia.
La parte intimata ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevandone l’infondatezza.
Premesso che non ricorrono i presupposti per la trattazione congiunta del
procedimento con altro relativo ad altro accertamento reso a carico del coniuge
della contribuente, il ricorso, nei termini di seguito esposti, è manifestamente
fondato e va accolto.
Ric. 2015 n. 00213 sez. MT – ud. 18-02-2016
-2-

CONTI;

Ric. 2015 n. 00213 sez. MT ud. 18-02-2016
-3-

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.24823, depositata
il 9 dicembre 2015, esaminando la questione, rimessa da questa sottosezione
con ordinanza interlocutoria n.527/2015, hanno chiarito che le garanzie fissate
nell’art. 12, comma 7, 1. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in
relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali
effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del
contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o
non comportato constatazione di violazioni.
Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che
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