Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6965 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. I, 25/03/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. E.G. con ricorso alla Corte d’appello di Roma in data 6 marzo 2008 chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione dell’equa riparazione, in Euro 13.625,00 per il danno non patrimoniale derivatogli dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Campania in data 12 aprile 2000, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso alla Corte d’appello ed avente ad oggetto il riconoscimento di alcune indennita’ al fine del computo dell’indennita’ di buonuscita. La Corte d’appello, con decreto depositato il 14 novembre 2008, ritenuta congrua la durata del giudizio di primo grado in tre anni, per il periodo di eccessiva durata sino alla data della domanda di equa riparazione, pari ad anni cinque e mesi tre, liquidava la somma complessiva di Euro 5.000,00, rivalutati all’attualita’ della pronuncia, oltre interessi legali dalla data di questa. Compensava le spese di causa per meta’. Avverso tale decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si formula il seguente quesito: La L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU o di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale e applicare la CEDU? Il motivo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato, in quanto del tutto astratto e privo di riferimento alla decisione ed alla fattispecie concreta.

2. Con il secondo e il terzo motivo si contesta si contesta, con i quesiti proposti, il fatto che l’indennizzo sia stato ragguagliato solo al periodo di eccessiva durata del processo e non a tutta la sua durata. I motivi sono infondati poiche’ la liquidazione con riferimento al solo periodo di eccessiva durata e’ conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (ex multis Cass. 14 febbraio 2008, n. 3716; 14 febbraio 2008, n. 3716) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la legge nazionale impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole del processo e non all’intera durata dello stesso; e tale modalita’ di calcolo non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilita’ di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

3. Con il quarto e il quinto motivo si censura la mancata concessione del “bonus” di 2000,00 Euro, che si asserisce dovuto trattandosi di causa di lavoro e l’omessa pronuncia al riguardo. I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili in quanto, come gia’ statuito da questa Corte, (ex multis Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto per il danno non patrimoniale, la durata della ingiustificata protrazione del processo e’ un elemento obiettivo che si presta a misurare e a riparare un pregiudizio normalmente sempre presente ed uguale, mentre l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto “bonus”) postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore; conseguentemente, nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non puo’ fondarsi sulla circostanza che il “bonus” spetta “ratione materiae”, era stato richiesto e la decisione negativa non e’ stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono allegate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

4.1 due successivi motivi riguardano la compensazione per meta’ delle spese di causa, che si allega essere errata. I motivi non censurano la “ratio decidendi” della motivazione, che e’ costituita dalla parziale soccombenza, addotta dalla Corte d’appello a fondamento della compensazione delle spese per meta’, essendo stata la domanda accolta solo in parte. Essi sono pertanto inammissibili.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro novecento,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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