Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6965 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6965 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 30071-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente nonché contro
VILLAMAN MANAGEMENT SRL ;
– intimata avverso la sentenza n. 96/35/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 29/01/2013,
depositata il 31/10/2013;

Data pubblicazione: 08/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto.
L’Agenzia delle entrate emetteva a carico della Villaman Managment srl tre
avvisi di accertamento relativi alla ripresa a tassazione di IVA, IRAP e IRES
per gli anni 2002, 2003 e 2004. La società contribuente impugnava tali atti
deducendo che l’Ufficio, avendo compiuto accessi per l’acquisizione di
documentazione, non aveva redatto alcun processo verbale di chiusura delle
operazioni nè aveva contestato alcuna violazione in un processo verbale di
constatazione, mai adottato, notificando i tre avvisi senza il rispetto del termine
dilatorio di cui all’art.12 c.7 1.n.212/2000.
Il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi previa loro riunione e la CTR
della Toscana con sentenza n.96/35/13, depositata il 31.10.2013 confermava la
decisione di primo grado.
Secondo la CTR l’inosservanza del dovere di notificazione del pvc ed il
mancato rispetto del termine di cui all’art.12 c.7 1.n.212/2000 avevano
determinato la nullità degli atti di accertamento.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo. La parte intimata non ha depositato difese scritte.
L’Agenzia ricorrente deduce la violazione dell’art.12 c.7 1.n.212/2000. Assume
che non è prevista da alcuna disposizione la necessità che l’ufficio fiscale, dopo
l’accesso per l’acquisizione di documenti, sia tenuto ad emettere un processo
verbale di constatazione, risultando gli accessi eseguiti a carico del contribuente
regolarmente notificati in epoca idonea a garantire il termine dilatorio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha di recente affrontato analoga questione risolvendola nel senso
opposto alla censura esposta dall’Agenzia. Si è in particolare affermato che in
materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 52 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di
chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali
dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di
documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il
termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di
accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212Cass.n. 7843 del 17/04/2015-. Nella parte motiva di tale decisione questa Corte
ha individuato specificamente i parametri normativi dai quali desumere la
necessità di un processo verbale di chiusura delle operazioni in seguito agli
accessi presso il contribuente degli organi verificatori, inoltre evidenziando la
necessità che il termine dilatorio di cui al comma 7 dell’art.12 cit.debba
necessariamente decorrere dalla data del pve di chiusura delle operazioni.
Nessuna violazione di legge è dunque ipotizzabile a carico della sentenza
impugnata che, in relazione alla mancata compilazione di un pvc di chiusura
all’esito degli accessi presso i locali del contribuente pacificamente compiuti
dai verificatori, ha ritenuto illegittimi gli accertamenti per mancato rispetto del
termine dilatorio di cui all’art.12 c.7 1.n.212/2000.
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese.
Ric. 2014 n. 30071 sez. MT ud. 17-02-2016
-2-

CONTI;

PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso il 17.2.2016 nella camera di consiglio della sesta sezion civile in

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