Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6964 del 25/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 6964 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 14924-2008 proposto da:
DITTA FRATELLI CIPOLLA S.R.L. C.F. 00202270849, in
persona del legale rappresentante pro tempore, già
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI
122, presso lo studio dell’avvocato SINESIO ANTONIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CAPONNETTO
2014
344

GAETANO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 25/03/2014

- I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI,
giusta delega in atti;
-I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA
e ZAMMATARO VITO, che lo rappresentano e difendono
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

MONTEPASCHI SERIT S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 311/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 23/05/2007 R.G.N. 10/2004 +
l;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSA

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ARIENZO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito l’Avvocato ZAMMATARO VITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.5.2007, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione del
Tribunale di Agrigento n. 2062/2003 ed, in parziale riforma di quella n. 752/2005 dello
stesso Tribunale, rigettava l’opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a contributi
in favore dell’INPS e dell’INAIL, dichiarata inammissibile in primo grado, cartella relativa ad
iscrizione a ruolo di contributi e premi ritenuti dovuti dalla s.r.l. Fratelli Cipolla a seguito di
società la mancata regolarizzazione e l’omessa contribuzione relativamente a vari
lavoratori per i periodi, tutti di pochi mesi, specificati nel verbale ispettivo, il pagamento di
somme inferiori a quelle previste dal c.c.n.l. del settore edile, l’indebita fruizione di sgravi e
la mancata apertura di posizione assicurativa relativamente ad un impiegato
amministrativo. Rilevava la Corte del merito che il termine per la notifica dell’opposizione
alla cartella di pagamento di cui alla seconda sentenza non era decorso, in quanto la
notifica dell’atto era stata eseguita presso il domicilio del legale rappresentante dove era
stata ricevuta dal figlio di costui e non presso la sede della società, pur dovendo trovare
applicazione il principio di sussidiaritetà della notifica alla persona che rappresentava
l’ente rispetto a quella presso la sede della società. Le dette formalità previste per gli atti
giudiziari erano applicabili anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria in virtù
dell’espresso richiamo di cui all’art. 60 DPR 600/73 e ss. modificazioni. Premesso che la
irritualità della notificazione comportava la nullità della stessa, non poteva ritenersi
decorso il termine per impugnare la cartella de qua, ma doveva tuttavia valutarsi il merito
della pretesa creditoria in ordine alla quale l’appellante aveva svolto difese analoghe a
quelle svolte nel giudizio riunito. Osservava il giudice del gravame che le censure erano
infondate, atteso che nel verbale di accertamento redatto dall’Ispettore Inali il 17.4.2000 si
dava atto che era presente all’accertamento il Cipolla quale amministratore unico della
società e della notifica allo stesso dell’atto ed analoga attestazione era contenuta nel
verbale dell’ispettore INPS. Tali attestazioni, in quanto provenienti da PP.UU., facevano
fede fino a querela di falso, anche per la prescrizione, e pertanto doveva ritenersi l’idoneità
del verbale ad interrompere i relativi termini oltre che la regolarità di svolgimento del
procedimento di iscrizione a ruolo, per il quale non erano necessari avvisi da inoltrare
prima della formazione del ruolo. Era, poi, pacifico che i soggetti interessati
. dall’accertamento nel periodo sia anteriore che successivo a quello cui si riferiva il credito
contributivo ed assicurativo erano dipendenti dell’appellante, tutti con mansioni di
autotrasportatore, ad eccezione del Cipolla, impiegato quale ragioniere, e che, con
1

accertamenti di cui ai verbali del 5 e 17 aprile 2000, con i quali erano state contestate alla

riguardo al periodo oggetto dell’accertamento ispettivo durante il quale i soggetti indicati
avevano percepito l’indennità di disoccupazione, la documentazione rinvenuta aveva
attestato, invece, lo svolgimento della attività lavorativa prima disimpegnata (bolle di
accompagnamento sottoscritte dagli autotrasportatori, attestanti lo svolgimento con
frequenza pressoché giornaliera dell’attività, redazione di fatture) ed era provato l’utilizzo
di mezzi e strumenti messi a disposizione dall’impresa. Peraltro — osservava ulteriormente
attività lavorativa subordinata di autotrasportatore o di meccanico e di addetto alla
ricezione merci da parte dei lavoratori anche per i periodi in cui era stata dagli stessi
percepita l’indennità di disoccupazione, con modalità analoghe a quelle caratterizzanti l’
attività precedente e successiva. Tali dichiarazioni, rese nell’immediatezza del primo
accertamento, contenevano l’ammissione di fatti penalmente rilevanti di valenza
sfavorevole ai dichiaranti che non li avrebbero riferiti se non fossero stati veri e pertanto
nessun valore poteva attribuirsi alle diverse dichiarazioni rese nel corso del giudizio di
primo grado dagli stessi lavoratori, relative a collaborazione saltuaria, smentita per di più
dalla documentazione acquisita, dichiarazioni peraltro giustificate dalla volontà di sottrarsi
a responsabilità penale per avere indebitamente percepito l’indennità di disoccupazione.
Anche la difesa relativa alla applicabilità di diverso contratto collettivo era da ritenersi priva
di fondamento, in quanto l’assunto era smentito dalla premessa sull’ambito di applicabilità
del ccnl edili e dall’elencazione delle imprese cui era applicabile, donde la mancanza del
diritto a fruire degli sgravi da parte dell’appellante anche in difetto del requisito
dell’incremento occupazionale.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società con due motivi, cui resistono l’INPS e
l’INAIL, con controricorsi. La s.p.a. Montepaschi di Siena è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società F.11i Cipolla denunzia, ai sensi dell’ art. 360, n. 3, c.p.c.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c. c., richiamando elementi sussidiari di
valutazione della natura del rapporto, quali continuità di prestazione, incidenza del rischio,
orario di lavoro, misura fissa della retribuzione, elementi asseritamente non considerati
nella sentenza impugnata, posto che la decisione era basata solo sulla natura dell’attività
esercitata e sullo svolgimento di tale attività in prosecuzione ed in anticipazione di periodi
in cui la pre04kzione lavorativa era stata resa in regime di subordinazione.
2

il giudice del gravame – nel corso dell’interrogatorio era stato confermato lo svolgimento di

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, osservando che gli elementi indicati dalla Corte
del merito non sono idonei ad escludere con assoluta certezza la sussistenza delle
‘ collaborazioni occasionali prospettate dall’appellante. Invoca al riguardo il concetto di
parasubordinazione e sostiene che non possa richiamarsi la continuità della prestazione

Il ricorso è infondato.
I due motivi vanno trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che
ne costituiscono l’oggetto, pur nella differente articolazione riferita alla prospettazione di un
vizio di violazione di legge e di un vizio motivazionale.
Deve premettersi che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in
sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di
individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento
degli elementi, che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto
attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le
prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi
giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass.
16681/2007). L’assunto della ricorrente, secondo il quale la Corte territoriale non ha
esaminato i noti indici sintomatici della subordinazione, si concretizza, tuttavia, più che
nella rilevazione di un vizio nella applicazione della norma e dei principi richiamati, nella
rilevazione di un iter motivazionale incongruo, atteso che il giudice del gravame ha rilevato
come l’istruttoria, specie con riferimento ai dati documentali acquisiti (fatture, bolle di
accompagnamento, buoni di consegna, relativi al periodo in contestazione), abbia
dimostrato i tratti essenziali della subordinazione, essendo tali risultanze documentali
coerenti con quanto dichiarato dai stessi lavoratori in sede di interrogatorio nel corso
dell’indagine svolta dalla Guardia di Finanza, con riguardo agli elementi
dell’eterodeterminazione ed alla immutata modalità di svolgimento della prestazione, con
utilizzazione esclusiva dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dalla società.
Peraltro, è stato evidenziato come la deposizione di segno contrario resa in sede istruttoria
fosse da ritenere inattendibile poichè determinata dalla volontà di negare fatti penalmente
rilevanti connessi alla percezione nel medesimo periodo della indennità di disoccupazione.
Non risponde, pertanto, al vero che la decisione si sia basata unicamente sul rilievo della
3

rispetto a quella già resa per escludere il carattere autonomo del rapporto lavorativo.

prosecuzione della stessa attività lavorativa svolta in precedenza in regime di
subordinazione, poi proseguita all’esito del periodo in cui i lavoratori avevano percepito
l’indennità previdenziale, posto che la ricostruzione della natura del rapporto, cui era
conseguito l’accertamento dell’omissione contributiva, era stata effettuata sulla base di
• elementi idonei a sostenerne la validità giuridica.
Il percorso argomentativo si è sviluppato proprio nella direzione che la ricorrente ritiene
subordinazione.
Ed invero, circostanze sintomatiche quali la continuità delle prestazioni, l’osservanza di
orari predeterminati, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato
dal datore di lavoro, l’assenza in capo ai lavoratori di una sia pur minima struttura
imprenditoriale sono state considerate in coerenza con i parametri valutativi imposti dalla
norma codiscistica invocata, avendo la Corte del merito evidenziato elementi di coerenza
delle risultanze processuali con la ricostruzione prospettata nel verbale ispettivo.
I menzionati elementi, valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (cfr.
Cass. 19.4.2010 n. 9252; Cass. 17.4.2009 n. 9256, Cass. 27.2.2007 n. 4500, Cass.
27.3.2000 n. 3674) hanno costituito oggetto di appropriato esame da parte della Corte del
merito, che ha confermato la presenza degli stessi per le caratteristiche della attività
prestata nell’ambito dell’organizzazione aziendale, denotative di una effettiva
eterodirezione e dell’inserimento stabile e costante dei lavoratori nella compagine
organizzativa.
Le svolte considerazioni inducono al rigetto del ricorso, dovendo ritenersi assorbito dalle
stesse ogni ulteriore rilievo volto ad avallare una ricostruzione dei fatti meramente
contrappositiva rispetto a quella posta a fondamento della decisione. Ed invero al riguardo
deve osservarsi che in sede di legittimità è consentita soltanto la facoltà di controllo, sotto
il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni
svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,
dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti , (cfr., tra
le altre, Cass., s. u., 5802/1998; Cass. nn.15693/2004, 11936/2003). Con i rilievi formulati
4

non seguita, secondo un corretto approccio nella valutazione dei parametri della

si tende, invero, a sollecitare una rivisitazione del merito, non consentita nella presente
sede di legittimità, posto che l’assunto della mancata erronea individuazione dei caratteri
tipici della subordinazione poggia sulla considerazione della inidoneità dell’apprezzamento
compiuto dal giudicante con riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta. Le censure
• mirano a sollecitare in tal modo una rivisitazione del merito, non consentita nella presente
sede di legittimità, posto che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di
contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 n.4 cod. proc. civ., che per ogni tipo di
motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di
carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa
censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di
giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di
coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli
argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Ond’è che risulta inidoneo allo scopo il far
valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito
all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali
aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di
prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai
possibili vizi dellmiter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in
esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n.5
cod. proc. civ. in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in
base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime
considerazioni, neppure può imputarsi d’aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non
accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi,
giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata
motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle,
tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè
sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in tali termini, cfr. Cass. 23 maggio 2007 n.
120520).
Le spese di lite seguono la soccombenza della società e sono liquidate, in favore di
,

. ciascuno dei contro ricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
5

motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deve

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei
controricorrenti costituiti, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per
esborsi ed in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Nulla per spese nei confronti della società rimasta intimata.

Così deciso in ROMA, il 30.1 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA