Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6964 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. un., 17/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.17/03/2017), n. 6964
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di sez. –
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente di sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G. n. 11918 del 2015 proposto da:
P.M., rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avvocato Vinicio D’Alessandro, presso lo
studio del quale in Roma, via Campo Marzio n. 69, è elettivamente
domiciliato;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli
Avvocati Antonello Mandarano, Ruggero Meroni e Anna Maria Pavin
dell’Avvocatura comunale di Milano, nonchè dall’Avvocato Raffaele
Izzo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, Lungo Tevere Marzio n. 3;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente
dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
iscritto al R.G. n. 2957 del 2014;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale SGROI Carmelo, il quale ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 gennaio 2017 dal Presidente relatore Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Vinicio D’Alessandro.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Il Comune di Milano, proprietario del fondo (NCU, foglio (OMISSIS)), acquistato nel 1985 a seguito di convenzione di lottizzazione, adottava, in data 16 ottobre 2013, atto di diffida al rilascio e successivamente, il 3 giugno 2014, provvedimento di sgombero dell’area in questione, nei confronti di P.M., in quanto occupante senza titolo di detta area.
Il P. ha quindi proposto impugnazione dinnanzi al giudice amministrativo contro il provvedimento di sgombero e di rilascio, chiedendone la sospensione degli effetti.
Il TAR per la Lombardia ha accolto l’istanza cautelare.
2. – Il Consiglio di Stato, adito dal Comune di Milano, ha riformato il provvedimento, rigettando l’istanza cautelare.
3. – Dopo l’avvio del procedimento di sgombero e rilascio dell’area, ma prima dell’adozione del provvedimento poi impugnato dinnanzi al TAR, il 29 gennaio 2014 il P. ha citato in giudizio il Comune di Milano dinnanzi al Tribunale ordinario, chiedendo l’accertamento in suo favore e la dichiarazione dell’avvenuta usucapione del terreno.
4. – Pendenti entrambi i detti giudizi, il P. ha chiesto, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, che questa Corte dichiari “che la giurisdizione nelle cause tuttora in corso tra P.M. ed il Comune di Roma (recte Milano) avente ad oggetto la proprietà del terreno di mq. 795,65 riportato al N.C.T. al FG (OMISSIS) del Comune di Milano, attualmente in possesso del ricorrente, spetta al giudice ordinario dal momento che la domanda principale tende al riconoscimento del diritto di proprietà acquistato per usucapione”.
5. – Il Comune di Milano ha resistito con controricorso, chiedendo la reiezione del ricorso perchè inammissibile e infondato.
6. – Il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Deve preliminarmente rilevarsi che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall’emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poichè esso non costituisce sentenza neppure qualora sia stata contestualmente risolta una questione di giurisdizione, salvo risulti inequivocabilmente che la questione di giurisdizione è stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva (Cass., S.U., n. 14041 del 2014).
2. – Sempre in via preliminare deve essere disattesa la richiesta del P.G. di dichiarazione di inammissibilità del regolamento, atteso che dalla proposizione dello stesso, pur se per le espressioni utilizzate nel ricorso appare prevalente la esigenza di evitare un contrasto di giudicati, è comunque chiaramente desumibile la pretesa di affermazione della devoluzione della controversia introdotta dinnanzi al TAR alla cognizione del giudice ordinario, sul presupposto che al fiondo della stessa vi sia una questione di diritto soggettivo.
3. – Il ricorrente rileva che “la controversia investe radicalmente aspetti di diritti soggettivi perfetti dal momento che la domanda principale mitra al riconoscimento ed alla tutela del diritto di proprietà del P. a cui è legato(a) la sua stessa sopravvivenza. Il Comune, dal canto suo, ritenendo di esercitare il proprio potere discrezionale riservato alla P.A. ha promosso azioni di autotutela dinanzi alla giurisdizione del Giudice Amministrativo considerando il Pamplona semplice portatore di interessi legittimi”. Sostiene, quindi, che, “allo stato, di fronte a pronunce diverse di giudici diversi, è necessario determinare la giurisdizione corretta onde evitare molteplici e contrastanti decisioni”. Formula, quindi, la richiesta di dichiarazione della appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario.
4. – Il regolamento, benchè ammissibile, è tuttavia infondato, condividendosi le argomentazioni svolte in via subordinata nella requisitoria ex art. 380-ter c.p.c..
Invero, come risulta chiaramente dagli atti, nel giudizio introdotto dinnanzi al TAR per la Lombardia il ricorrente ha chiesto l'”annullamento – previa sospensione dell’efficacia – nei limiti dell’interesse del ricorrente, del provvedimento del Dirigente del servizio interventi di attuazione degli Strumenti Urbanistici del Comune di Milano in data 3 giugno 2014 (…) con il quale è stato ordinato lo sgombero immediato dell’area attualmente occupata dalla propria attività di officina meccanica”; e ciò in relazione alla critica del carattere di indisponibilità dell’area per non essere la stessa stata in concreto destinata effettivamente alla funzione prevista. In sostanza, il ricorrente ha dedotto la illegittimità dell’atto in relazione alla violazione dell’art. 823 c.p.c., u.c..
Orbene, la domanda del ricorrente – in base al criterio del petitum sostanziale, individuato sulla base del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa fatta valere, e sulla cui base l’istanza di regolamento di giurisdizione deve essere definita – ha certamente ad oggetto la richiesta di annullamento dell’ordinanza amministrativa di sgombero adottata in via di autotutela dal Comune di Milano in base all’art. 823 c.c., e cioè di un atto amministrativo che costituisce esplicazione di potere autoritativo in una situazione in cui l’appartenenza del bene da sgomberare alla cosa pubblica non è in discussione (anche e soprattutto per effetto della domanda di usucapione proposta dal ricorrente dinnanzi al giudice civile); atto la cui illegittimità è denunciata per difetto di una delle condizioni di legge, ovvero la mancata destinazione del bene alle effettive funzioni di utilità generale (parco urbano).
Trova quindi applicazione l’art. 7, comma 1 cod. proc. amm., a tenore del quale “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.
La domanda proposta, infatti, integra costituisce una tipica azione di annullamento sulla base della deduzione di un vizio, anch’esso tipico, quale la violazione di legge (Cass., S.U., n. 9828 del 2014).
5. – In conclusione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Milano.
PQM
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017