Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6964 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. II, 11/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24375/2019 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERRASTRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GENNAIO ROMANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1313/2019 del TRIBUNALE di

TRENTO, depositato il 08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Presidente Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto dell’8/7/2019, il Tribunale di Trento ha respinto il ricorso proposto da A.B., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione territoriale, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria.

Il Tribunale ha ritenuto poco credibile la narrazione del ricorrente, non avendo riferito particolari relativi alla collocazione temporale degli episodi di minaccia, nè avendo saputo indicare il nominativo del politico che era tra i soggetti creditori; pur tuttavia, ha ritenuto di escludere, avuto riguardo alla vicenda narrata dalla parte, i criteri previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria, motivando in particolare in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), considerando la situazione del Bangladesh, come risultante alla stregua delle Coi citate; ha valutato la domanda di protezione umanitaria ed ha complessivamente rigettato il ricorso. Avverso detta pronuncia ricorre A.B., sulla base di due motivi.

Il Ministero ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorrente, in relazione alla fattispecie di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), fa valere che il Tribunale ha accertato la presenza in Bangladesh, di conflitti locali, che per pericolosità, vanno equiparati ai conflitti armati di cui alla norma cit., concludendo erroneamente per l’esclusione della “minaccia individuale”.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, il ricorrente ha inteso censurare la specifica valutazione del merito condotta dal Tribunale, avuto riguardo, correttamente, alle fonti citate.

Il primo Giudice ha infatti individuato nel Paese di provenienza una situazione di forte instabilità, tale da sfociare in episodi di conflitto locale, ma ha escluso che si possa nel caso riscontrare il profilo della minaccia individuale, requisito richiesto dalla norma e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nella nota sentenza Elgafaji del 17/2/2009, in sede di rinvio pregiudiziale in relazione alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, a cui l’Italia ha dato attuazione col D.Lgs. n. 251 del 2007.

Col secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di nullità della pronuncia impugnata, per il contrasto insanabile tra la motivazione ed il dispositivo, in relazione alla protezione umanitaria.

Il motivo è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Il Tribunale, nel decidere per la reiezione del ricorso, come disposto nel dispositivo, e quindi anche della domanda di protezione umanitaria, nella parte motiva ha reso argomenti e ragioni del tutto confliggenti, in modo tale da rendere nulla la pronuncia (che, se invece, si fosse trattato solo di contrasto tra motivazione e dispositivo, sarebbe stata suscettibile di emenda col procedimento per la correzione di errore materiale).

Ed infatti, nella motivazione il Tribunale si è espresso per la fondatezza del ricorso in punto protezione umanitaria: in tal senso, si vedano la pag. 11 e, in maniera ampia ed articolata, le pagine 14 e 15, per poi motivare sulla reiezione a pagine 15, ultima parte, e pag. 16.

Il decreto va pertanto cassato in relazione al motivo accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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