Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6964 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5229-2017 proposto da:

B.C., F.S., B.M., BO.MA.,

O.G., N.D., M.M., P.M.,

D.D., A.A., MA.NI., FR.FA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ANTONELLI 3, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO GIANNUZZI, rappresentati e difesi

dall’avvocato LEANDRO CHIARELLI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE

TERRITORIALE DEL LAVORO DI (OMISSIS), PREFETTURA – UFFICIO

TERRITORIALE DEL GOVERNO DI (OMISSIS); (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3137/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3137/2016 aveva rigettato l’appello proposto dalla Direzione Territoriale Provinciale del Lavoro (DPL) e dalla Prefettura di (OMISSIS) avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Firenze aveva accolto l’opposizione fatta dai lavoratori in epigrafe indicati (dipendenti ATAF) avverso il decreto prefettizio del 20.12.2013 e l’ordinanza della DPL di (OMISSIS) di irrogazione della sanzione amministrativa per la mancata osservanza dei lavoratori all’ordine di precettazione che faceva divieto di astenersi dal lavoro, nelle fasce orarie protette, nella giornata del 6.12.2013. Il Tribunale, condividendo la decisione del primo giudice, aveva ritenuto illegittima l’ordinanza di precettazione in quanto comunicata con modalità non idonee a garantirne la conoscenza da parte dei lavoratori ed altresì illegittimo il provvedimento sanzionatorio in quanto privo dei nomi dei lavoratori cui era diretto.

Il Tribunale condannava la Prefettura (soccombente) al pagamento delle spese di lite in favore dei lavoratori e condannava invece questi ultimi al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore della DPL, ritenendo questa carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda avanzata dai lavoratori, in quanto mero nuncius del provvedimento prefettizio e dunque estranea al merito dello stesso.

Avverso tale decisione i predetti lavoratori in epigrafe indicati proponevano ricorso affidandolo a tre motivi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Territoriale di (OMISSIS) e la Prefettura di (OMISSIS)-Ufficio Territoriale di (OMISSIS) rimanevano intimati.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 416 c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, per aver, erroneamente, il Tribunale, ritenuto soccombenti i ricorrenti lavoratori nei confronti della DPL. A riguardo rilevavano che, se pur i provvedimenti impugnati erano stati deliberati dalla Prefettura di Firenze, avevano assunto la loro completezza procedimentale nell’ordinanza ingiunzione emessa dalla DPL. Era stato quest’ultimo, infatti, l’atto inflittivo della sanzione irrogata. Rilevavano peraltro che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte della DTL era stata sollevata tardivamente (solo in appello), rispetto a quanto previsto dall’art. 416 c.p.c..

2) Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato con l’art. 163 c.p.c., commi 3 e 4, art. 414 c.p.c., e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6. Con tale motivo è rilevata l’erroneità della decisione sempre in punto di spese in quanto frutto di una eccezione che, non solo tardiva, era stata formulata soltanto rispetto ad uno dei lavoratori e dunque non riferita a tutti.

3) Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione L. n. 145 del 1990, art. 9, comma 4, in combinato con l’art. n. 689 del 1981. I ricorrenti lamentano la errata valutazione del tribunale sulla qualità di nuncius della DPL in quanto il provvedimento finale di ingiunzione al pagamento emesso da quest’ultima integra e conclude il procedimento sanzionatorio in oggetto.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente perchè attinenti alla medesima questione inerente la qualità processuale e sostanziale della DTL.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che “In tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l’autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorchè si tratti di organo periferico dell’amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, come sostituito dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministro” (Cass. 15169/2015).

In altro contesto processuale ha poi ribadito che “In tema di sanzioni amministrative per violazione della legge sullo sciopero, in sede di opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro applicativa delle sanzioni amministrative, di natura pecuniaria, deliberate dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono inammissibili le censure che abbiano ad oggetto la delibera della Commissione stessa, atteso che contro quest’ultima è ammesso solamente, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 20 bis, ricorso al giudice del lavoro” (Cass. n. 24207/2010).

I principi richiamati evidenziano come nel procedimento articolato che giunge alla inflizione della sanzione amministrativa e nel quale siano coinvolti più soggetti pubblici che abbiano differenti competenze e che in ragione di quelle concorrano all’iter procedimentale che si conclude con la sanzione, legittimato passivo nei giudizi di opposizione alle sanzioni sia sempre quello che da ultimo, completando l’iter procedimentale, emette la sanzione così assumendo la veste di soggetto finale responsabile del provvedimento adottato. A tale conclusione deve giungersi in ragione della necessità di evidenziare la unitarietà del procedimento amministrativo che, sebbene coinvolgente più soggetti interagenti, resta finalizzato ad un unico risultato quale la eventuale sanzione, che, in quanto tale, rilevi singolarmente nei suoi effetti, ivi compreso quello della possibile opposizione. Il soggetto legittimato passivo, in caso di opposizione, è dunque identificabile con l’Amministrazione che abbia adottato ed emesso il provvedimento finale, unico dotato di effetti sui terzi interessati.

A tali conclusioni anche recentemente questa Corte è giunta, in differente materia, sancendo che “in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione” (Cass. n. 1661/2019; Cass. n. 22885/2018).

I motivi di impugnazione devono essere pertanto accolti e cassata la sentenza per la parte oggetto della attuale impugnazione, relativa alle spese del giudizio di merito, con rinvio al Tribunale di Firenze, diverso giudice, per la decisione della causa in osservanza dei principi sopra evidenziati e sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte il ricorso; cassa la sentenza per la parte oggetto della impugnazione e rimette la causa al tribunale di Firenze, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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