Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6964 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6964 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 29750-2014 proposto da:
BECCHETTI LIA ESTER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA pia4!e- 31A

GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CHIARI, FUCO PERO
“’ES& Aro tJ

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO PETRACCA giusta procura a

P(4071- 1 6

margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2187/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA-SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA,
depositata il 23/04/2014;

Data pubblicazione: 08/04/2016

4

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;
udito l’Avvocato Roberto Chiari (delega avvocato Angelo Petracca) difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti.

Considerato in fatto
Lia Ester Becchetti ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti

indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia-sezione distaccata di Brescia -in controversia avente ad oggetto
l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi ex art.38 d.p.r. 600/73 portanti
irpef ed accise alcoolici per l’anno 2006 ed iperf per l’anno 2007- aveva riformato,
accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la sentenza di primo
grado favorevole alla contribuente.
In particolare, il Giudice di appello riteneva, contrariamente al primo
Giudice, che la contribuente non avesse dato prova di essere stata in possesso,
negli anni oggetto di accertamento, delle somme a suo tempo versate dalla
compagnia di assicurazione, mentre non corrispondeva al vero che la stessa
contribuente fosse convivente con il figlio.
A seguito di deposito di relazione ex art.38 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio con rituale comunicazione alle parti.

Ritenuto in diritto
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto
decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, secondo la
prospettazione difensiva, l’orientamento giurisprudenziale posto dal Giudice di
appello a fondamento della decisione (ovvero l’onere in capo al contribuente di
dimostrare il possesso di redditi negli anni oggetto di accertamento) era stato
superato da un più recente orientamento di questa Corte (sentenza n.6396/2014).
2.Con il secondo motivo —rubricato: le presunzioni nella disciplina fino al periodo

di imposta 2008 e la prora contraria a carico del contribuente- la ricorrente deduce,
attraverso l’analisi degli orientamenti giurisprudenziali e del nuovo disposto del
citato art.38, come novellato dall’art.22 del dl. n.78/2010, che alle risultanze
dell’accertamento sintetico debba essere riconosciuto il valore, al pari dei parametri

Ric, 2014 n. 29750
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sez. MT ud. 04-02-2016

dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza,

e degli studi di settore, di mera presunzione semplice con l’ulteriore conseguenza
della necessità di un contraddittorio preventivo.
3.1 mezzi sono inammissibili. Il primo motivo, invero, seppure rubricato ai
sensi del n.5, I comma, dell’art.360 c.p.c. non individua un “fatto” il cui esame
sarebbe stato omesso dalla Commissione Regionale, ma introduce, in realtà., una
questione in diritto la quale, peraltro, è manifestamente infondata. Nella specifica

Cass.n.25104/2014) ha così chiarito i confini della prova contraria a carico del
contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art.38 DPR
600/1973: “A norma dell’art. 38, comma sesto d.p.r. n. 600 del 1973, l’accertamento del

reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea
documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente ; costituito in
tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta,
tuttavia la citata cliiposizione prevede anche che “Pentita’ di tali redditi e la durata del loro
possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di piti
della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a
ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti
ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia
espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che
ciO sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico
riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali
eventuali ulteriori redditi e della “durala” del relativo possesso, previsione che ha
l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la
disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacita
contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali
ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità
non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore
investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a
giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto
ascriversi a redditi non dichiarati”.
E, nella specie, la sentenza impugnata, nel richiedere la prova del possesso
di redditi negli anni oggetto di accertamento (e non, come ritenuto dalla ricorrente,

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materia, questa Corte (Cass.n. 8995/2014 richiamata dalla successiva

la prova del nesso eziologico tra reddito e spesa) appare del tutto conforme a detti
principi.
4.11 secondo mezzo è inammissibile non rispondendo allo schema legale di
cui agli artt.360 e 366 c.p.c. Peraltro, anche a volerlo ritenere mera tesi difensiva, le
argomentazioni ivi svolte non appaiono condivisibili alla luce della recente
sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n.24823/2015) la quale nello statuire

clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale , ha individuato, tra gli altri, un
argomento asseverante a contrario, proprio, nel dato normativo dell’art.22, comma
1, dl. n.78/2010, convertito nella legge 122/2010 che ha introdotto l’obbligo del
contraddittorio endoprocedirnentale in tema di accertamento sintetico “con ejlètto

per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto
alla data di entrata in vigore de/presente decreto”.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata
alle spese di questo giudizio liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 si da
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre eventuali
spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2016.

che, allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento tributano nazionale una

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