Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6963 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. I, 25/03/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17376/2009 proposto da:

P.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Sig. P.R., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione dell’equa riparazione, quantificata in Euro 13.500,00, per il danno non patrimoniale derivatogli dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Campania in data 2 maggio 2000, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso alla Corte d’appello. Questa, con decreto depositato il 19 novembre 2008, rilevato che trattavasi di ricorso seriale e per lungo tempo non era stata presentata istanza di prelievo, così dimostrandosi uno scarso interesse al giudizio e dell’oggetto del giudizio (riguardante l’esclusione di …. talune indennità ai fini del computo dell’indennità di buonuscita); quantificata in otto anni e cinque mesi la durata del processo e in cinque anni e cinque mesi la sua eccessiva durata, determinava l’indennizzo complessivamente in Euro 3.790,00, oltre interessi dalla decisione. Avverso tale decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 9 luglio 2009, formulando dieci motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si formula il seguente quesito: “La L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU o di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale e applicare la CEDU”? Il motivo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato, in quanto del tutto astratto e privo di riferimento alla decisione ed alla fattispecie concreta.

2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo – da esaminarsi in relazione ai quesiti come formulati – si lamenta che l’indennizzo non sia stato liquidato in relazione all’intera durata del processo. I motivi sono infondati, dovendo considerarsi che la liquidazione con riferimento al solo periodo di eccessiva durata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (ex multis Cass. 14 febbraio 2008, n. 3716; 14 febbraio 2008, n. 3716) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la legge nazionale impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole del processo e non all’intera durata dello stesso; e tale modalità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

3. Con il quinto ed il sesto motivo si censura la misura dell’indennizzo liquidato, in quanto inferiore ai parametri fissati dalla CEDU. Con il quinto motivo si formula il seguente quesito: “Una volta accertato il diritto all’equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua si Euro 1.000,00 – 1.500,00”? Con il sesto motivo si formula il seguente quesito: “La Corte ha omesso di motivare le ragioni per le quali andava derogato il principio secondo cui spetta un’equa riparazione nella misura di Euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno di ritardo, dovendo viceversa attenersi, in mancanza di prova diversa, ai parametri europei di Euro 1.000,00-1.500,00”? Anche tali motivi sono inammissibili concludendosi con quesiti del tutto astratti, non collegati con il contenuto della decisione impugnata e la fattispecie concreta e non rapportati alla motivazione del decreto impugnato, che ha specificamente motivato sulle ragioni della misura dell’indennizzo liquidato (serialità del ricorso e mancanza d’istanza di fissazione).

4. Con il settimo e l’ottavo motivo si censura la mancata concessione del “bonus” di 2000,00 Euro, che si asserisce dovuto trattandosi di causa di lavoro e l’omessa pronuncia al riguardo. I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili in quanto, come già statuito da questa Corte, (ex multis Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto per il danno non patrimoniale, la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e a riparare un pregiudizio normalmente sempre presente ed uguale, mentre l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto “bonus”) postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore; conseguentemente, nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il “bonus” spetta “ratione materiae”, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono allegate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

5. I due successivi motivi riguardano la compensazione per metà delle spese di causa, che si allega essere errata. I motivi non censurano la “ratio decidendi” della motivazione, che è costituita dalla parziale soccombenza, addotta dalla Corte d’appello a fondamento della compensazione delle spese per metà, essendo stata la domanda accolta solo in parte. Essi sono pertanto inammissibili.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla per le spese.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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