Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6963 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6963 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 29795-2014 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA., VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MAGGI AD/ARO, FAGGIANO MARIA LUISA O MARIA
LUCIA, PENNELLA ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA,
REA DELLA LIBERTÀ’ 20, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRA GULLO, rappresentati e difesi dall’avvocato
TIZIANA MAGARAGGIA, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

.Aìh

T/TE,

Data pubblicazione: 08/04/2016

- controdcorrenti avverso la sentenza n. 2503/2014 della CORTE D’APPELLO di
LECCE 20/10/2014, depositata il 27/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

controricorrenti, che si riporta ai motivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23.3.2010, il Tribunale di Brindisi ha accolto, nei limiti
della prescrizione quinquennale, il ricorso proposto dagli epigrafati
controricorrenti – già dipendenti NATO (USAFE di S. Vito dei Normanni)
transitati al Ministero della Giustizia ex I. n. 98/71, in posizione B1 la
prima ed in Al gli altri – inteso ad ottenere la declaratoria del diritto
all’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel computo del
beneficio, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 344 del 1983, dell’1,25% dello
stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno di servizio o
frazione prestato presso l’organismo militare.
La Corte di appello di Lecce ha respinto il gravame del Ministero
confermando la pronunzia impugnata, osservando che sia l’Adunanza
Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 1931 del
6.12.2000), che il Consiglio di Stato ( sez IV 28.12.2006 n. 8008)
avevano affermato la natura retributiva dell’indennità integrativa speciale
in linea con quanto ritenuto da Corte Cost. 243/93, che nel contratto
collettivo 1998/2000 l’IlS era ricompresa nella retribuzione come voce
singola non conglobata, laddove l’art. 20 del ccnI comparto Ministeri
sottoscritto il 16.6.2003 aveva, invece, innovato la disciplina in tema,
prevedendo che l’I.I.s. dovesse essere inglobata nello stipendio tabellare
assunto come base di computo. Riteneva che la circostanza che a
decorrere dalli .1.2003 l’indennità, alla stregua del comma 3 dell’art. 20
del contratto di comparto, non fosse più corrisposta come voce ma

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udito l’Avvocato TIZIANA MAGARAGGIA, difensore dei

componesse il trattamento retributivo non determinava il mutamento
della natura giuridica dell’attribuzione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero con unico motivo
di impugnazione, cui resistono i dipendenti, con controricorso.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai
sensi dell’ari 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della
I controricorrenti hanno

depositato memoria ai sensi del secondo comma dell’articolo suindicato.
Viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del dor
25.6.1983 n. 344 in relazione all’ad. 360, n. 3, c.p.c., rilevandosi che il
riferimento nel testo della norma ad una percentuale dello stipendio
iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in
godimento al momento dell’assunzione del personale di cui alla legge
98/71 ed alla legge 596/79 alle dipendenze dello Stato indica
chiaramente che il beneficio doveva essere determinato in relazione allo
stipendio tabellare alla data dell’assunzione in servizio presso il
Ministero.

Essendo stati i dipendenti assunti in epoca anteriore

(rispettivamente in data 2.12.2002, 30.12.1996 e 30.12.1996) rispetto
all’inglobamento dell’IlS nello stipendio tabellare, avvenuto con l’art. 20,
co. 3, ceni 2002/2005 comparto Ministeri, sottoscritto il 16.1.2003 con
decorrenza dal 1.1.2003, il nuovo meccanismo introdotto da tale data
non poteva influire sulla quantificazione dei beneficio invocato, da
calcolarsi al momento dell’assunzione prendendo a base
esclusivamente lo stipendio tabellare esistente a tale data.
Si controverte dei diritto dei controricorrenti, già dipendenti della Nato,
assunti nelle date suindicate presso il Ministero della Giustizia, al
beneficio economico previsto dall’ad. 5 del d.P.R. 25 giugno 1983 n. 344
(recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 29
aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie),
secondo il quale “Il servizio prestato dal personale di cui alla legge 9
marzo 1971, n. 98, e alla legge 23 novembre 1979, n. 596, alle
dipendenze degli organismi militari operanti sul territorio italiano
nell’ambito della Comunità atlantica, dà titolo ad un beneficio pari
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presente udienza in Camera di consiglio.

all’1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo
corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale è stato assunto
alle dipendenze dello Stato, per ogni anno di servizio o frazione di anno
superiore a sei mesi, con le modalità previste dall’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310”. Gli interessati
rivendicano, nello specifico, l’inclusione dell’indennità integrativa

non consentita in base al tenore della norma invocata.
Deve rilevarsi che Illis, istituita nel 1959, era una delle componenti della
retribuzione dei dipendenti del comparto ed è restata espressamente
distinta dalle altre fino al 31 dicembre 2002, poiché inglobata nello
stipendio tabellare solo a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Alla data del 2 dicembre 2002 ed in quelle precedenti, di assunzione
dei controricorrenti, il coni 1998/2001, all’art. 25, prevedeva che la
retribuzione base mensile fosse costituita dal valore economico mensile
di ciascuna delle posizioni economiche previste all’interno di ciascuna
area – ivi comprese le posizioni super di cui all’art. 17 del CCNL del
16.2.99 – e dall’indennità integrativa speciale.
Costituisce dato pacifico, atteso il chiaro tenore letterale della
disposizione, che il d.P.R. n. 344 del 1983 non ha fatto cenno all’I.I.S.,
ma ha menzionato il solo stipendio.
Per “stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla
posizione giuridica” di assunzione nello Stato non può, pertanto, che
intendersi lo stipendio tabellare di base della posizione giuridica
attribuita all’atto dell’assunzione.
Ciò – come di recente affermato nell’ambito di orientamento
giurisprudenziale amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, ser III,
12.5.2011 n. 2852) – in primo luogo perché il dato letterale della norma
contrattuale di cui si discute non lascia spazio alla considerazione di
ulteriori elementi facenti parte della retribuzione globale, pur aventi
indubbia natura retributiva e, in secondo luogo, perché è in tal modo che
la norma contrattuale ha voluto perseguire la finalità perequativa ad
essa sottesa, evidentemente tenuto anche conto del dato che l’indennità
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speciale nel computo di detto beneficio, che il Ministero ritiene, invece,

in parola era comunque percepita separatamente dall’impiegato. E
stato evidenziato che nella norma richiamata non v’è menzione
dell’indennità integrativa speciale, ancorché da lungo tempo istituita
rispetto all’epoca di emanazione della stessa, e che la (autonoma)
inclusione di tale indennità nel computo del beneficio si sarebbe risolta
nella sua duplice corresponsione, sia pur in quota parte, in contrasto col

della medesima indennità, secondo cui “L’indennità integrativa speciale
compete ad un solo titolo” (cfr., in tali termini, Consiglio di Stato, sez. III,
n. 2852/11 cit.).
Tali considerazioni sono del tutte condivise dal Collegio e deve
affermarsene la validità in relazione ad ipotesi di passaggio alle
dipendenze dell’amministrazione avvenuto, come per i controricorrenti,
prima del 1.1.2003, giacché l’art. 20, cc. 3, del CCNL di categoria
sottoscritto il 12 giugno 2003 ha stabilito la ricomprensione dell’iis ed il
suo assorbimento nello stipendio tabellare con tale decorrenza.
Né può conferirsi rilevanza a quanto affermato nella memoria dai
controricorrenti in relazione al valore da attribuirsi al comportamento
successivo delle parti. E’ principio affermato da questa Corte quello alla
cui stregua nell’interpretare la norma collettiva, il giudice del merito può
limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del
tenore letterale della disposizione da interpretare soltanto se questo
riveli l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna
perplessità sull’effettiva portata della clausola, dovendo far ricorso, in
caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle
parti nell’applicazione della clausola stessa ed alla considerazione di
tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 e seguenti cod. Civ
(Cass. 4.1.2013 n. 110, Cass. 10.3.2008 n. 6366). Nella specie l’art. 5
del dpr 344/83 (contenente norme risultanti dalla disciplina prevista
dall’accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed
altre categorie) commisura l’entità del beneficio previsto, in misura
percentuale, allo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente
alla posizione giuridica in base alla quale è avvenuta l’assunzione alle
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disposto dell’art. 1, co. 4, della legge 27 maggio 1959 n. 324, istitutiva

dipendenze dello Stato, con ciò ponendo richiamo testuale ad un dato
ben individuato rinvenibile nella contrattazione sulla cui base è stato
disciplinato il rapporto di lavoro del dipendente all’atto della sua
assunzione. Il tenore del rinvio operato è inequivoco e pertanto non vale
riferirsi ai principi su richiamati, posto che il comportamento successivo
delle parti è invocato in relazione a quanto previsto dalla norma

il valore di parametro predefinito ben tenuto presente nella
individuazione dell’entità del beneficio accordato. Sicchè è estraneo
all’ambito interpretativo della norma del DPR del 1983 il comportamento
successivo delle parti, che potrebbe in ipotesi rilevare per interpretare le
disposizioni del ccnI in vigore all’atto dell’assunzione presso
l’amministrazione statale. Ciò senza considerare che il comportamento
delle parti posteriore alla conclusione dello stesso, che può assumere
rilievo ai fini della sua interpretazione, è solo quello posto in essere in
esecuzione ed in riferimento a quel contratto e non, quindi, un
comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei
precedenti, dai quali deriva un assetto negoziale autonomo e distinto,
fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali (cfr. Cass. 25.9.2007 n.
19928) e che in sede di interpretazione del contratto collettivo, ove il
giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni
impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà
comune, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il
tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti,
l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza
necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento
si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali (cfr.
Cass. 21.8.2013 n. 19357).
Va, poi, aggiunto che anche in tema di determinazione della base di
computo di istituti retributivi indiretti il riferimento al solo stipendio
tabellare, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, è stato
ritenuto tale da non suscitare dubbi di legittimità costituzionale in
riferimento all’art. 36, in quanto la proporzionalità e l’adeguatezza della
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contrattuale cui si rinvia, che assume, tuttavia, nella specie unicamente

retribuzione vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla
globalità di questa (cfr, per un mero riferimento Cass. 1717111), e che
nel caso all’esame le modalità di computo del beneficio tendono
unicamente alla valorizzazione, in termini economici, del servizio
prestato presso la Nato. Infine, proprio tale finalità esclude la rilevanza
delle disposizioni contrattuali collettive successive nei termini invocati in

computato avendo riguardo ad una percentuale dello stipendio iniziale
per ogni anno di servizio pregresso, senza alcuna incidenza di
successive modificazioni della nozione di stipendio presa a riferimento
dalla norma.
Alla luce di tali considerazioni, deve pervenirsi all’accoglimento del
ricorso del Ministero, cui consegue la cassazione della decisione della
Corte di Lecce. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai
sensi dell’art. 384, 2° comma, seconda parte, la causa può essere
decisa nel merito nel senso del rigetto della domanda dei dipendenti.
Il diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimità
rispetto a quello seguito nelle fasi del merito induce a compensare tra le
parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda di cui all’originario ricorso.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e
quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.3.2016

via subordinata dalla difesa dei dipendenti, posto che il beneficio è

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