Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6962 del 25/03/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 6962 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
SENTENZA
sul ricorso 233-2009 proposto da:
STREGA ALBERTI BENEVENTO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore,
elettivamente a ROMA, VIA
DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI
GERARDO & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli
avvocati DI CERBO FERDINANDO E VESCI GERARDO, giusta
2014
delega in atti;
– ricorrente
260
contro
è
DEL
GROSSO
ANNAMARIA
elettivamente domiciliata
C. F.
DLGNMR70T41A783J,
in ROMA, VIA ODERISI DA
Data pubblicazione: 25/03/2014
GUBBIO 31, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA
BORZACCHIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato
TRUPPI MICHELE, giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1178/2008 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato CORDOGNOTTO FABIO per delega VESCI
GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
estinzione.
//
di NAPOLI, depositata il 03/04/2008 R.G.N. 9108/2005;
Fatto e diritto
La Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la
nullità dei termini apposti ai contratti a tempo indeterminato stipulati tra Annamaria Del
Grosso e la Strega Alberti Benevento s.p.a. e per l’effetto la sussistenza tra le medesime
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 28 ottobre
1990 con diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio; condannava la società al
risarcimento del danno quantificato in una somma pari alle retribuzioni maturate dalla
data di notifica del ricorso di primo grado alla sentenza, retribuzioni da determinarai
avendo riguardo al livello di inquadramento in atto alla scadenza del termine apposto
all’ultimo contratto e tenendo conto degli eventuali scatti di anzianità maturati sulla base
dell’anzianità di servizio computata in relazione ai periodi lavorati,oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato a tre motivi la Strega
Alberti Benevento s.p.a. . Ha resistito con controricorso la parte intimata .La società
ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. . Successivamente
la società ha depositato atto di rinunzia al ricorso in data 20.1.2014 chiedendo
dichiararsi la estinzione del giudizio.
Rilevata la ritualità della rinuncia al ricorso, sottoscritta ai sensi dell’art. 390 cod. proc.
civ. dal legale rappresentante della società e dal difensore e, per adesione, da Anna
Maria Del Grosso e dal relativo difensore, va dichiarata ai sensi dell’art. 391 cod. proc.
civ. la estinzione del giudizio. Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese attesa l’adesione
alla rinunzia prestata dalla controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio . Nulla spese.
Roma, 22 gennaio 2014
Il Consigliere est.
A
Qo
1
•
ril Funz;onarìo
Vir nin
‘zi71r:r)
Depos -,
MAR 2014
Il Furzionar
Virg- •