Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6962 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 17/03/2017, (ud. 19/07/2016, dep.17/03/2017),  n. 6962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22935-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE DI MILANO, con ordinanza emessa il 25/09/2015 (r.g. n.

4813/2015) nella causa tra:

SLAI COBAS, P.R., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

COLLEGIO DI VIGILANZA, REGIONE LOMBARDIA, CITTA’ METROPOLITANA DI

MILANO, COMUNE ARESE, COMUNE GARBAGNATE MILANESE, COMUNE RHO, COMUNE

LAINATE, ORGANO DI VIGILANZA, ALFA BUSINESS PARK S.R.L.;

– resistenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

DE AUGUSTINIS Umberto, il quale conclude perchè, pronunciando nel

regolamento di giurisdizione in esame, sia affermata la

giurisdizione amministrativa.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE,

pronunciando sul regolamento necessario di giurisdizione proposto dal Tribunale di Milano, osserva:

– Che, con sentenza n. 2574 del 2014, il Tar della Lombardia, investito in sede di traslatio del ricorso straordinario proposto al Presidente della Repubblica dalla Slai Cobas, lo dichiarava inammissibile;

– Che l’istante aveva, in particolare, chiesto l’annullamento delle determinazioni e delle conclusioni del Collegio di vigilanza per l’accordo di programma assunte nella riunione del 26 settembre 2007 presso la sede della regione Lombardia e comunicate con nota del 14 novembre 2007, nonchè di tutti gli atti precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque connessi;

Che il Tar aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendola devoluta al giudice ordinario, volta che la domanda, ancorchè connotata da ragioni di legittimità, si proponeva, nella sostanza, di conseguire l’accertamento dell’obbligo, in capo ad una società privata, di adempiere ad obbligazioni contrattuali, fonti di diritto soggettivi alla costituzione di un rapporto di lavoro; di tal che rispetto ad essa, il giudice amministrativo doveva ritenersi carente di giurisdizione, anche in via esclusiva – onde la sua inidoneità ad accertare l’esistenza di obblighi conseguenti ad un accordo paritetico tra le parti, da riconoscersi non soltanto in favore delle persone fisiche ricorrenti per la Slai Cobas, ma, in caso di accoglimento della domanda, anche di 550 lavoratori rimasti privi di occupazione a seguito dell’abbandono dell’area di Arese deciso dalla Fiat e dal’Alfa Romeo;

Che il Tribunale di Milano, con ordinanza pronunciata L. n. 69 del 2009, ex art. 59, comma 3 dissentiva da tali conclusioni, rimettendo a queste sezioni unite la questione di giurisdizione;

– che la trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7, comma 8 (codice del processo amministrativo) è ammessa unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;

– che, anche a seguito dell’abrogazione della L. n. 241 del 1990, art. 11, comma 5 (ex art. 4 primo comma, allegato 4 C.p.A.), resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A. la controversia avente ad oggetto il rispetto degli obblighi nascenti da convenzioni stipulate tra comuni ed altri enti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. A), n. 2 codice del processo amministrativo, e correlate all’esecuzione di un accordo – da qualificare come integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo (nel caso di specie, sotteso ad una specifica attività anche urbanistica della P.A.);

che la domanda proposta dalla Slai Cobas ha ad oggetto un petitum volto all’annullamento di un atto indiscutibilmente amministrativo, fonte, in ipotesi, di posizioni soggettive di diritti o di interessi legittimi comunque rientranti tout court nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A.;

– che la pur addotta circostanza per la quale l’accordo in questione sia stato superato da altri ad esso successivi – così che parte ricorrente potrebbe avere perduto, in ipotesi, il necessario interesse ad agire – forma oggetto di una indagine devoluta alla cognizione, nel merito, del giudice fornito di giurisdizione;

– che nessun rilievo assume il passaggio in giudicato della sentenza del Tar, atteso l’effetto panprocessuale delle decisioni di queste sezioni unite in materia di giurisdizione, non impedito dalla formazione del giudicato.

PQM

La Corte decidendo sul regolamento necessario di giurisdizione proposto dal Tribunale di Milano, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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