Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6962 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. II, 11/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24690/2019 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avv. COSIMO CASTRIGNANO’, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da B.M. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il B. affidandosi a sei motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 50-bis e 738 c.p.c., perchè il Tribunale avrebbe svolto l’udienza istruttoria in composizione monocratica, e non collegiale.

La censura è infondata. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, prevede infatti che la trattazione del ricorso avverso i provvedimenti della Commissione territoriale in materia di protezione internazionale avvenga nelle forme di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg. e quindi innanzi il Tribunale – ed in particolare, innanzi la sezione specializzata istituita con D.L. n. 13 del 2017, convertito in L. n. 46 del 2017 – in composizione collegiale. La disciplina dei procedimenti trattati in Camera di consiglio prevede la possibilità, per il presidente del collegio, di nominare un relatore, anche per il compimento di atti istruttori. In ogni caso, la violazione della regola che impone la trattazione collegiale del procedimento non si traduce, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, automaticamente in un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, per l’attività in concreto svolta dal giudice monocratico su delega del collegio, se ad essa non si colleghi lo svolgimento di funzioni decisorie o comunque valutative. Detto principio, affermato da tempo in relazione al giudizio di appello (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12957 del 14/06/2011, Rv. 618359; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6426 del 9/03/2014, Rv. 629718; nonchè Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15503 del 22/07/2005, Rv. 584133) è stato esteso anche al giudizio di protezione internazionale (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18787 del 10/09/2020, Rv. 659121 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22968 del 21/10/2020, Rv. 659236). Nella specie il B. si limita a denunciare il fatto che l’udienza istruttoria si sia tenuta dinanzi il componente del collegio delegato dal presidente, senza aggiungere alcuna altra deduzione sulla natura dell’attività svolta, che comunque non risulta aver investito funzioni di natura decisoria o valutativa, anche in considerazione del fatto che all’udienza, fissata dal Tribunale a causa dell’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa, compariva il solo procuratore del richiedente la protezione, che ribadiva le conclusioni di cui al ricorso (cfr. pag. 2 del decreto impugnato).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un fatto decisivo, e la violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., perchè il Tribunale non avrebbe rilevato che la Commissione territoriale aveva rigettato la domanda di protezione in composizione non collegiale. La conferma di tale vizio emergerebbe, ad avviso del ricorrente, dal fatto che il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo recherebbe la sola firma del presidente della commissione.

La censura è infondata. La circostanza che il provvedimento sia sottoscritto dal solo presidente della Commissione non vale a dimostrare che lo stesso sia stato assunto senza la partecipazione dell’intero collegio. Inoltre, ammesso e non concesso che si possa ravvisare una violazione relativa alla fase amministrativa – il che, come detto, non è, nel caso specifico – la stessa sarebbe in ogni caso irrilevante, posto che il giudizio non verte sui vizi e sulla legittimità dell’atto impugnato, bensì sulla spettanza del diritto soggettivo alla protezione internazionale, con conseguente piena esplicazione del contraddittorio, ed esercizio delle garanzie di difesa, nella fase giurisdizionale di opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione circa un fatto decisivo, poichè il Tribunale non avrebbe dato rilievo alla circostanza che il diniego della Commissione territoriale non sarebbe stato tradotto in lingua conosciuta dal richiedente.

Anche questa censura è infondata, da un lato per le stesse ragioni già esposte in relazione al secondo motivo, e dall’altro lato in quanto comunque il B. ha potuto proporre tempestiva opposizione avverso il provvedimento amministrativo, in tal modo esplicando compiutamente le sue prerogative e senza subire lesioni in concreto al suo diritto di difesa.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, perchè il Tribunale non avrebbe disposto la rinnovazione della sua audizione, pur avendo dubbi sull’attendibilità del suo racconto.

La censura è inammissibile. Il ricorrente non si cura di indicare i dettagli della storia personale che aveva riferito in Commissione e nel ricorso introduttivo del giudizio di merito. Dal decreto impugnato si evince che la fuga era stata collegata ad una lite familiare e che la storia è stata ritenuta dal giudice di merito non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Questa statuizione non è attinta dal motivo in esame, che si concentra sulla critica di un giudizio di non attendibilità che non emerge dal decreto impugnato.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35-bis, perchè il Tribunale non avrebbe correttamente esercitato il proprio dovere di collaborazione istruttoria.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7 e il difetto di motivazione perchè il Tribunale non avrebbe considerato il contesto interno esistente in Ghana, Paese di origine del richiedente.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Il giudice di merito ha infatti escluso la sussistenza, in Ghana di una situazione di violenza generalizzata rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base di fonti idonee ed aggiornate, opportunamente indicate nella motivazione (cfr. pag. 6 del decreto). Il ricorrente non richiama altre fonti informative, ma si limita a dolersi del mancato utilizzo, da parte del giudice di merito, delle C.O.I. specificamente indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, senza tuttavia indicare quali specifiche informazioni emergerebbero dalle predette C.O.I. e perchè esse sarebbero in contraddizione con la ricostruzione di fatto operata dal giudice di merito, dimostrando la non adeguatezza, o lo scarso aggiornamento, delle informazioni da quest’ultimo utilizzate. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S. C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, poichè l’atto notificato dal Ministero nel presente giudizio di legittimità non presenta i requisiti minimi del controricorso.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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