Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6962 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. II, 11/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22950/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA APOLLODORO n.

26, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FILARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONELLA ZOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da M.S. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione lo M. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nel testo modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, per contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso in Cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione della sentenza impugnata.

La censura è manifestamente infondata.

Va premesso infatti che le caratteristiche che la procura speciale per la proposizione del ricorso in Cassazione deve presentare non sono disciplinate da alcuna norma di rango costituzionale. L’art. 369 c.p.c., comma 2, che costituisce norma di legge ordinaria, prevede che il ricorrente abbia l’onere, a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare nella cancelleria della Corte di Cassazione, unitamente al ricorso – e quindi nel termine fissato dal comma 1 della disposizione in esame – la procura speciale, se questa è conferita con atto separato dal ricorso stesso. La disposizione è stata pacificamente interpretata da questa Corte nel senso che la procura debba contenere elementi idonei a garantirne la specialità, e quindi:

1) debba contenere riferimenti specifici alla proposizione del ricorso in Cassazione e al provvedimento da impugnare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7611 del 14/08/1997, Rv. 506780; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10235 del 04/08/2000, Rv. 539160; Cass. Sez. U., Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132-03) ovvero essere materialmente unita al ricorso al quale si riferisce (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3831 del 05/07/1979, Rv. 400285; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 08/03/2006, Rv. 587586; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15692 del 03/07/2009, Rv. 609311; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23777 del 14/11/2011, Rv. 620654);

2) non debba contenere espressioni contrastanti con il requisito di specialità (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515 e Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18257 del 24/07/2017, Rv. 645155);

3) debba risultare conferita in data successiva a quella del deposito del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27012 del 07/12/2005, Rv. 586026; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5554 del 09/03/2011, Rv. 616301; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014, Rv. 633148; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020, Rv. 658572).

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”. A parte la differenza tra le conseguenze previste, rispettivamente, dall’art. 369 c.p.c., comma 2 e dalla disposizione in esame, per l’inosservanza del requisito formale da esse contemplato – improcedibilità, nel caso dell’art. 369 c.p.c., comma 2, ed inammisibilità, nel caso di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 – la struttura delle due norme appare sostanzialmente coincidente, posto che in entrambi i casi si può agevolmente individuare la comune ratio di assicurare che la specialità della procura a proporre ricorso in Cassazione sia garantita dal suo rilascio in epoca successiva al provvedimento da impugnare. Per maggior precisione, in epoca successiva al deposito del provvedimento stesso, nel caso di cui all’art. 369 c.p.c., ed alla sua comunicazione, nel caso del decreto conclusivo del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale. Sotto questo profilo, dunque, non si configura alcun trattamento irragionevolmente differenziato tra le due norme in commento.

Nè si configura alcuna sostanziale differenza tra le conseguenze processuali specificamente previste dalle due predette disposizioni: tanto nel caso di improcedibilità che di inammissibilità del ricorso, infatti, è precluso alla Corte di Cassazione l’esame dei motivi di censura proposti dal ricorrente e, in ambedue i casi, si producono gli effetti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa e carente motivazione del provvedimento impugnato, perchè il Tribunale non avrebbe adeguatamente apprezzato la situazione esistente in Senegal, ed in particolare nella Casamance, zona di provenienza del richiedente.

La censura è inammissibile. Il giudice di merito ha esaminato il contèsto locale del Senegal, ai fini della verifica della sussistenza del profilo di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), escludendolo in base a fonti citate, idonee ed aggiornate (cfr. pag. 6 del decreto). Il ricorrente richiama altre fonti informative, ma non indica quale specifica informazione da esse ricavabile contraddirebbe la ricostruzione di fatto operata dal giudice di merito, dimostrando la non adeguatezza, o lo scarso aggiornamento, delle informazioni da quest’ultimo utilizzate. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Da quanto precede deriva che il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

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