Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6962 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6962 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 29716-2014 proposto da:
MINISTERO

D ELI A

GIU l’IZI A

DIPARTIMENTO

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CALABRESE \ITU, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA
DELLA LIBERIA’ 20, presso lo studio delPavvocato ALESSANDRA
GULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA
MAGARAGGIA, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

Xf33

Data pubblicazione: 08/04/2016

avverso la sentenza n. 2194/2014 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 22/09/2014, depositata il 02/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato TIZIANA MAGARAGGIA, difensore del

FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 15.2.2011, il Tribunale di Brindisi ha accolto, nei limiti
della prescrizione quinquennale, il ricorso proposto da Calabrese Vito già dipendente NATO (USAFE di S. Vita dei Normanni) transitato al
Ministero della Giustizia ex I. n. 98/71 in posizione 63 – inteso ad
ottenere la declaratoria dei diritto all’inclusione dell’indennità integrativa
speciale nel computo del beneficio, previsto dall’ari 5 del d.P.R. n. 344
del 1983, dell’1,25% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per
ogni anno di servizio o frazione prestato presso l’organismo militare.
La Corte di appello di Lecce ha respinto il gravarne del Ministero
confermando la pronunzia impugnata, osservando che sia l’Adunanza
Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 1931 del
6.12.2000), che il Consiglio di Stato (sez. IV 28.12.2006 n. 8008)
avevano affermato la natura retributiva dell’indennità integrativa speciale
in linea con quanto ‘ritenuto da Corte Cost. 243/93, che nel contratto
collettivo 1998/2000 I’llS era ricompresa nella retribuzione come voce
singola non conglobata, laddove l’art. 20 del c.c.n.l. comparto Ministeri
sottoscritto il 16.6.2003 aveva invece innovato la disciplina in tema
prevedendo che l’iis dovesse essere inglobata nello stipendio tabellare
assunto come base di computo. Riteneva che la circostanza che a
decorrere dall’1.1.2003 l’indennità, alla stregua del comma 3 dell’art. 20
del contratto di comparto, non fosse più corrisposta come voce, ma
componesse il trattamento retributivo non determinava il mutamento
della natura giuridica dell’attribuzione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero con unico
motivo di impugnazione, cui resiste il Calabrese, con controricorso.
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controricorrente, che si riporta ai motivi.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della
presente udienza in Camera di consiglio. Il Calabrese ha depositato
memoria ai sensi del secondo comma dell’articolo suindicato.
Viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del dpr
25.6.1983 n. 344 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., rilevandosi che il

iniziale dei livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in
godimento al momento dell’assunzione del personale di cui alla legge
98/71 ed alla legge 596/79 alle dipendenze dello Stato indica
chiaramente che il beneficio doveva essere determinato in relazione allo
stipendio tabellare alla data dell’assunzione in servizio presso il
Ministero. Essendo stato assunto il Calabrese in epoca anteriore
(2.12.2002) rispetto all’ingiobamento dell’IlS nello stipendio tabellare,
avvenuto con l’art. 20, co. 3, ccril 2002/2005 comparto Ministeri,
sottoscritto il 16.1.2003 con decorrenza dal 1.1.2003, si sostiene che il
nuovo meccanismo introdotto con tale decorrenza non poteva influire
sulla quantificazione del beneficio invocato, da calcolarsi al momento
dell’assunzione prendendo a base esclusivamente lo stipendio tabellare
a tale data.
Si controverte del diritto del controricorrente, già dipendente della Nato,
assunto in data 2 dicembre 2002 presso il Ministero della Giustizia, al
beneficio economico previsto dall’art. 5 del d.P.R. 25 giugno 1983 n. 344
(recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 29
aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie),
secondo il quale “li servizio prestato dal personale di cui alla legge 9
marzo 1971, n_ 98, e alla legge 23 novembre 1979, n. 596, alle
dipendenze degli organismi militari operanti sul territorio italiano
nell’ambito della Comunità atlantica, dà titolo ad un beneficio pari
all’1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo
corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale è stato assunto
alle dipendenze dello Stato, per ogni anno di servizio o frazione di anno
superiore a sei mesi, con le modalità previste dall’art. 2 del decreto del
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riferimento nel testo della norma ad una percentuale dello stipendio

Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 1 t. L’ interessato
rivendica, nello specifico, l’inclusione dell’indennità integrativa speciale
nel computo di detto beneficio, che il Ministero ritiene, invece, non
consentita in base al tenore della norma invocata.
Deve rilevarsi che l’i.i.s., istituita nel 1959, era una delle componenti
della retribuzione dei dipendenti del comparto ed è restata

inglobata nello stipendio tabellare solo a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Alla data del 2 dicembre 2002, di assunzione del controricorrente, il
=il 1998/2001, all’art. 25, prevedeva che la retribuzione base mensile
fosse costituita dal valore economico mensile di ciascuna delle
posizioni economiche previste all’interno di ciascuna area – ivi
comprese le posizioni super di cui all’art. 17 del CCNL del 16.2.99 – e
dall’indennità integrativa speciale.
Costituisce dato pacifico, atteso il chiaro tenore letterale della
disposizione, che il d.P.R. n. 344 del 1983 non ha fatto cenno all’I.I.S.,
ma ha menzionato il solo stipendio.
Per “stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla
posizione giuridica” di assunzione nello Stato non può, pertanto, che
intendersi lo stipendio tabellare di base della posizione giuridica
attribuita all’atto dell’assunzione.
Ciò – come di recente affermato nell’ambito di orientamento
giurisprudenziale amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III,
12.5.2011 n. 2852) – in primo luogo perché il dato letterale della norma
contrattuale di cui si discute non lascia spazio alla considerazione di
ulteriori elementi facenti parte della retribuzione globale, pur aventi
indubbia natura retributiva e, in secondo luogo, perché è in tal modo che
la norma contrattuale ha voluto perseguire la finalità perequativa ad
essa sottesa, evidentemente tenuto anche conto del dato che l’indennità
in parola era comunque percepita separatamente dall’impiegato. E’
stato evidenziato che nella norma richiamata non v’è menzione
dell’indennità integrativa speciale, ancorché da lungo tempo istituita
rispetto all’epoca di emanazione della stessa, e che la (autonoma)
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espressamente distinta dalle altre fino al 31 dicembre 2002, poiché

inclusione di tale indennità nel computo del beneficio si sarebbe risolta
nella sua duplice corresponsione, sia pur in quota parte, in contrasto col
disposto dell’art. 1, co. 4, della legge 27 maggio 1959 n. 324, istitutiva
della medesima indennità, secondo cui “L’indennità integrativa speciale
compete ad un solo titolo” (cfr., in tali termini, Consiglio di Stato, sez. III,
n. 2852/11 cit.).

affermarsene la validità in relazione ad ipotesi di passaggio alle
dipendenze dell’amministrazione avvenuto, come per il Calabrese,
prima del 1.1.2003, giacché l’art. 20, co. 3, del CCNL di categoria
sottoscritto il 12 giugno 2003 ha stabilito la ricomprensione dell’iis ed il
suo assorbimento nello stipendio tabellare con tale decorrenza.
Né può conferirsi rilevanza a quanto affermato nella memoria dal
controricorrente in relazione al valore da attribuirsi al comportamento
successivo delle parti. E’ principio affermato da questa Corte quello alla
cui stregua nell’interpretare la norma collettiva, il giudice del merito può
limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del
tenore letterale della disposizione da interpretare soltanto se questo
riveli l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna
perplessità sull’effettiva portata della clausola, dovendo far ricorso, in
caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle
parti nell’applicazione della clausola stessa ed alla considerazione di
tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 e seguenti cod. Civ
(Cass. 4.1.2013 n. 110, Cass. 10.3.2008 n. 6366).
Nella specie l’art. 5 del dpr 344/83 (contenente norme risultanti dalla
disciplina prevista dall’accordo dei 29 aprile 1983 concernente il
personale dei Ministeri ed altre categorie) commisura l’entità del
beneficio previsto, in misura percentuale, allo stipendio iniziale del livello
retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale è
avvenuta l’assunzione alle dipendenze dello Stato, con ciò ponendo
richiamo testuale ad un dato ben individuato rinvenibile nella
contrattazione sulla cui base è stato disciplinato il rapporto di lavoro del
dipendente all’atto della sua assunzione. Il tenore dei rinvio operato è
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Tali considerazioni sono dei tutte condivise dal Collegio e deve

inequivoco e pertanto non vale riferirsi ai principi su richiamati, posto
che il comportamento successivo delle parti è invocato in relazione a
quanto previsto dalla norma contrattuale cui si rinvia, che assume,
tuttavia, nella specie unicamente il valore di parametro predefinito ben
tenuto presente nella individuazione dell’entità del beneficio accordato.
Sicchè è estraneo all’ambito interpretativo della norma del DPR del

rilevare per interpretare le disposizioni del celi in vigore all’atto
dell’assunzione presso l’amministrazione statale. Ciò senza considerare
che il comportamento delle parti posteriore alla conclusione dello
stesso, che può assumere rilievo ai fini della sua interpretazione, è solo
quello posto in essere in esecuzione ed in riferimento a quel contratto e
non, quindi, un comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi
modificativi dei precedenti, dai quali deriva un assetto negoziale
autonomo e distinto, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali (cfr.
Gess_ 25.9.2007 n. 19928) e che in sede di interpretazione del contratto
collettivo, ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale
delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e
univocità la loro volontà comune, cosicché non sussistano residue
ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo
dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente
compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari,
il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri
principali (cfr. Cass. 21.8.2013 n. 19357).
Va, poi, aggiunto che anche in tema di determinazione della base di
computo di istituti retributivi indiretti il riferimento al solo stipendio
tabellare, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, è stato
ritenuto tale da non suscitare dubbi di legittimità costituzionale in
riferimento all’art. 36, in quanto la proporzionalità e l’adeguatezza della
retribuzione vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla
globalità di questa (cfr. per un mero riferimento Cass. 1717/11), e che
nel caso all’esame le modalità di computo del beneficio tendono
unicamente alla valorizzazione, in termini economici, del servizio
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1983 il comportamento successivo delle parti, che potrebbe in ipotesi

prestato presso la Nato. Infine, proprio tale finalità esclude la rilevanza
delle disposizioni contrattuali collettive successive nei termini invocati
dalla difesa del Calabrese in via subordinata, posto che il beneficio è
computato avendo riguardo ad una percentuale dello stipendio iniziale
per ogni anno di servizio pregresso, senza alcuna incidenza di
successive modificazioni della nozione di stipendio presa a riferimento

Alla luce di tali considerazioni, deve pervenirsi all’accoglimento del
ricorso del Ministero, cui consegue la cassazione della decisione della
Corte di Lecce. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai
sensi dell’art. 384, 20 comma, seconda parte, la causa può essere
decisa nel merito nel senso del rigetto della domanda del Calabrese.
Il diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimità
rispetto a quello seguito nelle fasi del merito induce a compensare tra le
parti le spese dell’intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda di cui all’originario ricorso.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e
quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.3.2016

dalla norma.

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