Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6961 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1764/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/11/2005 r.g.n. 110/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. BALLETTI Bruno;

udito l’Avvocato ASSENNATO G. SANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dinanzi al Tribunale – giudice del lavoro di Saluzzo A.M. conveniva in giudizio l’I.N.P.S. esponendo:

a) di avere presentato domanda in data 11 dicembre 2001 per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno ordinario di invalidita’;

b) di avere avuto respinta la cennata domanda;

C) di avere esperito senza esito positivo la procedura amministrativa; chiedeva, pertanto, all’adito Giudice del lavoro la condanna dell’I.N.P.S. alla corresponsione dell’assegno ordinario di invalidita’ a decorrere dalla domanda amministrativa (11.12.2001).

Si costituiva in giudizio l’I.N.P.S. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di Saluzzo, dopo avere disposto c.t.u., – con sentenza del 27 settembre 2004 -, accoglieva parzialmente il ricorso (nel senso che condannava l’I.N.P.S. alla corresponsione dell’assegno ordinario di invalidita’ dal 1 dicembre 2003), e – a seguito di impugnativa proposta dall’I.N.P.S. e ricostituitosi il contraddittorio – la Corte di appello di Torino, dopo avere disposto la rinnovazione della c.t.u. – con sentenza del 22 novembre 2005 -, respingeva l’appello compensando le spese del grado. Per la cassazione di questa sentenza l’I.N.P.S. propone ricorso notificato in data 20 novembre 2006 e sostenuto da un unico complesso motivo.

L’intimato A.M. resiste con controricorso, eccependo in linea principale l’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ dello stesso depositando all’uopo copia autentica della sentenza impugnata notificata in data 29 giugno 2006; produce memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente – denunciando “violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 e vizi di motivazione” – rileva che “la Corte di appello non ha affatto motivato perche’ non condivide il parere di non invalidita’ espresso dal c.t.u.” e, inoltre, addebita alla Corte territoriale “di avere omesso di compiere la doverosa indagine sulle occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato”.

2 – In linea assolutamente preliminare deve essere valutata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per Cassazione in quanto notificato – secondo il controricorrente – oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., comma 2, dalla notificazione della sentenza impugnata giusta le modalita’ previste dagli artt. 285 e 170 c.p.c..

La cennata eccezione si appalesa fondata atteso che la sentenza della Corte di appello di Torino impugnata e’ stata ritualmente notificata – come si evince dalla copia autentica della stessa depositata dal controricorrente in sede di costituzione nel presente giudizio – nei modi previsti dai citati artt. 285 e 170 c.p.c. (cioe’ al difensore dell’I.N.P.S. costituito nel giudizio di appello) in data 29 giugno 2006, mentre il ricorso per Cassazione e’ stato notificato dall’I.N.P.S. in data 20 novembre 2006 e, quindi, ben oltre il termine sancito dall’art. 325 cit..

Al fine di tentare di ovviare alla decadenza come dianzi verificatasi il ricorrente riferisce nel ricorso che la sentenza impugnata “e’ stata notificata il 20 gennaio 2006 all’I.N.P.S. in persona del direttore pro tempore anziche’ al procuratore dell’Istituto costituito in giudizio, ma – come e’ stato precisato e documentato dal controricorrente – alla notifica della sentenza nelle modalita’ indicate dal ricorrente (che non sarebbero state valide per la decorrenza del termine di impugnazione) ha fatto seguito la successiva rituale notifica della sentenza al procuratore – difensore dell’I.N.P.S. in data 29 giugno 2006, per cui sicuramente da tale data – e non da quella precedente del 20 gennaio 2006 occorre fare riferimento per il computo del termine di decorrenza dell’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso per Cassazione – essendo stato notificato oltre il termine di sessanta giorni – e’ inammissibile a norma degli artt. 325, 285 e 170 c.p.c. (cfr. Cass. n. 23483/2008).

3 – L’Istituto ricorrente, per effetto della soccombenza deve essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile; condanna l’I.N.P.S. al pagamento a favore di A.M., delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 16,00, oltre a Euro 2000,00 per onorario, nonche’ alle spese generali ed agli ulteriori “oneri” di legge con attribuzione all’avv. G. SANTE ASSENNATO dichiaratosi anticipatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

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