Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6961 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. un., 17/03/2017, (ud. 19/07/2016, dep.17/03/2017), n. 6961
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di sez. –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5556-2015 proposto da:
F.G., nella qualità di titolare dell’Azienda agricola
individuale ” F.G.”, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COSSERIA 2, presso lo studio del dr. ALFREDO PLACIDI,
rappresentato e difeso dagli avvocati BENEDETTO GRAZIOSI e GIACOMO
GRAZIOSI, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI STIENTA, FE.LU.;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
2879/2014 del TRIBUNALE di ROVIGO;
udito l’avvocato Giacomo GRAZIOSI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
PATRONE Ignazio, il quale chiede alla Corte di accogliere il
ricorso, dichiarando la giurisdizione dell’AGO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
letto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da F.G., osserva:
– Che l’odierno ricorrente convenne dinanzi al Tribunale di Rovigo il Comune di Stienta e il geometra Fe.Lu., per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per aver egli riposto un incolpevole affidamento su di un parere tecnico e su di un titolo edilizio rilasciato dall’ente territoriale (all’esito del conforme avviso espresso dal Fe.);
– Che il danno lamentato, secondo la prospettazione del F., doveva ritenersi conseguenza del provvedimento di annullamento del detto titolo, adottato, in via autotutela, dall’Amministrazione, che ne aveva successivamente rilevato un contrasto con le norme nella specie applicabili;
– Che costituisce principio di diritto costantemente affermato da queste sezioni unite quello secondo il quale la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati dal privato per lesione dell’affidamento riposto nella attendibilità della attestazione (richiesta dal privato stesso al fine di valutare la convenienza dell’acquisto di un terreno) rilasciata dalla P.A., in seguito rivelatasi erronea, circa l’edificabilità di un’area e circa la legittimità del rilascio della relativa concessione edilizia, successivamente annullata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi in tal caso, quale oggetto del giudizio, un atto o un provvedimento della cui illegittimità l’istante possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo – presso il quale invocare altresì le consequenziali statuizioni risarcitorie -, e, quindi, non implicando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela rispetto all’illegittimo esercizio di un pubblico potere, nè tam poco richiedendosi un accertamento (ad opera del competente giudice amministrativo) della illegittimità di un comportamento tenuto dall’Amministrazione, che il privato può soltanto subire e che ha interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato (Cass. ss.uu. nn. 6595 del 2011 e 11932 del 2010, ex multis);
– Che, pertanto, il ricorrente aveva correttamente adito il giudice ordinario.
PQM
La Corte, decidendo sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto ex art. 41 c.p.c. da F.G., lo accoglie, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, che, nel prosieguo, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017