Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6961 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 11/03/2020), n.6961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18978-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MATANO

GIUSEPPE, VITA SCIPLINO ESTER ADA, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO,

DE ROSE EMANUELE, D’ALOISIO CARLA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7642/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale di Benevento, ha dichiarato infondata la domanda di P.S., titolare di impresa edile, rivolta a sentir condannare l’Inps e l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento di Euro 2.000.000 in suo favore a titolo di risarcimento del danno per aver indebitamente corrisposto Euro 180.067 – a parziale adempimento del debito contestato allo stesso mediante notifica di cartella di pagamento a suo carico relativa a sanzioni ed omissioni per posizioni creditorie – ed in seguito definitivamente annullata con sentenza passata in giudicato;

la Corte territoriale ha negato la legittimità della pretesa risarcitoria da parte del P., osservando che la notifica della cartella, in seguito annullata, non era stata determinata da un illecito imputabile all’Agenzia della riscossione; che l’adempimento parziale del debito contestato non era avvenuto in esecuzione di cartella impugnata, bensì spontaneamente; che non era stato provato dall’appellante il nesso causale tra la notifica della cartella e l’iscrizione ipotecaria, e tra la stessa e l’abbandono dell’attività imprenditoriale da parte del P. sì come dovuta a conseguente carenza di risorse economico – finanziarie;

la cassazione della sentenza è domandata da P.S. sulla base di sei motivi, illustrati da successiva memoria; l’Inps e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente deduce ” Error in procedendo. Violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Nullità della sentenza e del procedimento per insufficiente ed incongrua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione) nonchè dell’art. 111 Cost. – Nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem”; la sentenza impugnata sarebbe basata su una motivazione apparente;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in ordine all’erronea interpretazione degli effetti della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5556/08 ai fini della fondatezza della domanda di risarcimento danni richiesta in primo grado dall’odierno ricorrente come emergente dagli atti processuali dei due gradi di giudizio nonchè in ordine all’esatto rapporto intercorrente tra il giudizio di merito per l’accertamento della pretesa avanzata dal Concessionario e definito con la sentenza della pretesa avanzata dal Concessionario e definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 3969/2011 e la domanda risarcitoria avanzata in 1 grado dal ricorrente anche in relazione al principio dell’interpretazione della domanda in relazione agli atti processuali”; invoca il vizio di omessa motivazione in merito alla fondatezza della domanda restitutoria e risarcitoria da parte dell’odierno ricorrente;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 6 e s.m.i. nonchè del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 (anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.”; la sentenza gravata avrebbe disatteso le norme richiamate in epigrafe, avendo rigettato la domanda dell’odierno ricorrente senza aver prima accertato le conseguenze del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5556/08 che aveva sancito l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo della cartella contestata per il recupero di un credito la cui esistenza non era ancora stata accertata e, conseguentemente, dell’ipoteca sui beni immobili del ricorrente per un valore di Euro 800.000; lamenta che l’Inps avrebbe agito nei suoi confronti per il recupero di somme non certe, in base a un titolo inesistente;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’omessa valutazione delle prove documentali agli atti del giudizio di appello anche in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c.);contesta la mancata valutazione di prove documentali allegate dal ricorrente nel giudizio d’appello le quali, qualora esaminate e valutate, avrebbero portato a concludere che la condotta degli appellati aveva causato la fuoriuscita dal mercato dell’impresa di cui lo stesso era titolare;

col quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto), formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’omessa ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti in I grado); il motivo riporta l’elenco delle richieste istruttorie formulate in primo grado e reiterate in secondo grado di cui contesta il mancato accoglimento;

col sesto e ultimo motivo (erroneamente rubricato come quinto), formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la “Violazione e la falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (in ordine alla condanna dell’odierno ricorrente al raddoppio del contributo unificato)”, non essendovi stato alcun aggravio di risorse processuali per essersi il giudizio d’appello svolto in un’unica udienza;

il primo motivo è infondato;

in base al consolidato orientamento di questa Corte “Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compìto di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.” (Così da ultimo Cass. n. 13977 del 2019);

nel caso in esame la Corte territoriale ha reso esplicite le ragioni di fatto e di diritto addotte per giungere al rigetto del gravame: a) la notifica della cartella, in seguito annullata, non configurava un illecito imputabile per negligenza all’Agenzia della riscossione; b) l’adempimento parziale del debito contestato non era avvenuto in esecuzione di cartella impugnata, bensì spontaneamente; c) non era stato provato il nesso causale tra la notifica della cartella e l’iscrizione ipotecaria, e tra la stessa e l’abbandono dell’attività imprenditoriale da parte del ricorrente dovuta al depauperamento delle risorse economico – finanziarie; non può certo, quindi, accogliersi la doglianza dedotta col primo motivo;

il secondo motivo è inammissibile;

secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.”(Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

in particolare, quanto all’asserita infondatezza della domanda “restitutoria”, essa rivela uno specifico aspetto d’inammissibilità, atteso che il ricorrente non specifica dove, come e quando essa sarebbe stata prospettata dinanzi al giudice dell’appello, il quale, in motivazione, nel circoscrivere l’oggetto della domanda proposta in appello, ha precisato che il gravame ha avuto ad oggetto “unicamente la richiesta risarcitoria” (p.2 sent.);

come questa Corte ha già affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì – in ossequio al principio di specificità del ricorso – di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis Cass. n. 6945 del 2018);

il terzo motivo è infondato;

esso non è idoneo a scardinare in alcun punto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha affermato che il fatto che la cartella fosse stata annullata in via definitiva e l’iscrizione ipotecaria fosse venuta meno non autorizza a ritenere automaticamente provato un comportamento illecito da parte dell’ADER fonte di responsabilità aquiliana; l’odierno ricorrente infatti non ha offerto alcuna prova del danno subito, nè ha allegato la ricorrenza del rapporto di causalità tra l’iscrizione dell’ipoteca e l’abbandono dell’attività d’impresa per sopraggiunta carenza di risorse dovuta alle conseguenze dell’accertamento contributivo;

il quarto e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

essi si appuntano sull’esercizio del potere istruttorio da parte del giudice del merito, che è discrezionale e insindacabile in sede di legittimità; inoltre, limitandosi (nel quinto motivo) alla pedissequa elencazione dei mezzi istruttori non accolti, parte ricorrente non offre la dimostrazione dell’incidenza della mancata ammissione degli stessi sulle sorti del giudizio, sì da consentire al giudice di legittimità di valutarne la decisività ai fini del suo corretto esito;

il sesto motivo è infondato;

attesa la totale soccombenza dell’odierno ricorrente nel giudizio di merito, sussistono tutti i requisiti di legge per la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 5000,00 in favore dell’Inps ed Euro 5000,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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